Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-02-29, n. 201600850

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-02-29, n. 201600850
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600850
Data del deposito : 29 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02312/2014 REG.RIC.

N. 00850/2016REG.PROV.COLL.

N. 02312/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2312 del 2014, proposto da:
V G L, P M, D G P, I A, P M, M R, L F, C L, F U, A V, Enzo D'Artibale, S F, F M, L V, M I, N N, M L, F B, A G, S M, F R, M S, T M, A L, D C, V P, M V, R C, M S, V A, F D L, A R, S R, C R, A C, V B, G L, M Qmaria, Carlo Giovanni Fornito, Fabrizio De Simone, Antonio Lancia, Mauro Murzilli, Roberto Tsi, Marco Ruscelloni, Antonio Gregori, Angelo D'Agostino, Tauro Coccia, Renato Monari, Candido Barone, Ignazio Schintu, Damiano Di Tria, Roberto Casule, Franco Ferrero, Marco Regazzini, Carmine Dell'Osa, Riccardo Landi, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Alberto Polini, Laura Angelisanti, Marco Valerio Santonocito, con domicilio eletto presso Laura Angelisanti in Roma, Via Etruria, n. 65;

contro

CRI - Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata per legge;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del LAZIO, SEZIONE III, n. 09093/2013, resa tra le parti, concernente recupero dei buoni pasto emessi tra il 19/8 e il 19/10/2011;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di CRI - Croce Rossa Italiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 il Consigliere F T e uditi per le parti gli avvocati Santonocito, Polini e Angelisanti;

Avvisate le parti presenti dell’intenzione del Collegio di decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la sentenza n. 09093/2013 in epigrafe impugnata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha scrutinato il ricorso (proveniente da trasposizione di ricorso straordinario), con il quale gli odierni appellanti avevano gravato i provvedimenti attuativi di recupero dei buoni pasto emessi tra il 19/8 e il 19/10/2011, aventi ad oggetto le esecuzioni della Ordinanza Commissariale n. 297 del 13/6/2011, della Determinazione Direttoriale n. 130 del 19/7/2011, della Determinazione Dipartimentale n. 122 del 4/8/2011, in quanto atti presupposti di contenuto dispositivo determinativo dei singoli provvedimenti attuativi di recupero dei suddetti buoni pasto.

In punto di fatto era accaduto che con ordinanza n. 297 del 13/6/2011 il Commissario Straordinario aveva dato mandato al Direttore Generale di procedere alla nomina della responsabile del procedimento di recupero dei buoni pasto del personale appartenente al Corpo Militare C.R.I.;
il successivo 19/7/2011, con Determinazione Direttoriale n. 130, il Direttore Generale aveva nominato responsabile del procedimento di recupero dei buoni pasto il Capo Dipartimento Risorse Umane e quest’ultimo con Determinazione Dipartimentale n. 122 del 4/8/2011 aveva avviato il procedimento di recupero delle suddette somme: nei confronti di tutti gli originarii ricorrenti era stato quindi disposto il recupero dei buoni pasto percepiti.

Gli odierni appellanti erano quindi insorti, sostenendo che i buoni pasto avessero natura fungibile e meramente assistenziale e non retributiva e che, conseguentemente, le dette erogazioni non fossero ripetibili.

Il T non ha condiviso tale tesi ed ha in primo luogo puntualizzato che, a suo avviso, considerato che gli originarii ricorrenti non erano dipendenti civili dell’ente pubblico Croce Rossa Italiana, bensì appartenenti al Corpo Militare della stessa (il personale in servizio acquisiva lo status di “militare” ed era “sottoposto alle norme della disciplina militare e dei codici penali militari” ex art. 1653 del D.Lgs. n. 66/2010) non erano a costoro applicabili le disposizioni e i principi riguardanti gli impiegati civili dello Stato e delle altre Amministrazioni pubbliche (cfr. TAR Lazio, n. 464/1998).

Nel merito, ha scrutinato i motivi di censura contenuti nell’atto introduttivo del giudizio e li ha respinti in quanto infondati, sostenendo che la contestata iniziativa recuperatoria si presentasse come un atto dovuto a prescindere dalla natura retributiva o assistenziale delle predette somme.

Ci si trovava infatti al cospetto – ad avviso del T - di un indebito oggettivo, erogato illegittimamente ed il recupero aveva natura di atto dovuto ex art. 2033 c.c..

Irrilevanti, erano – secondo il primo giudice - i principi di “affidamento” e di “buona fede”, invocabili soltanto in ordine al quomodo del recupero e del pari ricorreva il requisito dell’“interesse pubblico” specifico che deve caratterizzare il provvedimento di recupero, insito nell’acclaramento della non spettanza degli emolumenti percepiti dal dipendente.

Anzi, il diritto dell’Amministrazione al recupero delle somme rientrava tra i diritti soggettivi irrinunciabili e, posto che l’azione recuperatoria era stata congruamente motivata, l’azione amministrativa era immune dai lamentati vizi.

Il mezzo è stato quindi integralmente disatteso.

Gli originarii ricorrenti rimasti soccombenti hanno impugnato la detta decisione, criticando la tesi con la quale era stata affermata la ripetibilità delle somme erogate.

Ripercorso l’ iter del contenzioso, anche infraprocedimentale, intercorso hanno sostenuto che l’iniziativa recuperatoria fosse del tutto illegittima, anche in relazione alla natura (non retributiva, ma assistenziale) della “prestazione” erogata dall’Amministrazione.

Con memoria depositata l’11/11/2015 gli appellanti hanno chiesto la sospensione della provvisoria esecutività della gravata decisione, hanno rammentato che sulla vicenda de quo la giurisprudenza amministrativa si è di recente pronunciata in senso conforme alla loro pretesa ed hanno chiesto che la controversia venga decisa con sentenza succintamente motivata.

Alla odierna camera di consiglio del 14.1.2016 fissata per la delibazione del petitum cautelare la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1. Stante la completezza del contraddittorio, la non necessità di disporre incombenti istruttorii e la mancata opposizione delle parti, espressamente rese edotte dal Collegio della possibilità di immediata definizione nel merito della causa, l’appello può essere effettivamente deciso nel merito.

1.1. Esso è fondato e va accolto, conformemente al recente orientamento della giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. VI sent. nn. 5314/2014 e 5315/2014).

2. Invero le citate condivisibili decisioni hanno stigmatizzato l’iniziativa recuperatoria intrapresa dall’amministrazione in quanto è stato “del tutto obliterato di considerare la struttura e funzione dei buoni-pasto, sostitutivi della fruizione gratuita del servizio mensa presso la sede di lavoro ed escludenti «ogni forma di monetizzazione indennizzante» (v. così, testualmente, l’accordo quadro del 31 ottobre 2003). Infatti, a prescindere dalla natura assistenziale o retributiva dell’istituto in questione, è decisivo rimarcare che, nel caso di specie, i dipendenti non hanno percepito somme in denaro, bensì titoli non monetizzabili destinati esclusivamente ad esigenze alimentari in sostituzione del servizio mensa e, per tale causale, pacificamente spesi nel periodo di riferimento, e che, pertanto, si tratta di benefici destinati a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali dei dipendenti medesimi, di valenza costituzionale, con conseguente inconfigurabilità di una pretesa restitutoria, per equivalente monetario, del maggior valore attribuito ai buoni-pasto nel periodo di riferimento.”

2.1. Tale approdo ha così dato continuità e consolidato un precedente, conforme, opinamento della giurisprudenza amministrativa di merito (T Piemonte, sentenza n. 01436/2009) che aveva valorizzato il “principio giurisprudenziale secondo il quale la buona fede del lavoratore non può essere invocata ad impedimento per l’Amministrazione per procedere al recupero di un indebito, dato che questo principio, sia pure valido per le somme percepite a titolo di retribuzione, non può essere applicato per le somme elargite a titolo assistenziale, soprattutto nel caso di specie in cui i lavoratori non hanno percepito somme ma titoli idonei ad essere spesi unicamente per esigenze alimentari nel periodo di riferimento, in sostituzione del servizio mensa.”

Esso è pienamente condiviso dal Collegio ed è peraltro conforme a quello raggiunto in subiecta materia dalla giurisprudenza civile ( ex aliis , Corte appello Ancona 27/12/2006 n. 521).

3. Le superiori considerazioni rivestono ( come è evidente, in quanto escludono oggettivamente l’ an della ripetibilità di importi erogati in forma di “buoni-pasto) portata troncante e militano - con portata assorbente - per la riforma della gravata decisione e l’accoglimento del mezzo di primo grado con conseguente annullamento degli atti gravati.

Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).

4. Quanto alle spese processuali del doppio grado, esse possono essere compensate tra le parti a cagione della particolarità della controversia e del recente indirizzo giurisprudenziale al riguardo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi