Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-04, n. 202304542
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Testo completo
Pubblicato il 04/05/2023
N. 04542/2023REG.PROV.COLL.
N. 00307/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2022, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato
ope legis
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor V P C, rappresentato e difeso dall’avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione seconda, n. 1537 del 26 ottobre 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del signor V P C;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi e l’avvocato M N;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. V P C chiedeva al Tribunale amministrativo regionale la Puglia, sezione staccata di Lecce, l’annullamento del provvedimento del Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, prot. M_D GMIL REG2021 0159874 del 6 aprile 2021, notificatogli in data 7 aprile 2021, di rigetto della sua richiesta di congedo straordinario senza assegni presentata il 20 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 1506 del decreto legislativo n. 66/2010.
2. Con la sentenza in epigrafe, nella resistenza dell’intimata amministrazione statale, il T.a.r. accoglieva il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
3. Con atto di appello notificato e depositato – rispettivamente in data 30 dicembre 2021 e in data 14 gennaio 2022 – il Ministero della difesa ha chiesto la riforma della su menzionata sentenza, articolando un unico motivo di « violazione e falsa applicazione sia dell’art. 1506, comma 1, lettera d) del Dlg. n. 66/2010, che dell’art. 757, comma 3 del medesimo codice dell’ordinamento militare ».
4. Con ordinanza n. 483 del 2 febbraio 2022 la Sezione ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza gravata.
5. Con successiva ordinanza n. 3941 del 18 maggio 2022 la Sezione « Rilevato che, come documentato tramite segnalazione, senza valenza di costituzione, depositata da parte appellata, il suo difensore nel giudizio di primo grado è stato cancellato, a domanda, dall’albo degli avvocati in data 25 ottobre 2021, ovverosia dopo l’udienza di discussione della causa dinanzi al T.a.r. (13 ottobre 2021) e il giorno prima della pubblicazione della sentenza impugnata (26 ottobre 2021); - Osservato che la notificazione dell’appello è stata ricevuta in data 30 dicembre 2021 dal difensore presso la sua casella di posta elettronica certificata » e considerata nulla – ma non inesistente – la notificazione dell’appello, ha reputato di « di dover disporre d’ufficio la rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 del codice del processo amministrativo e di dover concedere all’uopo a parte appellante termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza per la rinotificazione dell’appello alla parte appellata personalmente ».
6. In data 3 agosto 2022 l’appellato si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame, e in data 17 agosto 2022 ha depositato un’istanza per la revoca della disposta misura cautelare.
7. Con ordinanza n. 4620 del 21 settembre 2022 la Sezione, « Rilevato che: - con ordinanza n. 483/2022, la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta da parte appellante, con conseguente sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata; - in virtù della suddetta ordinanza, l’amministrazione militare ha annullato il provvedimento di concessione del congedo ex art. 1506 del decreto legislativo n. 66/2010, precedentemente adottato in esecuzione della sentenza gravata e, pertanto, ha richiamato in servizio l’interessato, il quale ha dunque dovuto sospendere la frequenza del corso di specializzazione medica; - tramite ordinanza n. 3941/2022, la Sezione, accertata, a seguito di segnalazione della parte appellata al tempo ancora non costituita, la nullità della notificazione eseguita (e perfezionatasi) presso la pec del difensore in primo grado, cancellatosi poco tempo prima dall’albo professionale, ha disposto la rinotificazione dell’appello e ha rinviato la causa all’udienza di merito del 29 novembre 2022; - il Ministero ha provveduto tempestivamente alla rinotificazione e la parte appellata si è costituita; osservato altresì che la parte privata ha depositato istanza di revoca della precedente misura cautelare, siccome emessa in assenza di regolare contraddittorio>>….<<alla luce degli atti di causa>>, ha revocato <<… , ai sensi dell’art. 58, comma 1, del codice del processo amministrativo, la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata disposta con l’ordinanza cautelare n. 483/2022 ».
8. In vista dell’udienza di discussione l’appellato ha depositato una memoria con cui ha ulteriormente illustrato le proprie tesi tanto con riferimento alla nullità del procedimento notificatorio e alla conseguente inammissibilità o improcedibilità dell’appello quanto in relazione all’infondatezza del gravame.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 29 novembre 2022.
10. L’appello è ammissibile.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che « La notifica