Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-04-29, n. 201601644
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Testo completo
N. 01644/2016REG.PROV.COLL.
N. 06009/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 6009 del 2015, proposto da:
Arcadia Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. M Z, presso il cui studio, in Roma, via del Mascherino 72, è elettivamente domiciliata;
contro
Comune di Lecce, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Puglia – Lecce, Sezione I, n. 01346/2015, resa tra le parti, concernente esecuzione giudicato di cui ai decreti ingiuntivi nn. 1204/2009 e 1081/2011emessi dal Tribunale ordinario di Lecce.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per la partel’avv. M Z;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza 23 aprile 2015 n. 1346, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Lecce, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Arcadia Costruzioni s.r.l. per ottenere l’esecuzione del giudicato di cui ai decreti ingiuntivi nn. 1204/2009 e 1081/2011, emessi dal Tribunale ordinario di Lecce, contro il Comune di Lecce.
La decisione è motivata con riguardo al fatto che, essendo le copie dei menzionati decreti depositate in giudizio, prive del decreto di esecutorietà di cui all’art. 647 Cod. proc. civ., mancherebbe la prova del loro passaggio in giudicato.
Ritenendo la sentenza erronea ed ingiusta, l’Arcadia Costruzioni s.r.l. l’ha impugnata chiedendone l’annullamento.
Con successiva memoria, l’appellante ha ribadito le proprie tesi difensive.
Alla camera di consiglio del 3 marzo 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con i primi due motivi di gravame l’appellante deduce, in sintesi, che essendo gli anzidetti decreti ingiuntivi muniti di formula esecutiva e non opposti, ai medesimi non poteva negarsi valore di cosa giudicata.
La tesi dall’appellante non merita condivisione.
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) , Cod.proc.amm., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione “ delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”.
In base al chiaro disposto dell’art. 647 Cod.proc.civ., il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività da parte del giudice che lo ha pronunciato (cfr.Cons. Stato, IV, 3 aprile 2006, n. 1713;Cass., I, 27 gennaio 2014, n. 1650;idem, 26 marzo 2004, n. 6085).
Soltanto al giudice, infatti, compete accertare che nel caso concreto si siano verificate le condizioni previste dalla norma per conferire alla provvedimento monitorio il crisma dell’immodificabilità (fatti salvi i rimedi di cui agli artt. 650 e 656 Cod. proc. civ.) con la conseguente autorità di cosa giudicata.
Alla luce delle esposte considerazioni, la mancanza del decreto di esecutivitànon può essere sopperita né dalla certificazione attestante la mancata opposizione, né dalla formula esecutiva apposta sul decreto.
Nulla di diverso stabiliscono le sentenze invocate dall’appellante, le quali anzi confermano che il decreto ingiuntivo non opposto, acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale “ adempiute le formalità di cui all'art. 647 c.p.c. ”, ovvero a seguito del decreto di esecutività da parte del giudice che lo ha pronunciato (così Cass., III, 26 giugno 2015, n. 13207;Cons.Stato, V, 27 marzo 2015, n. 1609).
Ne discende che ai fini dell’ammissibilità del ricorso per l’esecuzione del giudicato incombe sul ricorrente l’onere di produrre in giudizio il decreto ingiuntivo di cui domanda l’ottemperanza, munito della dichiarazione di esecutività da parte del giudice che lo ha emesso.
Poiché nella fattispecie è incontroverso come i decreti ingiuntivi depositati agli atti fossero privi del decreto di cui al citato art. 647 Cod. proc. civ., correttamente l’adito Tribunale amministrativo ha dichiarato il ricorso inammissibile.
L’appello va, pertanto, respinto.
Restano assorbiti, per l’evidente prevalenza di quanto sopra,gli ulteriori argomenti di doglianza, motivi o eccezioni,non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata, esonera il Collegio da ogni statuizione sulle spese.