Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-20, n. 202501448

TAR Catania
Decreto cautelare
24 febbraio 2021
TAR Catania
Ordinanza cautelare
11 marzo 2021
CS
Rigetto
Sentenza
20 febbraio 2025
TAR Catania
Sentenza
3 maggio 2021
CS
Parere definitivo
21 febbraio 2023
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TAR Catania
Decreto cautelare
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Ordinanza cautelare
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Rigetto
Sentenza
20 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-20, n. 202501448
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501448
Data del deposito : 20 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2025

N. 01448/2025REG.PROV.COLL.

N. 00836/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 836 del 2022, proposto da
LE CC, SA AR ZI CC, rappresentate e difese dall'avvocato Giorgio Casiraghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Città di Cesano Maderno, non costituita in giudizio;



nei confronti

Santa Margherita s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 1406/2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Santa Margherita s.r.l;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Le odierne appellanti, in qualità di comproprietari per una parte e di proprietari esclusivi dei restanti vani di un compendio immobiliare residenziale (in cui è collocato anche un laboratorio dismesso), situato in Cesano Maderno (MB), Via Enrico Donghi n. 4 (foglio 23, mappale 110, subalterni nn. 1, 2 e 701), hanno appreso che il proprietario del terreno confinante a sud, successivamente ceduto alla società controinteressata (foglio 23, mappali nn. 111, 114, 334 e 662), ha inoltrato al Comune di Cesano Maderno una richiesta di permesso di costruire al fine di realizzare un fabbricato residenziale in sostituzione del preesistente capannone destinato a deposito e ad attività commerciale.

Una prima richiesta di permesso di costruire, avanzata dal proprietario confinante nel mese di aprile 2019, è stata respinta sulla base di alcuni aspetti ostativi, e in particolare in ragione del mancato rispetto delle distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; tuttavia, in seguito alla parziale modifica del progetto originario, il Comune ha rilasciato alla società Santa Margherita S.r.l. (di seguito, per brevità, anche: la società) il permesso di costruire in data 25 maggio 2020.

Avverso tale provvedimento le odierne appellanti hanno proposto ricorso innanzi al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento, per violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, dell’art. 2-bis, comma 1-ter, del D.P.R. n. 380 del 2001, dell’art. 103, comma 1-bis, della legge regionale n. 12 del 2005, degli artt. 6- 21 e 22 delle N.T.A. del Piano delle Regole della Città di Cesano Maderno, degli artt. 873, 878, 889, 890 e 907 cod. civ. e dell’art. 97 Cost, in punto di imparzialità e buon andamento della p.a, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità, per irragionevolezza, per ingiustizia manifesta, per travisamento dei presupposti di fatto e per sviamento.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cesano Maderno e Santa Margherita s.r.l, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 1406/21 il TAR Lombardia ha rigettato il ricorso.

Avverso tale statuizione giudiziale LE CC ed SA AR ZI CC hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in CA ; difetto di pronuncia su punti dirimenti per la decisione della controversia; elusione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 384/21; violazione degli artt. 9 d.m. n. 1444/68; 2-bis comma 1-ter d.P.R. n. 380/01; 103 comma 1-bis L.R. n. 12/05; 21 e 22 NTA del Piano comunale delle Regole; 873, 878 e 907 c.c; 97 Cost; eccesso di potere sotto vari profili; 1-bis) erroneità della pronuncia appellata, per mancato riconoscimento della sussistenza dell’interesse a ricorrere, e del pregiudizio delle appellanti; 2) error in CA ; violazione degli artt. 22 co. 7 NTA del Piano comunale delle Regole; 907 c.c; 97 Cost; eccesso di potere sotto vari profili; 3) error in CA ; violazione degli artt. 21 co. 9, 25 e 29 NTA del Piano comunale delle Regole; 97 Cost; eccesso di potere sotto vari profili; 4) error in CA ; violazione degli artt. 21co. 6 e 22 NTA del Piano comunale delle Regole; 97 Cost; eccesso di potere sotto vari profili; 5) errror in CA ; violazione degli artt. 873, 878 e 907 c.c; 97 Cost; eccesso di potere sotto vari profili.

Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, la società Santa Margherita s.r.l. ha chiesto il rigetto dell’appello.

All’udienza di

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