Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-12, n. 202406253
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Testo completo
Pubblicato il 12/07/2024
N. 06253/2024REG.PROV.COLL.
N. 05194/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5194 del 2020, proposto da
Assiterminal- Associazione Italiana Terminalisti, Apm Terminals Vado Ligure S.p.A., Reefer Terminal S.p.A., Stazioni Marittime S.p.A., Vecon S.p.A., Venezia Terminal Passeggeri, Terminal Napoli S.p.A., Europea Servizi Terminalistici S.r.l., Psa Genova Prà S.p.A., Terminal Internodale Venezia, Terminal Rinfuse Venezia S.p.A., Gruppo Messina S.p.A., Terminal Contenitori Porto di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Malinconico, Maurizio Maresca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00055/2020, resa tra le parti, avente ad oggetto: annullamento delle richieste di pagamento ricevute con posta elettronica certificata da ciascuna ricorrente (prot.n. 0003231/2019 del 5 aprile 2019), nonché, come atto presupposto, della deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.) n. 141 del 19
dicembre 2018, recante “Misure e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei Trasporti per l'anno 2019” approvata per l'esecutorietà con DPCM 17 gennaio 2019 pubblicato il 18 febbraio 2019; nonché della Determina n. 21 del 26 gennaio 2019 recante “definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell'autorità di regolazione per l'anno 2019”, nella sua interezza e, comunque, nella parte in cui ha fissato il contributo di funzionamento dell'A.R.T. per l'anno 2019 anche a carico delle imprese esercenti l'attività di terminalisti portuali.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 il Cons. Oreste Mario Caputo;
nessuno è presente per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.E’appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00055/2020, di reiezione del ricorso collettivo proposto da Assiterminal – Associazione italiana terminalisti portuali, APM Terminals Vado Ligure S.p.A., Reefer Terminal S.p.A., Stazioni Marittime S.p.A., VECON S.p.A., Venezia Terminal Passeggeri, Stazioni Marittime Snc, Europea Servizi Terminalistici Srl, PSA Genova Prà S.p.A., Terminal Internodale Venezia, Terminal Rinfuse Venezia S.p.A., Gruppo Messina S.p.A., Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A., “imprese terminalistiche”, avverso la delibera dell’ Autorità di Regolazione dei Trasporti (d’ora in poi ART) n. 141 del 19 dicembre 2018 recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2019”, esecutiva per effetto del d.P.C.M. 17 gennaio 2019 avente ad oggetto il
2. La delibera impugnata, adottata in applicazione dell’art. 37, comma 6, d.l. n. 201/2011, come modificato dal d.l. n. 109/2018, include tra i soggetti obbligati al versamento dei contributi le imprese che esercitano la “gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, aeroportuali, aeroportuali e autostradali)”.
Per l’effetto, sono tenuti alla contribuzione i soggetti che esercitano una o più delle attività elencate nell’art. 1 della delibera; a norma dell’art. 2, comma 1, il contributo è fissato nella misura dello 0,6 per 1000 “del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione”; ex art. 2, comma 6, il “versamento non è dovuto per importi contributivi pari o inferiori a € 3.000,00…, individuato quale soglia di esenzione”
3. Nei motivi d’impugnazione le ricorrenti hanno dedotto che, anche dopo la modifica apportata dal d.l. n. 109/2018 all’art. 37, comma 6, d.l. n. 201/2011, i terminalisti portuali dovrebbero essere esclusi dall’ambito dei soggetti tenuti a versare il contributo per il funzionamento dell’ART; e che nessun atto di esercizio delle competenze dell’Autorità sarebbe specificamente riferibile al settore (liberalizzato): una diversa lettura si porrebbe in contrasto con la disciplina costituzionale per violazione dell’art. 23 Cost..
Esse aggiungono che, in quanto terminaliste portuali, sono (già) assoggettate al controllo delle Autorità di sistema portuale. Né dagli atti impugnati sarebbe evincibile la ragione di assoggettamento a contributo da parte dell’ART delle ricorrenti il cui pagamento ostacolerebbe la libera concorrenza, sottoponendo a doppia tassazione i terminalisti operanti in Italia.
Inoltre, il contributo sarebbe stato individuato in una percentuale di fatturato (pari allo 0,6 per mille) con soglia di esenzione pari a 3000,00 €: la scelta sarebbe irrazionale e immotivata perché non farebbe applicazione di principi di progressività in base all’entità del fatturato; non sarebbe correlata ai concreti servizi resi dall’ART a questa categoria di imprese; ed, infine, farebbe uso di un concetto indefinito quale il fatturato e colpirebbe anche attività estranee alla regolazione ART.
4. Il Tar ha respinto il ricorso.
Descritta in via diacronica la cornice normativa entro cui si colloca la vicenda dedotta in giudizio, richiamata la novella – recata dall’art. 16, comma 1, lett. a-ter) d.l. 28 settembre 2018 n. 109 (convertito con l.16 novembre 2018 n. 130) – all’ 37, comma 6 lett. b) d.l. 201/2001, coordinata nella lettura con la sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2017, i giudici di prime cure hanno precisato, in diritto, che il contributo, per attuale esplicita puntualizzazione dell’art. 37, è diretto a finanziare non soltanto le attività propriamente regolatorie dell’Autorità, ma tutte le attività ad essa attribuite dalla legge.
E che, rientrano fra i soggetti tenuti al contributo, le imprese nei cui confronti l’Autorità abbia concretamente avviato l’esercizio delle competenze regolatorie e delle attività ad esse strumentali nonché “ le attività previste dalla legge ”.
In fatto, il Tar ha accertato, sulla base della documentazione riferita all’arco di tempo 2014 – 2019 prodotta in giudizio dalla difesa erariale, le funzioni concretamente esercitate dall’Autorità nei confronti dei terminalisti portuali, ivi comprese non solo quelle di carattere propriamente regolatorio.
Né, s’afferma in sentenza, sono condivisibili le censure proposte dalle ricorrenti avverso la soglia di esenzione del contributo parametrato alla dimensione del fatturato e le modalità di computo del contributo che servano ad evitare “duplicazioni di contribuzione”.
5. Appellano la sentenza Assiterminal – Associazione italiana terminalisti portuali, APM Terminals Vado Ligure S.p.A., Reefer Terminal S.p.A., Stazioni Marittime S.p.A., VECON S.p.A., Venezia Terminal Passeggeri, Stazioni Marittime Snc, Europea Servizi Terminalistici Srl, PSA Genova Prà S.p.A., Terminal Internodale Venezia, Terminal Rinfuse Venezia S.p.A., Gruppo Messina S.p.A., Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A.
Resistono l’Autorità di regolazione dei trasporti (“ART” o “Autorità”) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Alla pubblica udienza del 20 giugno 2024 la causa, su richiesta delle parti, è stata