Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-07-05, n. 201004251

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-07-05, n. 201004251
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201004251
Data del deposito : 5 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00184/2010 REG.RIC.

N. 04251/2010 REG.DEC.

N. 00184/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 184 del 2010, proposto dall’Agenzia Ippica Primavalle S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via del Viminale n. 43;

contro

Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , A.a.m.s. - Amministrazione autonoma monopoli di Stato - in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione II, n. 7567 del 27 luglio 2009.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e dell’Amministrazione autonoma monopoli di Stato (in prosieguo A.a.m.s.);

Viste le memorie difensive prodotte dall’appellante (in data 1 giugno 2010) e dalle amministrazioni (in data 28 maggio 2010);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2010 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Lorenzoni e Palmieri per l’Avvocatura generale dello Stato.


FATTO e DIRITTO

1. Con il d.P.R. n. 169 dell’8 aprile 1998 è stato approvato il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art. 3, co. 78, l. n. 662 del 23 dicembre 1996.

In sintesi, e per quanto qui interessa, il regolamento ha previsto, da un lato, la proroga (fino al 31 dicembre 1999), delle 329 concessioni c.d. “storiche” rilasciate a suo tempo dall’U.n.i.r.e.;
dall’altro, l’assegnazione di nuove concessioni, previo espletamento di una gara comunitaria, per una durata di sei anni (cfr. art. 2).

Con il d.m. 2 giugno 1998, n. 174 è stato approvato il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'art. 3, co. 230, della l. n. 549 del 1995.

1.1. Nel corso del 1999 è stato approvato il piano per il potenziamento della rete di raccolte delle scommesse ippiche con la previsione di 671 nuove concessionarie (oltre le 329 “storiche” per un totale di mille punti di accettazione).

Con d.m. 21 dicembre 1999 le concessioni “storiche” sono state prorogate, a domanda, fino al 2006 e poi fino al 31 dicembre 2011 (delibera 14 ottobre 2003, n. 107 del Commissario straordinario dell’U.n.i.r.e.).

1.2. Nel 2001 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione comunitaria contestando l’affidamento senza gara delle concessioni ippiche insito nella proroga delle concessioni “storiche”.

1.3. Considerate inutili le misure via via messe in campo dallo Stato italiano per adeguare l’ordinamento di settore ai principi comunitari, la Corte di giustizia ha condannato l’Italia per aver rinnovato senza gara le 329 concessioni “storiche” (cfr. sentenza 13 settembre 2007, c-260/04).

1.4. Per dare attuazione alla su menzionata sentenza della Corte di giustizia è stato emanato l’art. 1 bis - Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse - d.l. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla l. 19 novembre 2008, n. 184 e successivamente modificato dall’art. 2, co. 49, l. 22 dicembre 2008, n. 203.

Le norme rilevanti per la presente controversia sono quelle sancite dai commi 1 – 5 che si riportano per comodità di lettura: <<1. Al fine di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, nonché di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua un'apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla predetta sentenza.

2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 è la concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica, di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fino al numero massimo di 3.000. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

3.  La procedura di cui al comma 1 è aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La procedura è aperta altresì alle domande di soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari di concessione precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l'esercizio e la raccolta di scommesse o di prodotti di gioco pubblici. I soggetti di cui al primo periodo e i componenti dei relativi organi societari non devono avere controversie legali pendenti, per le quali non è ancora intervenuto il giudicato, nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativamente alle concessioni di cui al presente comma. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui al comma 1 i soggetti non in regola con i pagamenti dovuti alle amministrazioni interessate, relativamente a concessioni precedentemente conseguite.

4. Il modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva è reso disponibile nel sito internet www.aams.it dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto sito.

5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad euro 85.000. Qualora le concessioni sono aggiudicate a soggetti già titolari, per concessione precedentemente conseguita, diversa da quella oggetto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui al comma 1, di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta. La convenzione accessiva alla concessione è predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base dello schema approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 28 agosto 2006. All'atto della sottoscrizione della convenzione accessiva da parte dei concessionari di cui al comma 3, secondo periodo, risultati aggiudicatari all'esito della procedura di cui al comma 1, sono revocate le concessioni precedentemente conseguite da tali concessionari per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.>>.

2. In puntale applicazione dell’art. 1 bis , d.l. n. 149 cit., l’A.a.m.s. ha indetto una gara per l’affidamento in concessione di 3.000 punti vendita per la commercializzazione dei giochi pubblici su base ippica e relativa conduzione (cfr. bando pubblicato sulla G.U. n. S22 del 3 febbraio 2009 ed allegato capitolato d’oneri).

2.1. Giova fin da ora precisare che la lex specialis della gara (ed in particolare il capitolato):

a) ha previsto come causa di esclusione dei candidati dalla procedura la pendenza di controversie legali con l’A.a.m.s. (artt.

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