Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-01-10, n. 202200149

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-01-10, n. 202200149
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200149
Data del deposito : 10 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2022

N. 00149/2022REG.PROV.COLL.

N. 02652/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2652 del 2020, proposto dalla società Marlin s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M B M e L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Centola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
lo Sportello Unico del Cilento – S.U.A.P. Cilento, non costituito in giudizio;

nei confronti

i signori Claudio Capuano, Giuliano Capuano, Maria Cimmino, Francesco Cozzolino, Angela De Mare, Luisa Di Matola, Emilia Iamone, Fabio Sibilio e Nicola Di Costanzo, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, Sez. II, con la sentenza n. 2055 del 21 novembre 2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Centola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021 il consigliere Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati M B M e L V;

Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata in data 22 novembre 2021 dall’avvocato M A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è rappresentato dai seguenti atti:

a) la determinazione del Comune di Centola n. 18079 del 28 dicembre 2017 recante: i ) il diniego di proroga del temine di ultimazione dei lavori richiesto dalla società Marlin il 22 maggio 2015 in relazione al titolo edilizio n. 1005 del 28 ottobre 2010 rilasciato dal Comune per la ristrutturazione ed il recupero di un villaggio turistico preesistente; ii ) la sospensione dell’ulteriore corso dei lavori (impugnata in prime cure con ricorso n.r.g. 380/2018);

b) la nota prot. n. 958 del 22 gennaio 2018 del responsabile S.U.E. di conferma del diniego di proroga del termine di ultimazione lavori e del contestuale ordine di sospensione lavori (impugnata in prime cure con ricorso n.r.g. 380/2018);

c) l’ordinanza di demolizione n. 1/2018 (prot. n. 3203), con la quale sono stati contestati alla società i seguenti abusi:

1. Mutamento della destinazione d’uso di tutte le unità abitative, da strutture turistiche ricettive a rotazione d’uso extra alberghiere assentite a civile abitazione;

2. Difformità edilizie delle unità abitative, realizzate e in via di realizzazione, creando all’interno un soppalco per circa la metà della superficie degli alloggi, aumentando di fatto la superficie utile di ogni unità immobiliare. Precisando che nei fabbricati di tipo B, la superficie del soppalco realizzato è di circa 22,00 mq rispetto ad una superficie di circa 45,00 mq di progetto, mentre la superficie del soppalco nei fabbricati circolari di tipo C occupava una superficie di circa 34,00 mq rispetto ad una superficie di circa 60 mq di progetto.

3. Per i fabbricati individuati in planimetria come unità B e B1, per tutti, sulla parte posteriore era stato chiuso, in difformità uno spazio tra la struttura ed un muro di contenimento, realizzando un aumento di superficie tra i 7,00 ed i 10,00 mq ed un aumento di volume tra i 20,00 ed i 30,00 mc.

4. Per il fabbricato individuato in planimetria con il numero 6, oltre al soppalco (come tutti gli altri fabbricati), è stato oggetto di ulteriori abusi riguardanti la realizzazione di un corpo di fabbrica di dimensioni di circa 40,00 mq con un’altezza lorda di mt 2.70 circa ed un volume di mc 108.00 circa non previsto in progetto;

5. Il fabbricato individuato in planimetria con il numero 3 oltre al soppalco (come tutti gli altri fabbricati), è stato oggetto di ulteriori abusi riguardanti la realizzazione di un gazebo di dimensioni di mt 5,65 x mt 4.40 circa e per un’altezza di mt 2.37;

6. Il fabbricato individuato in planimetria con il numero 20 destinato a reception, è stato trasformato, in difformità al progetto, in abitazione e venduto con atto pubblico.

Oltre al cambio di destinazione d’uso non assentito, sul fabbricato n. 20 sono stati realizzati ulteriori abusi riguardanti:

6.1 un portico in legno di dimensioni m. 5,00 x m. 8,90 circa;

6.2 un fabbricato in legno di dimensione di m. 6,40 x m. 3,40 circa;

6.3 un pergolato di dimensione di m. 6,30 x m. 5,85 circa;

7. Il fabbricato individuato in planimetria con il numero 22, è stato ristrutturato in difformità al progetto assentito, aumentando l’altezza alla gronda da mt. 1,50 a mt 1,90 circa oltre alla realizzazione di un portico di mt. 11.85 x mt.

3.45 non previsto in progetto
” (impugnata in prime cure con ricorso n.r.g. 711/2018);

d) la nota S.U.A.P. Cilento prot. n. 6184 del 2 agosto 2018 con la quale, in relazione alla pratica S.U.A.P. prot. n. 4640/18, è stata disposta la sospensione dell’attività d’impresa ex art. 21- nonies della legge 241/90 e la contestuale comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti ex art. 19 l.241/90 (impugnata in prime cure con ricorso n.r.g. 1780 del 2018);

e) le note S.U.E. presso il Comune di Centola prot. n. 10568 del 30 luglio 2018 (allegata alla nota S.U.A.P. 6184/18) e prot. n. 10474 del 2 agosto 2018 (richiamata nella nota

SUAP

6184/18) (impugnate in prime cure con ricorso n.r.g. 1780 del 2018);

f) le note S.U.A.P. Cilento prot. n. 4648 del 26 giugno 2018 e prot. n. 7121 dell’11 settembre 2018 (impugnate in prime cure con ricorso n.r.g. 1780 del 2018).

2. Ai fini di una migliore comprensione della vicenda oggetto del presente giudizio in fatto si precisa quanto segue:

i ) in data 19 dicembre 2008 la società Marlin s.r.l., dopo aver concluso in data 9 dicembre 2008 una convenzione edilizia con il Comune di Centola in esecuzione della delibera di G.m. 183/08 di approvazione della proposta formulata dalla stessa società, ha presentato presso lo Sportello unico delle attività produttive (S.U.A.P.) del Cilento una richiesta di titolo autorizzatorio per la ristrutturazione e il recupero di un villaggio turistico preesistente su di un’area situata in località Palinuro, frazione del Comune di Centola, individuata al foglio 39 particelle nn. 254, 255, 256, 565, 572, 546, 2012, 2013 e 548, ed estesa per circa mq 25.660;

ii ) in data 28 agosto 2010, dopo l’adozione del parere positivo della Soprintendenza BAAP prot. n. 7899 del 24 marzo 2010, il S.U.A.P. Cilento ha rilasciato il titolo in questione (protocollo n. 1005/2010);

iii ) con la comunicazione del 1° luglio 2011 effettuata dalla società al Comune di Centola è stata indicata come data di inizio lavori quella del 4 luglio 2011;

iv ) in data 5 luglio 2013, con provvedimento prot. n. 8022, il S.U.A.P. ha assodato che “ i lavori sono stati appena iniziati ed è stato realizzato meno del 10% di quanto complessivamente previsto nel progetto assentito ” e che “ il preesistente villaggio turistico è inesistente, l’impianto è chiuso da anni e le strutture che lo componevano, essendo precarie (capanne e tukul in paglia), nel giro di pochi anni sono andate completamente distrutte ”;

v ) rispetto all’istanza nel frattempo presentata dalla società con nota prot. 11084 del 4 dicembre 2012 per ottenere il mutamento di destinazione d’uso senza opere del villaggio turistico, ai sensi dell’art. 5, comma 9 e ss. del d.l. n. 70/2011, conv. in l. n. 106/2001 e, in via subordinata, ai sensi dell’art. 7, comma 6- bis della l.r. n. 19/2009, il Comune di Centola, con nota prot. n. 8022 del 5 luglio 2013, ha adottato provvedimento di diniego;

vi ) nelle more, in data 27 marzo 2013, prot. n. 3956, è stato trasmesso al Comune di Centola il decreto dirigenziale dell’A.G.C.– Turismo e Beni Culturali – della G.r. della Campania n. 10 del 19 marzo 2013, recante la rimozione del vincolo di destinazione per la struttura turistico-alberghiera de qua ;

vii ) pertanto, con nota prot. n. 8714 del 24 luglio 2013, la società ha richiesto al Comune il rilascio di “ permesso di costruire per il mutamento di destinazione d’uso senza opere ex art. 7, comma 6 bis, L.R.C. n. 19/2009 della struttura turistico ricettiva – Villaggio – Camping Marlin Club ”;

viii ) con delibera n. 30 del 31 luglio 2013 il Consiglio comunale di Centola ha stabilito di “ non consentire sul territorio comunale mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, aventi destinazione turistico – ricettive e di rotazione d’uso, in civile abitazione al fine di non depauperare il patrimonio turistico – ricettivo esistente ”;

ix ) con delibera n. 43 del 29 novembre 2013 il Consiglio comunale di Centola ha rilevato che il decreto regionale n. 10/2013, recante l’autorizzazione alla rimozione del vincolo di destinazione alberghiera della struttura di proprietà della ricorrente, fosse stato reso in assenza dei presupposti e da intendersi nullo per l’inesistenza e l’indeterminatezza dell’oggetto;
tale delibera è stata gravata dalla società Marlin con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Salerno (r.g. n. 199/2014);

x ) nelle more, è stata assunta anche la delibera n. 42 del 29 novembre 2013 con la quale il Consiglio comunale di Centola ha dettato indirizzi ai competenti organi comunali in merito alla corretta applicazione della l.r. n. 19/2009;
anche tale delibera è stata impugnata dalla società con ricorso innanzi al T.a.r. Campania, sede di Salerno (r.g. n. 347/2014);

xi ) il T.a.r. Campania, sede di Salerno, Sez. I, con la sentenza n. 1318 dell’8 giugno 2015, dopo aver riunito i ricorsi r.g. nn. 199/2014 e 347/2014, ha respinto gli stessi;

xii ) avverso tale sentenza la società Marlin ha proposto appello (r.g. n. 411/2016), rispetto al quale, tuttavia, la stessa società ha manifestato la propria carenza di interesse;

xiii ) rispetto al titolo prot. n. 1005/2010 ( sub ii ), in data 22 maggio 2015 (nota prot. n. 5600) la società Marlin ha comunicato al Comune di voler beneficiare del regime di proroga biennale introdotto dall’art. 30, comma 3, d.l. n. 69/2013 convertito in legge n. 98 del 2013, così da proseguire nell’attività edilizia;

xiv ) in seguito, la società, con nota prot. 17900 del 22 dicembre 2017, ha chiesto, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, una ulteriore proroga del termine per il completamento delle opere;

xv ) con la determinazione n. 18079 del 28 dicembre 2017, il Comune ha respinto tale suddetta richiesta e, contestualmente, ha dichiarato la decadenza del permesso a costruire, ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 380 del 2001;

xvi ) in data 22 gennaio 2018 il responsabile S.U.E., con la nota prot. n. 958, ha confermato il diniego di proroga del termine di ultimazione lavori e il contestuale ordine di sospensione lavori;

xvii ) con ricorso proposto dinanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Salerno (r.g. n. 380/2018) la società ha impugnato tali provvedimenti ( sub xv e sub xvi );

xviii ) a seguito di due sopralluoghi, effettuati in data 25 gennaio 2018 e 1° febbraio 2018, il Comune di Centola ha dapprima redatto il verbale di accertamento di violazioni urbanistiche prot. n. 2951 del 5 marzo 2018, e infine, in data 9 marzo 2018, ha adottato l’ordinanza di demolizione n. 1/2018 (prot. n. 3203);

xix ) entrambi i provvedimenti sub xviii sono stati impugnati dalla società Marlin con ricorso proposto dinanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Salerno (r.g. n. 711/2018);

xx ) in relazione al medesimo progetto, in data 27 aprile 2018 la società ha depositato presso il Comune di Centola, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, una variante in corso d’opera, al fine di sanare gli abusi contestati (prot. n. 5819), sul presupposto che gli interventi eseguiti in difformità dal titolo abilitativo costituissero semplici “ tolleranze di cantiere ”, ovvero scostamenti dai parametri urbanistici autorizzati in misura contenuta nel 2% delle misure progettuali;

xxi ) con nota prot. n. 4648 del 26 giugno 2018, il S.U.A.P. Cilento ha chiesto alla società Marlin s.r.l. di produrre chiarimenti, pena l’irricevibilità della domanda, atteso che “ il PAU n. 1005 del 25.08.2010 risulta ampiamente decaduto di diritto e non risultano esservi provvedimenti di proroga o di rinnovo per esso;
che pertanto qualsiasi procedura ordinaria di variante in corso d’opera è inammissibile;
che, peraltro, la procedura di variante invocata sembrerebbe prodotta ‘in sanatoria’, tipologia di procedimento per il quale questo Suap è incompetente;
che la pratica non è stata prodotta in modalità telematica (condizione obbligatoria per legge atteso lo sportello telematico attivato da questo Suap) e non è corredata dalla obbligatoria modulistica predisposta dalla Regione
”;

xxii ) in riscontro alla nota prot. 5437 del 13 luglio 2018, con cui il S.U.A.P. Cilento ha trasmesso al S.U.E. del Comune di Centola la documentazione relativa alla variante in corso d’opera unitamente alle integrazioni prodotte dalla Marlin s.r.l., il S.U.E., con nota prot. n. 10568 del 30 luglio 2018, ha comunicato al S.U.A.P. che “… il PAU n. 1005 del 25/08/2010 rilasciato dal

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