Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-01, n. 202402026
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 01/03/2024
N. 02026/2024REG.PROV.COLL.
N. 02844/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2844 del 2021, proposto da
F V, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autostrade per L'Italia S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato C D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
C G, non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Ottava) n. 01376/2021, resa tra le parti, concernente l'annullamento del parere negativo del 4 agosto 2015 prot. n. 0015417/EU di Autostrade per l''Italia s.p.a., della nota Ministero Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0005453 del 3/06/2015, della nota Ministero Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0014904 del 09/07/2018, della nota Autostrade per l''Italia s.p.a. del 16/07/2018 prot. n. 2909 di rigetto della istanza di riesame;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per L'Italia S.p.A. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2024 il Cons. D P, nessuno presente per le parti costituite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 1376 del 2021 del Tar Napoli, di rigetto dell’originario gravame, proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l’annullamento dei pareri sfavorevoli resi da società Autostrade in relazione all’istanza di condono presentata dalla stessa parte al Comune di San Marco Evangelista, mod. 47/85 – A prot. 4590 del 19.11.1985. Pareri resi sul presupposto dell’esistenza di un vincolo di edificabilità.
2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante censurava le argomentazioni del Tar, che aveva ritenuto che l’immobile non fosse preesistente all’apposizione del vincolo in questione e dunque non fosse condonabile, e formulava i seguenti motivi di appello:
- error in iudicando su un motivo assorbente e dirimente, in quanto l’atto di acquisto risale al 1966;
- error in iudicando su ulteriore elemento decisivo in merito alle dichiarazioni del tecnico contenute nella istanza di condono, relativo alla data di ultimazione al rustico con la copertura, che è l’unica che conta, con quella di completamento delle opere di finitura (che non contano ai fini del condono);
- errore della pronuncia in tema di spese.
Il Ministero e la società appellati si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
3. Con ordinanza n. 1003 del 2023 veniva disposta verificazione sul seguente quesito: “ accerti il verificatore, previo esame della documentazione acquisita agli atti di causa, dello stato dei luoghi, e di ogni altro elemento rilevante ivi inclusa la documentazione sussistente agli atti del Comune e delle pubbliche amministrazioni interessate, l’identità o meno dell’immobile, di cui all’istanza di condono presentata al Comune di San Marco Evangelista dalla dante causa dell’appellante il 19 novembre 1985, con quello oggetto della sentenza n. 2966 del 2021 di questo Consiglio, nonché l’epoca di edificazione del medesimo immobile in particolare rispetto al 1971 ”.
3.1 In data 28 agosto 2023 veniva depositata relazione di verificazione, recante le seguenti conclusioni: “Per quanto esposto sopra possiamo affermare che le opere abusive in difformità alla licenza edilizia numero 147 del 2 luglio 1966 realizzate sull’immobile corrispondente al civico numero 40 sito alla via Barecchia in San Marco Evangelista sono state realizzate antecedentemente all’entrata in vigore del vincolo di inedificabilità autostradale sull’area in cui ricade il fabbricato”.
4. Con ordinanza n. 9577 del 2023 veniva richiesto un supplemento di relazione al verificatore in ordine alla prima parte del quesito formulato, ovvero alla contestata identità dell’immobile di cui all’istanza di condono rispetto a quello oggetto della sentenza richiamata.
4.1 All’esito del deposito del richiesto supplemento, alla pubblica udienza del 26 ottobre 2023 la causa passava in decisione.
5. L’appello è fondato.
6. Assumono rilievo dirimente ed assorbente, in termini di fondatezza dei motivi di appello dedotti, le risultanze della verificazione (comprensiva del supplemento disposto con ordinanza n. 9577 del 2023) e gli esiti di cui alla sentenza resa da questo Consiglio sul medesimo immobile (cfr. sentenza n. 2966 del 2021).
6.1 Sul primo versante, non vi sono elementi per discostarsi dalle argomentate conclusioni raggiunte dal verificatore. Da un lato, le opere abusive in difformità alla licenza edilizia numero 147 del 2 luglio 1966 risultano essere state realizzate antecedentemente all’entrata in vigore del vincolo di inedificabilità autostradale sull’area in cui ricade il fabbricato;dall’altro lato, l'identità dell'immobile nelle caratteristiche interne ed esterne, manifestatasi nelle sue caratteristiche formali e volumetriche tra il 1967 ed il 1968, come dichiarato sia dal verbale di accertamento del 9 maggio 1968, da parte dell'ufficio tecnico del Comune di Caserta, che nella certificazione a firma del dirigente del Settore Urbanistica del Comune di San Marco Evangelista ing. Carmine Sorbo con nota del 08 gennaio del 2013 prot. 1957.
6.2 Sul secondo versante, la sentenza definitiva, relativa al medesimo immobile, ha statuito nei termini che seguono: “ il vincolo di inedificabilità è stato imposto dopo l’edificazione del fabbricato, che, invero, risale al 1968, come attualmente emerge dalla documentazione versata in atti il 19 settembre 2020. In particolare, si tratta delle note di Autostrade per l’Italia s.p.a. prot. ASPI/RM/11.07.13/0014512/EU dell’11 luglio 2013 e prot. ASPI/RM/03.06.15/0011293/EU del 3 giugno 2015, inviate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con la prima è stato rappresentato che: «Considerato che le opere in argomento sono state realizzate nel 1967 e quindi anteriormente all’approvazione del progetto esecutivo riferito alla tratta stradale in oggetto (26.2.1971). Questa Società ritiene che le opere in questione siano suscettibili di sanatoria, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85»;con la seconda si è specificato che «non possa disconoscersi la circostanza che il “verbale di accertamento” delle opere eseguite in difformità redatto il 9.5.1968 dai VV.UU. del Comune di Caserta, abbia rilevato a quella data “… l’esistenza di un manufatto edilizio in muratura allo stato rustico costituito da due piani fuori terra oltre al sottotetto, collegati da un corpo di scala”. (…) Si può ragionevolmente concludere che al momento dell’imposizione del vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto autostradale - rappresentato dall’approvazione del progetto esecutivo relativo alla costruzione dell’autostrada Caserta Salerno (1971) - gli adempimenti abusivi fossero già ultimati, secondo quanto previsto dall’art. 31, 2° comma, della L. 47/85. (…) la scrivente Società ritiene di poter confermare che le opere abusivamente realizzate dalla ditta in oggetto siano suscettibili di sanatoria, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85».
Al riguardo si precisa che, trattandosi di documentazione successiva alla sentenza di primo grado e al ricorso in appello, la loro produzione è da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 104, comma 2, del codice del processo amministrativo, stante, con valore assorbente, la loro sopravvenienza e attesa, ad abundantiam, la loro decisività ai fini della definizione del giudizio.
Orbene, i due richiamati pareri di Autostrade per l’Italia s.p.a. confermano la tesi sostenuta dall’interessata in primo e in secondo grado circa l’anteriorità della costruzione del manufatto, risalente, almeno allo stato di rustico, al 1968, rispetto all’apposizione del vincolo autostradale, avvenuta nel 1971, con consequenziale potenziale condonabilità dell’opera ai sensi della legge n. 47/1985;ne consegue che, non essendovi un’inedificabilità assoluta, illegittimamente il Comune di San Marco Evangelista ha negato la sanatoria senza previamente acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo autostradale (la quale peraltro si è successivamente espressa in senso favorevole al condono )”.
6.3. Le osservazioni di Autostrade per l’Italia, che nella memoria finale contesta ancora il fatto che si tratti dello stesso immobile, sottolineando le risultanze catastali in tesi diverse, in assenza di altri elementi non paiono idonee a confutare i rilievi del verificatore.
7. Pertanto, sono fondati i vizi dedotti avverso gli atti negativi impugnati, basati su presupposti smentiti dalle risultanze istruttorie e dagli esiti del parallelo giudizio concernente il medesimo immobile. Dal che consegue anche il superamento della statuizione di primo grado in ordine alle spese processuale, avversate con il terzo motivo dell’appello.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.
9. Sussistono giusti motivi, stante la necessità dell’approfondimento istruttorio, per compensare le spese del doppio grado di giudizio. Le spese di verificazione, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori dovuti per legge, vanno poste a carico di Autostrade per l’Italia s.p.a..