Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-26, n. 202300907

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-26, n. 202300907
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300907
Data del deposito : 26 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 26/01/2023

N. 00907/2023REG.PROV.COLL.

N. 05209/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5209 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R I e M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M P in Roma, via Cicerone 44;

contro

Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello -OMISSIS-, Ministero della Giustizia, CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Corte d'appello -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Procura della Repubblica Presso il Tribunale -OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per -OMISSIS- n.-OMISSIS-, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello -OMISSIS-, della Corte d'appello -OMISSIS-, del Ministero della Giustizia e del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati R I, Giovanni Corbyons su delega di M P e l'avvocato dello Stato Ruggero Di Martino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso presentato al TAR -OMISSIS- dal dott. -OMISSIS- avverso il provvedimento del Consiglio Giudiziario recante “ Formulazione del parere per la conferma quadriennale dell'incarico semidirettivo di Procuratore Aggiunto presso il Tribunale -OMISSIS- ” notificato in data -OMISSIS-.

L’appellante, dopo aver premesso che gli è stata negata la conferma nelle funzioni semi-direttive di Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica -OMISSIS- all’esito di un procedimento caratterizzato da molteplici contraddizioni, motivato sulla base di un precedente disciplinare, estraneo al quadriennio professionale in valutazione e maturato in un contesto ambiguo, deduce le seguenti circostanze di fatto a sostegno del gravame:

- ottenne la nomina quale procuratore aggiunto presso la Procura -OMISSIS--OMISSIS-, al culmine di una brillante carriera avviata -OMISSIS-, i cui ultimi tredici anni erano stati svolti presso quell’ufficio, acquisendo una notevole specializzazione nella materia dei reati fallimentari e dei reati contro la P.A.;

- le relazioni redatte nel corso della carriera bene ne illustrano lo sviluppo, in particolare, in occasione della nomina a Consigliere d’Appello, fu ribadita la laboriosità, la capacità di organizzare il proprio lavoro e la libertà da condizionamenti del predetto magistrato, che si era palesata anche nella gestione di indagini di enorme complessità;

- analoghe valutazioni emergevano dal rapporto del -OMISSIS- ai fini del conferimento dell’incarico semi-direttivo di Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica -OMISSIS-;

- le predette qualità erano puntualmente riportate nel rapporto del -OMISSIS-stilato dal Procuratore della Repubblica -OMISSIS- in occasione del procedimento avente ad oggetto la sua idoneità al conferimento delle funzioni direttive superiori;

- lo svolgimento del primo quadriennio di queste ultime funzioni, -OMISSIS- confermò le predette qualità, sicché, alla luce del quadro ampiamente positivo che emergeva dall’intero periodo, tutto lasciava pensare che non vi sarebbero stati problemi per una riconferma;

- nel relativo procedimento, invece, si registrarono una serie di vicissitudini, dovute alla contrapposizione nel frattempo insorta con il vertice della Procura, che ebbe anche notevole risalto mediatico;

- in particolare, il -OMISSIS- il Procuratore della Repubblica emise un atto organizzativo che, non solo a dire dell’appellante (si espresse in tal senso anche il Consiglio Giudiziario), si risolse in buona sostanza in un’iniqua sottrazione del -OMISSIS-dall’ambito delle sue competenze;

- stante il contrasto in atti, il Procuratore della Repubblica ritenne opportuno astenersi dal redigere il rapporto per la conferma nell’incarico dell’appellante, delegando il Procuratore vicario che, valutati espressamente sia la vicenda organizzativa che i fatti sottostanti, per ben tre volte espresse parere positivo sulla conferma di quest’ultimo;

- una prima volta, il -OMISSIS- il Vicario espresse parere positivo, ma, poiché quella versione, come lo stesso dr. -OMISSIS-fece notare, mancava di alcune pagine, l’estensore il -OMISSIS- ne produsse una seconda versione, in cui confermava la valutazione positiva, nonostante, nelle more, fosse intervenuta la ricordata revoca del coordinamento del II Dipartimento;

- il Consiglio Giudiziario restituì al Procuratore vicario anche la seconda versione, per un adattamento formale al modello allegato al Testo Unico della Dirigenza;

- in questo frangente il vertice della Procura intervenne sul delegato, con una nota alla quale venivano allegati documenti “nuovi” sulle recenti vicissitudini del II Dipartimento, ma in realtà – a dire dell’appellante- già noti all’estensore che li aveva espressamente valutati;

- ciò nonostante, anche la terza versione del rapporto si concluse con un giudizio finale positivo, all’esito di una valutazione comparativa tra gli aspetti positivi e le criticità rilevate;

- a detto rapporto informativo non seguì, almeno non nei termini di cui all’art.84 c.

1. T.U. 2015 il “Parere per la conferma” del Consiglio Giudiziario, ma si aprì, invece, un procedimento disciplinare nei confronti dell’interessato che, dopo il suo trasferimento cautelare ex art.13 comma 2 d. lgs. 109/2006 presso il Tribunale di -OMISSIS-con funzioni di giudice, si concluse con la sanzione della perdita di anzianità di mesi 6 e il trasferimento del magistrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-con funzioni di Procuratore Aggiunto.

Solo all’esito del procedimento disciplinare, ossia dopo che era trascorso un ulteriore quadriennio dal termine del quadriennio in valutazione, il Consiglio Giudiziario si pronunciò nel senso della non conferma, basandola sulla sola esistenza del precedente disciplinare, dunque limitandosi a richiamare quanto previsto dall’art.37 T.U. 2015, nonostante vi fossero altre fonti di conoscenza, tutte contenenti valutazioni e giudizi lusinghieri.

Ritenendo detto parere lesivo e suscettibile di produrre effetti permanenti sulla sua carriera, l’appellante lo impugnò.

Poiché nel corso del giudizio – a seguito di accesso agli atti, ostesi solo in un secondo momento – emersero ulteriori elementi di illegittimità, furono proposti ulteriori due ricorsi per motivi aggiunti.

Nelle more del giudizio, ad oltre un anno dal parere del Consiglio Giudiziario, sopraggiunse la deliberazione finale di non conferma del Plenum del CSM che, riproponendo le illegittimità già presenti nel parere, fu oggetto di un ulteriore ricorso per motivi aggiunti.

La posizione giuridica del dr. -OMISSIS-fu poi interessata da una decisione del C.S.M. del -OMISSIS- che lo assegnò quale Sostituto della Procura -OMISSIS-, malgrado avesse in precedenza ottenuto la conferma nelle funzioni di Procuratore Aggiunto di quello stesso ufficio dalla sentenza disciplinare. Anche quest’ulteriore provvedimento fu impugnato con ulteriori motivi aggiunti.

Il deducente segnalava ancora che, nell’inverno -OMISSIS-, il componente del CSM che aveva redatto la sentenza disciplinare, il dr. -OMISSIS-, nel libro intervista “I-OMISSIS-”, riferendo del clima dell’epoca, confessò che il dr. -OMISSIS-– nel momento in cui si era messo in contrasto con i vertici della Procura – per ragioni legate a lotte di potere all’interno della magistratura, a prescindere dai suoi torti e dalle suoi ragioni, aveva il destino segnato e non avrebbe, in sostanza, mai potuto evitare i gravissimi danni professionali da lui patiti.

Tanto premesso, la parte appellante solleva i seguenti motivi di appello avverso la sentenza impugnata: I) Sviamento;
violazione degli artt. 12 dlgs 160/2006;
4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 71, 83, 84, 87, 88, 89 t.u. dirigenza giudiziaria 2015;
1, 3 t.u. dirigenza giudiziaria 2010;
2 l. 111/2007;
1, 3 e 6 l. 241/1990, 97 Cost.;
della risoluzione Csm 24.7.2008;
difetto di istruttoria e motivazione;
irragionevolezza;
manifesta ingiustizia;
violazione degli artt. 88 e 39 cpa in relazione agli artt. 112, 276, 277 cpc e 118 disp. att. cpc.
II) Sviamento;
violazione degli artt. 12, 13 dlgs 160/2006;
4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 71, 83, 84, 87, 88, 89, 92 t.u. dirigenza giudiziaria 2015;
1, 3 t.u. dirigenza giudiziaria 2010;
2 l. 111/2007;
1, 3 e 6 l. 241/1990;
97 Cost.;
della risoluzione Csm 24.7.2008;
difetto di istruttoria e motivazione;
irragionevolezza;
manifesta ingiustizia;
violazione degli artt. 88 e 39 cpa in relazione agli artt. 112, 276, 277 cpc e 118 disp. att. cpc.
III) Ulteriori profili di violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 39 e 76 cpa, degli artt. 99, 112 e 276 cpc;
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
riproposizione ex art. 101 c. 2 cpa delle censure di primo grado.

Con quest’ultimo mezzo, la parte ripropone, in sintesi, le censure già sollevate in primo grado, ossia: 1) SVIAMENTO;
CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA;
VIOLAZIONE ARTT. 12

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