Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-05-22, n. 201502570

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-05-22, n. 201502570
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502570
Data del deposito : 22 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07075/2014 REG.RIC.

N. 02570/2015REG.PROV.COLL.

N. 07075/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7075 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA - ATER DI VENEZIA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. M A, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, Via F. Confalonieri, n. 5;

contro

CORTEGGIANO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. A C e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via G. Mercalli, n. 13;

nei confronti di

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
ALFRA VETRI S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, Sez. I, n. 1380 dell’11 novembre 2014, resa tra le parti, concernente la revoca dell’aggiudicazione appalto per lavori di riqualificazione energetica di due edifici con concorso di risorse comunitarie;


Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Corteggiano Costruzioni Srl e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Entrate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2015 il Cons. C S e uditi per le parti gli avvocati M A, Francesco Vagnucci, Andrea Fedeli per l'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’impresa Corteggiano Costruzioni s.r.l. è stata dichiarata aggiudicataria, prima provvisoriamente e poi definitivamente, giusta decreto direttoriale n. 448 del 26 agosto 203, della gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, indetta dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia (d’ora in avanti anche solo ATER di Venezia o l’amministrazione appaltante) per l’affidamento di lavori di riqualificazione energetica di n. 2 edifici, per complessivi 24 alloggi) nel Comune di Venezia, loc. Favaro Veneto, per un prezzo contrattuale di €. 728.512,77, oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 21,633%, risultato il prezzo più basso dopo le valutazioni di congruità dell’offerta.

All’esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara è emersa l’esistenza a carico della predetta aggiudicataria di una violazione grave, definitivamente accertata, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, a causa del mancato pagamento del debito di cui alla cartella esattoriale n. 0972013062192524, anno d’imposta 2009, notificata in data 9 aprile 2013, importo di €. 19.563,6 – atto 36 bis DPR 600/973, come risultato dall’attestazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma, del 24 settembre 2013.

Ritenendo non idonee le giustificate fornite e conseguente non sussistenti in capo all’aggiudicataria i requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006, con decreto direttoriale n. 568 del 27 novembre 2013 l’amministrazione appaltante ha disposto la revoca dell’aggiudicazione, provvisoria dell’8 agosto 2013 e definitiva di cui al decreto n. 448 del 26 agosto 2013, e l’escussione della garanzia fideiussoria, aggiudicando definitivo l’appalto alla seconda classificata A V s.r.l.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, con la sentenza n. 1380 dell’11 novembre 2014, preceduta dalla pubblicazione del dispositivo n. 1022 dell’11 luglio 2014, nella resistenza dell’ATER di Venezia, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia delle Entrate di Roma, accogliendo il ricorso della Corteggiano Costruzioni s.r.l., ha annullato il provvedimento impugnato.

In particolare, respinta l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dall’intimata amministrazione (non essendo rilevante, ai fini del decorso del termine per ricorrere, la comunicazione della revoca inviata ad un indirizzo diverso da quello indicato negli originari atti di partecipazione alla gara), il predetto tribunale ha ritenuto fondata la censura con la quale la società Corteggiano Costruzioni s.r.l. aveva eccepito la nullità della cartella esattoriale, solo comunicata dall’agente della riscossione e non già notificata da uno dei soggetti abilitati, con conseguente impossibilità di ritenere definitivo l’accertamento fiscale su cui era stato fondato l’impugnato provvedimento di revoca dell’aggiudicazione.

Secondo i primi giudici, infatti, dalle disposizioni contenute negli articoli 5 e 7, comma 3, del D.M. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007, nonché dall’art. 31, comma 8, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, emergeva un preciso indirizzo di politica legislativa volto a consentire alle imprese la regolarizzazione delle posizioni di irregolarità contributive al fine del rilascio del d.u.r.c. e a favorire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, così che doveva escludersi la assoluta ed automatica rilevanza della certificazione debitoria fiscale ai fini della partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica in tutte quelle situazioni in cui non vi era certezza della definitività o della non contestazione dell’accertamento del debito (come nella fattispecie in esame), con conseguente obbligo dell’amministrazione di attivare una procedura dialettica idonea a far conoscere all’interessato preventivamente il debito e le eventuali irregolarità fiscali, onde poterle sanare (il che nel caso di specie non si era verificato).

Peraltro, poiché nelle more del giudizio i lavori erano già stati in gran parte eseguiti, il tribunale non ha dichiarato inefficace il contratto stipulato con A V s.r.l., condannando l’amministrazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente, da quantificarsi ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. ed a tal fine dettando i relativi criteri.

3. L’ATER di Venezia ha impugnato il predetto dispositivo di sentenza, deducendo “1. Error in judicando: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. – Errore nella valutazione dei presupposti di fatto”;
“2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – Violazione dei principi di certezza delle regole, di efficacia ed economia dell’azione amministrativa. Errore nella valutazione dei presupposti di fatto”;
“3. Error in judicando: erronea applicazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Errore nella valutazione dei presupposti di fatto” e “4. Error in judicando: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – Travisamento dei presupposto di fatto”, attraverso cui, nelle more del deposito delle motivazioni della sentenza di annullamento della revoca dell’aggiudicazione, ha sostanzialmente reiterato le proprie eccezioni, insistendo per l’infondatezza dell’avverso ricorso.

Intervenuta la pubblicazione della sentenza, l’ATER di Venezia ha proposto motivi aggiunti, lamentando “1. Error in judicando: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 e 120 del D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – Errore nella valutazione e travisamento dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per falso presupposto, difetto di istruttoria e perplessità”;
“2. Error in judicando: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. – Difetto di giurisdizione”;
“3. Error in judicando: erronea e/o falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Errore nella valutazione e travisamento dei presupposti di fatto. Perplessità” e “4. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31, comma 8, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Violazione dei principi di certezza delle regole, di efficacia e di economia dell’azione amministrativa. Errore nella valutazione dei presupposti di fatto”.

In sintesi l’amministrazione ha riproposto l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado, ha sostenuto l’impossibilità da parte dei primi giudici di accertare la nullità della notifica della cartella esattoriale, ha dedotto la correttezza dell’avvenuta notifica della cartella esattoriale alla società Corteggiano Costruzioni s.r.l. ed ha infine sottolineato l’erroneità del richiamo operato dai primi giudici alla normativa in tema di regolarizzazione contributiva.

Ha resistito al gravame la società Corteggiano Costruzioni s.r.l., che ne ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza, insistendo per il suo rigetto;
si è costituita in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate – Ministero dell’economia e delle finanze.

4. All’udienza in camera di consiglio del 23 settembre 2014, fissata per la decisione dell’istanza cautelare di sospensione del dispositivo di sentenza, la causa è stata rinviata direttamente all’udienza di merito del 25 novembre 2014 e poi differita al 20 gennaio 2015, essendo ancora pendenti i termini per la proposizione dei motivi aggiunti avverso la sentenza, pubblicata l’11 novembre 2014.

Nell’imminenza dell’udienza di trattazione le parti hanno illustrato con apposite memorie le proprie tesi difensive, replicando a quelle avverse.

All’udienza pubblica del 20 gennaio 2015, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Con il primo motivo di gravame l’amministrazione appaltante ha lamentato l’erroneo rigetto dell’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado, sostenendo che, poiché oggetto dell’impugnazione era l’atto di revoca dell’originaria aggiudicazione definitiva, emanato all’esito di uno specifico procedimento, del tutto autonomo ed indipendente da quello di gara, non poteva ritenersi valida ed efficace, ai fini della sua corretta e rituale notificazione, l’indicazione del domicilio o l’indirizzo di posta elettronica contenuta nella domanda di partecipazione alla gara ovvero nell’offerta, atteso che quell’indicazione concerneva esclusivamente le comunicazioni relative al procedimento di gara;
conseguentemente non solo era corretta la comunicazione del provvedimento impugnato al domicilio indicato specificamente per il procedimento di autotutela (diverso da quello della domanda di partecipazione alla procedura di gara), per quanto rispetto a tale comunicazione, avvenuta il 2 dicembre 2013, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era tardivo, perché notificato il 3 gennaio 2014 invece che entro il 2 gennaio 2014.

Il motivo deve essere respinto.

5.1. La disposizione contenuta nell’art. 79, comma 5 bis, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nello stabilire che le comunicazioni di cui al precedente comma 5 (concernenti l’aggiudicazione definitiva e l’esclusione dalla gara) devono essere fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax (se tale mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente) al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato in sede di candidatura o di offerta, sebbene - come puntualizzato dalla giurisprudenza - non abbia introdotto forme di comunicazione tassative o esclusive ai fini della piena conoscibilità di quegli atti e del termine di impugnazione di cui all’art. 120, comma 5, c.p.a. (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6284;
23 aprile 2014, n. 2077), costituisce lo strumento privilegiato per l’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, sub specie di pubblicità, trasparenza, economicità ed efficienza, garantendo un’adeguata certezza della situazione di diritto conseguente allo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica, in funzione della quale sia la stessa amministrazione appaltante che tutti i soggetti concorrenti possono correttamente assumere le proprie conseguenti determinazioni.

Le comunicazioni effettuate al domicilio o all’indirizzo di posta elettronica indicato negli atti di gara danno vita infatti ad una ragionevole presunzione non solo dell’avvenuta conoscenza da parte del destinatario di quegli atti e del loro contenuto, ma anche del fatto che tale conoscenza si sia verificata direttamente in capo alla parte (e non al suo difensore), così che dal momento del loro ricevimento decorre senz’altro il termine per l’eventuale impugnazione.

5.2. Pertanto, ancorchè l’indicazione da parte di un soggetto concorrente ad una gara di quel domicilio eletto o dell’indirizzo di posta elettronica o del numero di fax non possa che essere riferito esclusivamente a quello specifico procedimento di gara (e non già a qualsiasi comunicazione che l’amministrazione faccia a qualsiasi altro titolo), non può tuttavia escludersi la rilevanza di quell’indicazione, anche per la delineata funzione cui essa è chiamata ad assolvere, anche nell’ipotesi, come quella in esame, in cui l’amministrazione, dopo aver provveduto all’aggiudicazione definitiva, abbia avviato un (altro) procedimento all’esito del quale l’originario provvedimento di aggiudicazione venga annullato o revocato (in autotutela) per l’avvenuto accertamento della mancanza, sin ab origine, in capo all’aggiudicatario dei requisiti di partecipazione alla gara.

Infatti, allorquando il nuovo procedimento, che sfocia nella revoca di quello originario, abbia riguardo non già fatti sopravvenuti, né ad una diversa valutazione dei fatti esistenti (in relazione al fine pubblico da perseguire), ma si sia limitato piuttosto a riscontrare, senza esercitare alcun potere discrezionale e sulla base di in equivoci elementi di fatto emersi successivamente, l’originaria carenza dei presupposti di partecipazione alla gara, non si è in realtà in presenza di un vero e proprio nuovo procedimento, del tutto autonomo e separato da quello originario, bensì di un semplice ulteriore fase di quello, al quale il nuovo è indissolubilmente legato in modo diretto ed immediato, con la conseguenza che, di norma, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163 del 2006 non possono che valere le indicazioni di cui al successivo comma 5 bis (anche in applicazione dei principi di economicità, speditezza e semplificazione dell’azione amministrativa).

5.3. Sulla scorta di tali osservazioni deve ritenersi che la comunicazione del provvedimento di revoca dell’originaria aggiudicazione, anche ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, doveva essere correttamente inviata al domicilio che la società Corteggiano Costruzioni s.r.l. aveva indicato negli atti di partecipazione alla gara, domicilio al quale peraltro la stessa amministrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca, giusta nota 32868 del 21 ottobre 2013.

La persistente validità ed efficacia di quel domicilio non può essere esclusa per il fatto che, nella nota in data 5 novembre 2013, contenente le proprie osservazioni e controdeduzioni alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, la società Corteggiano Costruzioni s.r.l. abbia indicato un altro indirizzo di posta elettronica, essendo sufficiente rilevare che quest’ultimo è quello dello studio legale dei difensori cui predetta società aveva affidato la sua difesa in tale sub – procedimento, con la conseguenza che la comunicazione a quell’indirizzo del provvedimento di revoca prova soltanto che lo stesso sia stato trasmesso ai difensori della parte, ma non già che esso sia stato effettivamente conosciuto dalla parte stessa, circostanza che sola consente, anche sotto il profilo del pieno rispetto dell’art. 24 della Costituzione, l’effettivo decorso del termine di impugnazione.

6. Ragioni di ordine logico - sistematico, oltre che di chiarezza espositiva, inducono ad esaminare congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di gravame, con cui l’amministrazione appaltante ha lamentato rispettivamente “Error in judicando: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del D. Lgs. m. 104/2010 e s.m.i. – Difetto di giurisdizione” e “Error in judicando: erronea e/o falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Errore nella valutazione e travisamento dei presupposti di fatto. Perplessità”, sostenendo, per un verso, che i primi giudici non avrebbero potuto dichiarare la nullità della notifica della cartella esattoriale (il cui mancato pagamento aveva giustificato aveva integrato la causa di esclusione dalla gara dell’aggiudicataria), trattandosi di questione che non apparteneva alla potestas iudicandi del giudice amministrativo, e, per altro verso, che quella notifica, fatta a mezzo del servizio postale direttamente dall’agente della riscossione, era valida e regolare.

6.1. Sebbene debba convenirsi che di norma non appartenga alla giurisdizione del giudice amministrativo l’accertamento, con effetti erga omnes, della validità della notifica di un atto impositivo, che rientra invece nella giurisdizione tributaria, ovvero della falsità degli atti, che appartiene alla potestas iudicandi del giudice ordinario, non può sottacersi che, ai sensi dell’art. 8 c.p.a. “il giudice amministrativo, nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale” (comma 1), restando “riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falso” (comma 2) (in termini, ex multis, Cons. St., sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6005;
16 aprile 2014, n. 1936;
13 dicembre 2012, n. 6400).

Con riferimento al caso di specie non può pertanto negarsi la correttezza dell’operato dei primi giudici che hanno ritenuto di dover decidere, incidenter tantum, la questione della validità e della regolarità della notifica della cartella esattoriale, il cui mancato pagamento da parte dell’aggiudicataria, ne ha causato l’esclusione della gara (integrando la fattispecie di cui all’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006), trattandosi di questione necessariamente pregiudiziale allo scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato (Cons. St., sez. III, 18 luglio 2011, n. 4353).

6.2. Ciò posto, seppure il secondo motivo di gravame è da respingere, è invece fondato il terzo motivo di appello, non potendo condividersi le conclusioni raggiunte dai primi giudici sulla questione della validità della notifica della cartella esattoriale.

6.2.1. Invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo per discostarsi, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, essendo sufficiente in tal caso, ex artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, restando invece irrilevante ai fini della validità della notifica l’eventuale carenza nell'avviso di ricevimento delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e della eventuale inintelligibilità della relativa sottoscrizione, giacché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass, civ., sez. trib., 19 settembre 2012, n. 15746;
27 maggio 2011, n. 11708;
Cass, civ., sez. VI, 24 luglio 2014, n. 16949);
è stato in particolare sottolineato che la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati, così che in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass. civ., sez. trib. 19 marzo 2014, n. 6395).

6.2.2. Diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, non può pertanto dubitarsi della correttezza e della validità della notifica della cartella n. 09720130162192524000, inviata a mezzo del servizio postale dallo stesso concessionario (Equitalia), atteso che la stessa, come emerge dalla documentazione versata in atti (in particolare di quella allegata alle controdeduzioni formulate dall’aggiudicataria con la nota in data 5 novembre 2013), risulta effettivamente recapitata al domicilio della società Corteggiano Costruzioni s.r.l., in Roma, via Atto Tigri, n. 11, e ricevuta in data 9 aprile 2013, giusta firma di un addetto all’ufficio, in data 9 aprile 2013, come emerge dall’avviso di ricevimento.

Non inficia la validità della predetta notifica l’illeggibilità della firma apposta sull’avviso di ricevimento, tanto più che non è stata in alcun modo contestata, attraverso la rituale proposizione della querela di falso, l’effettiva consegna della raccomandata contenente la cartella esattoriale in questione, spettando evidentemente all’interessato, nel caso di specie alla società Corteggiano Costruzioni s.r.l. provare l’eventuale mancanza della cartella esattoriale nel plico recapitato (circostanza di cui non è stata fornita alcuna prova e che d’altra parte risulta smentita in punto di fatto, giacchè la predetta società ha poi effettivamente chiesto ed ottenuto la rateizzazione del debito erariale, con ciò ammettendo inconfutabilmente la propria posizione debitoria).

6.3. E’ fondato anche il quarto motivo di gravame, con cui l’amministrazione appellante ha lamentato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31, comma 8, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Violazione dei principi di certezza delle regole, di efficacia ed economia dell’azione amministrativa. Errore nella valutazione dei presupposti di fatto”.

Infatti, per effetto dell’appurata validità della notifica della cartella esattoriale e della conseguente mancata tempestiva impugnazione di quest’ultima si è infatti realizzata la fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, lett. g), e comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006, che, come correttamente rilevato dall’amministrazione con il decreto direttoriale n. 568 del 27 novembre 2013, comportava l’esclusione dalla gara della società Corteggiano Costruzioni s.r.l, essendo appena il caso di segnalare che la posizione di irregolarità fiscale era stato accertato dai competenti uffici finanziari, giusta attestazione in data 3 ottobre 2013 dell’Agenzia Entrate – Dir. Prov. III di Roma – Uff. Terr. Di Roma 4 – Collatino, rispetto al quale non residuava alcun potere valutativo dell’amministrazione appaltante).

Il fatto poi che la predetta società Corteggiano Costruzioni s.r.l. abbia chiesto la rateizzazione del debito erariale e che la stessa sia stata concessa dall’amministrazione finanziaria è irrilevante nel caso in esame, tali eventi essendo successivi alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara: infatti, secondo la giurisprudenza formatasi in materia comunitaria (Corte Giustizia CE, sez. I, 9 febbraio 2007, n. 228/04 e 226/04) e nazionale (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633;
sez. III, 5 marzo 2013, n. 1332;
sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 531;
sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084), il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l'istanza di rateizzazione sia stata accolta con l'adozione del relativo provvedimento costitutivo (così anche Cons. St. Ad. Pl., 20 agosto 2013, n. 20;
Cons. St., sez. V, 24 marzo 2014, n. 1436;
27 agosto 2014, n. 4382).

A ciò consegue, sotto altro concorrente profilo, anche la non veridicità delle dichiarazioni rese dalla più volte citata società Corteggiano Costruzioni s.r.l. in sede di partecipazione alla gara proprio con riferimento all’effettivo possesso del requisito di regolarità fiscale.

7. In conclusione, alla stregua delle osservazioni svolte, l’appello proposto dall’ATER di Venezia deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dalla società Corteggiano Costruzioni s.r.l.

Le spese del doppio grado di giudizio, nei rapporti tra ATER di Venezia e la Corteggiano Costruzioni s.r.l., seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
possono invece essere compensate nei confronti dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze.

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