Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-01-16, n. 201300247

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-01-16, n. 201300247
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300247
Data del deposito : 16 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03573/2012 REG.RIC.

N. 00247/2013REG.PROV.COLL.

N. 03573/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3573 del 2012, proposto da:
Agrienergia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. A G e D V, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Cosco (studio Di Gravio) in Roma, via Anapo n. 29;

contro

Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. F T, con domicilio eletto presso l’avv. Graziano P in Roma, via Ottaviano n. 9;

nei confronti di

Ditta Claudio M, Barruca s.n.c. di A S &
C., Ditta Rosalba Ascone;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 01467/2011, resa tra le parti, concernente finanziamenti per il miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2012 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Gualtieri e P su delega di Talarico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con decreto dirigenziale della Regione Calabria 24 luglio 2008 n. 10100 era bandito avviso pubblico per talune misure – tra cui la 121 – nell’ambito della programmazione per lo sviluppo rurale 2007-2013. Con decreto dirigenziale attuativo 2 febbraio 2009 n. 588 era stabilita, tra l’altro, per la misura 121 la spesa massima ammissibile di € 2.500.000,00. Tale provvedimento veniva modificato con successivo decreto 20 aprile 2009 n. 6106 che, circa le misure 112 e 121, prevedeva la formazione di un’unica graduatoria in base al punteggio relativo alla misura 112 “che trascinerà la misura 121”. La graduatoria provvisoria a valere per il triennio 2007-2009 era approvata con decreto 29 luglio 2009 n. 14448 che, con richiamo all’ulteriore decreto 13 maggio 2009 n. 8008, limitava “il trascinamento della misura 121 a lotti funzionali di importo massimo di € 300.000,00 di spesa ammissibile”. Agrienergia s.r.l., ammessa per la misura 121, vedendosi limitare il finanziamento ad € 300.000,00 proponeva ricorso (e successivi primi motivi aggiunti) davanti al TAR per la Calabria, sede di Catanzaro avverso i decreti 13 maggio 8008 n. 8008 e 29 luglio 2009 n. 14448;
poi impugnava (con secondi motivi aggiunti) i sopravvenuti decreti 27 dicembre 2010 nn. 18723 e 18724, di revoca per la misura 121 dell’avviso pubblico n. 10100 del 24 luglio 2008, e 19 gennaio 2011 n. 222, di indizione di nuovo avviso pubblico per la stessa misura 121.

Con sentenza 25 novembre 2011 n. 1466 della sezione seconda, non risultante notificata, il ricorso era in parte dichiarato improcedibile (atto introduttivo del giudizio e primi motivi aggiunti), atteso che il difensore della ricorrente aveva rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse al conseguimento di una pronuncia di merito, e per la restante parte (secondi motivi aggiunti) respinto nel rilievo – in estrema sintesi – che trattavasi di decisioni di politica economica, insindacabili salvo il limite del palese errore o della manifesta irragionevolezza, nella specie non violato.

Di qui l’appello in epigrafe, inoltrato per la notifica il 9 maggio 2012 e depositato il 15 seguente, col quale Agrienergia ha dedotto:

1.- Erroneità dell’impugnata sentenza. Insussistenza e/o insufficienza dei presupposti per un provvedimento di revoca.

2.- Sul nuovo avviso pubblico: si ripropongono le seguenti, relative censure, non valutate dal TAR in quanto “assorbite” dal rigetto del motivo principale:

a) illegittimità derivata;

b) illegittimità del bando per vizi propri.

La Regione Calabria si è costituita in giudizio ed ha preliminarmente eccepito carenza d’interesse dell’appellante per essere stata ripristinata (a seguito di altra sentenza che ha annullato la revoca) la procedura di gara di cui al decreto 24 luglio 2008 n. 10100 per la misura 121, confermandosi le graduatorie provvisorie in cui figura validamente inclusa l’appellante stessa, mentre la decisione di riattivare entrambe le procedure non lederebbe Agrienergia, che alla prima ha partecipato, poiché ciascuna gode di autonomia amministrativa, funzionale e finanziaria, sicché, nel caso in cui un intervento risultasse ammesso a più graduatorie, il richiedente dovrà formulare espressa opzione. Nel merito, ha riproposto le controdeduzioni svolte in primo grado.

All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata in decisione.

Ciò posto, può soprassedersi dall’esame dell’eccezione in rito formulata dall’Amministrazione appellata, dal momento che l’appello risulta chiaramente infondato nel merito.

La Regione Calabria ha disposto (col decreto dirigenziale 27 dicembre 2010 n. 18723) la revoca del bando per alcune misure del Piano di sviluppo rurale 2007-2013 approvato con decreto 24 luglio 2008 n. 10100, nella parte relativa alla misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, sulla scorta di una nutrita serie di considerazioni le quali, come rilevato dal primo giudice, conducono ad escludere che la determinazione regionale sia ingiustificata ed arbitraria in quanto priva dei prescritti presupposti dell’atto di ritiro, oltreché illogica e contraddittoria.

In particolare, l’Ente ha evidenziato in fatto che la formulazione del bando, stante la genericità dell’individuazione dei beneficiari e l’assenza di criteri di maggior selettività, ha determinato un elevato numero di domande tale, per un verso, da rendere inadeguate le risorse finanziarie anche per l’eccessività del tetto di spesa massima ammissibile (fino ad € 2.500.000,00) e, per altro verso, da aver prodotto il prolungamento dell’istruttoria tanto che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata solo a fine 2009, nonché un elevato numero di ricorsi (circa 1.800) il cui esame non avrebbe consentito la pubblicazione della graduatoria prima dell’aprile 2011;
ha poi considerato che si finanzierebbero progetti a distanza di tre anni dalla presentazione della domanda, ma in tale arco temporale la congiuntura negativa del sistema economico generale si è ripercossa sul settore primario, la cui competività ha subito una fase depressiva compromettendo la capacità economica ed affidabilità bancaria delle aziende in uno scenario caratterizzato dalla crescita della concorrenza sui mercati internazionali e della domanda di prodotti di qualità e rispettosi dell’ambiente;
nel mutato quadro di fatto, ha ritenuto che l’obiettivo della misura, consistente nell’accrescere competività e capacità di creare valore aggiunto e nel migliorare la performance globale delle aziende agricole attraverso il loro ammodernamento rispetto agli standard comunitari, rendesse opportuna la rivalutazione dell’interesse originario, quindi l’indizione di un nuovo bando che tenesse conto del nuovo contesto congiunturale del settore agricolo calabrese e superasse le rilevate criticità, pur in presenza delle osservazioni fatte pervenire dai soggetti interessati.

E’ evidente che trattasi di revoca in base ad un riapprezzamento discrezionale dell’originaria decisione per meglio raggiungere l’interesse pubblico primario avuto di mira, implicante l’efficienza, ai fini dello sviluppo del settore, della spesa realizzata con fondi comunitari.

E’ ben vero che, come dedotto dall’appellante, l’autotutela di tale tipologia richiede anche un’adeguata valutazione comparativa dei contrapposti interessi privati, nella specie quelli rappresentati dai soggetti che, come la stessa appellante, trovandosi inseriti in graduatoria abbiano fatto affidamento nel mantenimento del provvedimento che si intenda rimuovere.

Tuttavia, nella specie i detti interessi privati e lo stesso affidamento non possono che ritenersi grandemente attenuati, al pari del conseguente obbligo motivazionale specifico, dal fatto che si tratta di graduatoria provvisoria e non definitiva, la cui provvisorietà è resa a maggior ragione significativa dalla notevole entità dei ricorsi presentati ed in relazione alla quale è chiaro che le somme già erogate non sono oggettivamente idonee a consolidare l’aspettativa all’erogazione di ulteriori somme, mentre per quelle già erogate gli interventi, relativi al triennio 2007-09, sono fatti salvi per la parte finanziata.

Per il resto, si osserva che l’appellante contrappone una propria tesi della cura del predetto interesse pubblico primario a quella esposta e seguita dalla Regione, ossia pretende di sostituirsi ad essa in valutazioni che – come detto – hanno carattere marcatamente discrezionale e, pertanto, si sottraggono al sindacato di legittimità col solo limite di gravi e palesi vizi di razionalità. Vizi, questi, non ravvisabili nella ritenuta esigenza di parcellizzazione dei finanziamenti in favore di molti progetti di non notevole entità, in luogo di pochi di importante rilievo, peraltro anche in linea con le “analisi del valutatore indipendente” richiamate nel provvedimento.

In tale contesto, giustamente il primo giudice non ha preso posizione per l’una o l’altra tesi, non potendo per le indicate ragioni sostituirsi esso stesso all’Amministrazione procedente, mentre è ovviamente irrilevante in questa sede che altra controversia analoga sia stata risolta diversamente con decisione coeva a quella qui appellata, avverso la quale, oltretutto, pende appello.

Per le considerazioni sin qui svolte non sussiste illegittimità derivata dall’assunta invalidità del suesaminato decreto di revoca del nuovo avviso pubblico approvato col decreto dirigenziale 19 gennaio 2011 n. 222, il quale neppure va ritenuto inficiato dai dedotti vizi propri.

In merito alla doglianza concernente il nuovo, ridotto massimale finanziabile, si osserva che tale riduzione consiste in scelta coerente con le finalità descritte innanzi.

Quanto, infine, al meccanismo di attribuzione del punteggio legato alla grandezza dell’area, contestato in quanto privileggerebbe contraddittoriamente i grandi proprietari terrieri a prescindere dalla qualità dei rispettivi progetti, il criterio in parola appare invece da un lato correttivo all’eccessiva parcellizzazione e, dall’altro lato, finalizzato a tener conto non tanto dell’estensione territoriale dell’azienda, quanto piuttosto delle sue dimensioni economiche, laddove il rispettivo parametro di valutazione è costituito da quello comunitario della “UDE” (unità dimensione economica), che rappresenta la base per il calcolo della dimensione economica aziendale in termini di livello di redditività delle aziende agricole, misura la capacità delle medesime di impiegare efficientemente le risorse ed è previsto in una determinata soglia quale pre-requisito per l’accesso agli aiuti di sostegno allo sviluppo rurale.

A ben vedere, però, tale censura è di per sé inammissibile: del parametro qui in discussione l’attuale appellante potrà infatti eventualmente dolersi solo al momento in cui ne verifichi la lesività, ossia all’esito della rinnovata procedura.

In conclusione, l’appello è infondato e non può che essere respinto.

Tuttavia, la peculiarità della vicenda consiglia la compensazione tra le parti delle spese del grado.

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