Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-12-19, n. 201705970
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Pubblicato il 19/12/2017
N. 05970/2017REG.PROV.COLL.
N. 07853/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7853 del 2014, proposto da:
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dagli avvocati E D R, A S, Carla D'Aloisio, L M, domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria ,29;
contro
Rialto Inn S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A B, F B, G P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare N.14;
nei confronti di
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Equitalia Nord S.p.a. - non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 00885/2014, resa tra le parti, concernente recupero somme oggetto di sgravi fiscali;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Rialto Inn S.r.l. e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2017 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati A S, A B, F B e l'Avvocato dello Stato Tito Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto, rubricato al n. 885/2014, la Rialto Inn S.r.l. chiedeva l’annullamento dell’avviso di addebito del 4.11.2013, protocollo 8800.22/10/2013.0151208, con il quale l’I.N.P.S. di Venezia le aveva chiesto la restituzione delle agevolazioni fiscali previste negli anni 1994 – 1997 sotto forma di sgravi fiscali previdenziali e contributivi (decreto legge n. 96/1995, convertito in legge n. 206/1995) riconosciuti in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia, in quanto misure giudicate in contrasto con la normativa comunitaria dettata in materia di divieto di aiuti di Stato e, in particolare, con l’art. 87 (ora 107), paragrafo 1, del Trattato UE.
La parte ricorrente deduceva nove motivi di ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato previa, se del caso, rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la verifica della costituzionalità dell’art. 1, commi 351/356, della legge n. 228/2012, che regola la materia.
Con la sentenza in epigrafe, n. 885/2014, il Tribunale Amministrativo del Veneto accoglieva il ricorso, ritenendo l’atto impugnato affetto da carenza di istruttoria e di motivazione, per non avere l’INPS, prima di procedere alla sua emanazione, verificato in concreto se gli sgravi fiscali concessi avessero effettivamente falsato la concorrenza ed inciso negativamente sugli scambi comunitari.
Avverso la predetta sentenza l’INPS propone l’appello qui in esame, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendone riforma, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.
La Rialto Inn S.r.l. si è ritualmente costituita in giudizio, per resistere all’appello.
Il giudizio si è sviluppato attraverso un incidente cautelare e un approfondimento istruttorio disposto d’ufficio con ordinanza n. 3590/2015.
La causa, infine, è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 14 dicembre 2017.
Ai fini del decidere è dirimente osservare come, all’esito dell’istruttoria, sia emerso che l’esercizio alberghiero dell’odierna appellata è attualmente classificato “quattro stelle”, ma nel periodo 1994-1997 appartenesse alla categoria tre stelle (si veda in tal senso la relazione Draghi del 19.2.2015, a pag. 3, e l’allegato B). Dunque, negli anni assunti come rilevanti ai fini della contestazione della illegittima fruizione degli sgravi, esso rientrava fra quelle imprese riguardo alle quali l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con parere prot. 0038108 in data 24 luglio 2013, ha affermato che il contributo di cui si tratta non incide, falsandolo, sul regolare svolgimento del confronto concorrenziale fra le imprese (in termini cfr. Cons. Stato, sez. III;666/2017;2538/2017).
Detto principio vale anche per le strutture alberghiere affiliate a catene internazionali, in quanto l’elemento ritenuto decisivo dall’Autorità Garante, il cui parere è stato il parametro cui si è uniformata tutta la complessiva azione dell’I.N.P.S. per individuare i contributi da recuperare in quanto aiuti di Stato, come tali incidenti sul corretto confronto concorrenziale, è costituito, per gli alberghi, esclusivamente dalla classificazione ricettiva, nella stessa logica che ha indotto l’Autorità a suggerire l’esclusione dal procedimento di recupero delle imprese di modeste dimensioni che operano in altri settori (Cons. Stato, sez. III, 2406/2017).
Per tale ragione, decisiva ai fini della valutazione di illegittimità dell’atto impugnato in primo grado e assorbente rispetto ad ogni altra censura, l’appello deve essere respinto e la sentenza gravata confermata, sia pure con la presente diversa motivazione.
Le spese del giudizio devono essere integralmente compensate fra le parti, in ragione della peculiarità della controversia e della compiuta chiarificazione solo in corso di giudizio dei profili rilevanti ai fini della decisione.