Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-08-06, n. 201204471
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Testo completo
N. 04471/2012REG.PROV.COLL.
N. 03214/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3214 del 2009, proposto da:
Parrocchia "S.Secondino Vescovo e Confessore", rappresentata e difesa dagli avv. Umberto Gentile, Paolo Carbone, con domicilio eletto presso Paolo Carbone in Roma, piazza B. Cairoli, 6;
contro
RA ES, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Labriola, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
nei confronti di
Comune di Bellona, Provincia di Caserta;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VIII n. 20884/2008, resa tra le parti, concernente permesso di costruire cappella commemorativa
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2012 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Stefano Scarano in sostituzione degli avvocati Paolo Carbone e Umberto Gentile e Renato Labriola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al TAR Campania, il sig. ES RA impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento recante il permesso di costruire n.28/05 del 03/12/2005 rilasciato dall’Ufficio Urbanistica ed Edilizia del Comune di Bellona al Parroco della Chiesa di San Secondino; tale titolo veniva emesso per la realizzazione di una cappella commemorativa per i cento anni dell’incoronazione di Maria di Gerusalemme, patrona di Bellona, su area contraddistinta da apposita particella catastale.Il ricorrente impugnava altresì l’attestazione del responsabile del settore n. 2 del Comune di Bellona del 16.01.06 (secondo cui il terreno in questione non risultava percorso dal fuoco negli ultimi dieci anni) e l’atto (n. prot. 16739 del 30.11.05) trasmesso dalla Provincia di Caserta di autorizzazione al cambio di destinazione d’uso ai soli fini dello svincolo idrogeologico.
2.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso proposto dal sig. RA, disponendo l’annullamento degli atti impugnati. In sintesi il TAR ha osservato che:
- appare evidente l’insufficienza motivazionale ed istruttoria, con riguardo alla pretesa non soggezione a vincolo di rischio incendio dell’area “de qua”;
- tale conclusione viene infatti unicamente argomentata, in sede di rilascio dell’impugnato atto, in virtù della mera dichiarazione resa dal destinatario dello stesso, senza che risulti operato alcun riscontro fattuale e documentale pur necessario in ragione delle oggettive caratteristiche dell’area in questione;
- in