Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-02-03, n. 202301186

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-02-03, n. 202301186
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301186
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2023

N. 01186/2023REG.PROV.COLL.

N. 04437/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4437 del 2018, proposto da
Società Vedeco. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P D C, A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P D C in Roma, viale Liegi n. 35/B;

contro

Comune di Grottaglie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato I V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 02053/2017, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grottaglie;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 gennaio 2023 il Cons. Massimo Santini e preso atto della richiesta di passaggio in decisione ritualmente depositata da entrambe le parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società Vedeco S.r.l. gestisce un bar nel centro storico di Grottaglie (c.d. “Quartiere delle Ceramiche”). Il locale è posto al piano terra di via Crispi 71 e veniva richiesto dalla società di trasferirlo al primo piano di via Crispi n. 69.

L’autorizzazione al trasferimento di attività veniva negata in quanto contrario alle NTA del piano particolareggiato n. 29 del 2005, il cui art. 32-bis prevede che in tale area possono essere aperte nuove attività soltanto se dirette alla produzione di ceramiche artigianali ed artistiche. Sono comunque fatte salve le destinazioni in essere al 2005.

Il diniego veniva impugnato dinanzi al TAR Lecce per le seguenti ragioni: a) l’art. 32-bis sarebbe stato superato dal PRG del 2010;
b) il regolamento comunale sul commercio n. 34 del 2010 prevede il divieto nell’area di “nuove” attività, laddove nel caso di specie è la stessa attività che verrebbe più semplicemente “trasferita”.

Il TAR Lecce, con la sentenza qui gravata, affermava in estrema sintesi che: a) la delibera n. 29 del 2005 si limita a “specificare” le previsioni del PRG;
b) il trasferimento di attività è comunque da annoverare alla stregua di “nuova attività”, come tale inibita dal predetto regolamento comunale n. 34 del 2010.

La società Vedeco S.r.l. propone appello avverso la predetta sentenza del giudice di primo grado, riproponendo nella sostanza le medesime censure di cui al ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio il Comune di Grottaglie il quale, nel chiedere il rigetto del gravame, sollevava nuovamente eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva in capo alla appellante società (la quale aveva formalmente comunicato la cessazione della propria attività sin dal 2012).

All’udienza di smaltimento del 24 gennaio 2023 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

DIRITTO

Tutto ciò premesso ritiene il collegio di poter prescindere dalla sollevata eccezione di rito stante in ogni caso l’infondatezza, nel merito, del presente ricorso in appello.

Invero, le conclusioni del TAR Lecce sono condivisibili sulla base delle seguenti considerazioni:

1. Sul primo motivo:

1.1. La difesa di parte appellante continua a sostenere che la delibera comunale n. 29 del 2005 (e dunque l’art. 32-bis in essa contenuto) avrebbe natura di sostanziale “variante” al PRG del 2003. Ciò in quanto avrebbe comportato limitazioni alla destinazione d’uso incompatibili con lo stesso PRG del 2003. Dunque il PRG del 2010, poiché non richiama espressamente le stesse limitazioni contenute nella delibera n. 29 del 2005, le avrebbe implicitamente superate ossia abrogate;

1.2. La tesi difensiva non tiene conto del fatto che la delibera del 2005 reca la definizione di “Piano particolareggiato del Centro Storico e del Quartiere delle Ceramiche”;

1.3. La natura sostanziale di piano particolareggiato – e non di variante – si evince altresì dal fatto che il piano particolareggiato può “precisare le destinazioni d’uso”, e ciò proprio ai sensi dell’art. 19, secondo comma, lettera e), della Legge Regione Puglia n. 56 del 1980;

1.4. Tali precisazioni sono tutto sommato in linea con il PRG del 2003 nonché con quello del 2010 (riadottato e ripubblicato soltanto per vizi formali e procedimentali, laddove sul piano sostanziale le prescrizioni relative alla suddetta area sono del tutto coincidenti). Ebbene lo stesso PRG attribuisce un ruolo centrale se non esclusivo al ruolo delle ceramiche artistiche nella suddetta area del centro storico, sottolineando al tempo stesso l’esigenza di imprimere un certo sviluppo turistico attorno a tale attività (la presenza di turisti, del resto, non richiede necessariamente la presenza di bar e caffetterie che comunque sono previste, in maniera adeguata, nella limitrofa zona urbanistica). Si veda sul punto anche la Relazione al PRG in atti depositata dalla difesa di parte appellante;

1.5. Trattandosi di piano particolareggiato, come appena dimostrato, trova allora applicazione l’art. 21, comma 11, della stessa legge regionale n. 56 del 1980, a norma del quale il piano particolareggiato ha vigenza sino alla adozione di un nuovo piano particolareggiato (ultravigenza). Nuovo piano particolareggiato qui comunque non ancora adottato. Tale ultravigenza trova conferma anche nell’art. 37 della stessa legge regionale nella parte in cui si prevede che, alla scadenza decennale di tali piani esecutivi, vengono meno le previsioni espropriative ma non anche quelle conformative ;

1.6. Dunque il primo motivo di appello è da rigettare per le ragioni sinora esposte (l’art. 32-bis non ha natura di variante ed è ancora vigente, non essendo ancora intervenuto un eventuale nuovo piano di secondo livello a modifica della predetta delibera comunale n. 29 del 2005).

2. Quanto al secondo motivo di appello si osserva che, al di là della distinzione tra attività “nuova” e “trasferita”:

2.1. L’art. 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010 stabilisce che non solo le “aperture” ma anche i “trasferimenti” sono soggetti ad autorizzazione;

2.2. L’art. 7 della legge n. 287 del 1991 stabilisce, quanto alle autorizzazioni per simili attività, che le stesse siano rilasciate nel rispetto della destinazione d’uso;

2.3. Destinazione che nel caso di specie non solo difetta, ma neppure potrebbe formare oggetto di variazione ostandovi – come affermato al punto che precede – la prescrizione urbanistica sopra considerata (art. 32-bis NTA del piano particolareggiato del quartiere delle ceramiche):

2.4. Anche tale motivo è dunque infondato.

In conclusione l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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