Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-05-31, n. 202104178
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Pubblicato il 31/05/2021
N. 04178/2021REG.PROV.COLL.
N. 09237/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9237 del 2020, proposto da
Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Ceci, n.21;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P L P, P R M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P L P in Roma, via del Tempio di Giove 21;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna n.27;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 09153/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021 il Cons. R S e udito per le parti l’avvocato P L P;
Dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 chiede la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 09153/2020, che ha accolto il ricorso di Roma Capitale volto all’annullamento della deliberazione n 1173 del 27 dicembre 2019 del Direttore Generale della ASL ROMA 1, avente ad oggetto “Indizione di una procedura aperta telematica suddivisa in due lotti, ai sensi dell'art.60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento biennale, eventualmente prorogabile per un anno, del servizio di trasporto degli utenti diversamente abili nel territorio della ASL Roma 1, dal proprio domicilio presso centro riabilitativi, per un importo posto a base di gara pari ad euro 3.000.000,00 annui oltre IVA e contestuale previsione di spesa per il periodo 01.01.2020-30.06.2020, per l'espletamento del servizio delle more dell'indizione e aggiudicazione della relativa procedura, nella parte in cui avrebbe “ arbitrariamente ed unilateralmente ” stabilito che “ coerentemente alle indicazioni regionali di cui alla citata nota prot. 13815 del 1 febbraio 2018, Asl Roma 1 e Roma Capitale concorreranno paritariamente alle spese per il trasporto disabili e conseguentemente, in esito all'aggiudicazione della gara, sarà demandata alla UOC Bilancio e Contabilità l'emissione delle fatture attive nei confronti dell'ente coobbligato in solido, per il recupero della quota di spettanza di Roma Capitale” , non notificata né comunicata, nonché, per quanto occorre potesse, della nota della Regione Lazio del 01.02.2018, acquisita al protocollo della ASL RM1 n.13815, non notificata, né comunicata, e di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale.
2 - Si tratta quindi, considera il Collegio, di un contenzioso particolare che evidenzia profili di particolare delicatezza quanto agli attori ed all’oggetto, che concerne la decisione della Regione Lazio di procedere all'indizione di una gara per l'affidamento biennale del servizio di trasporto degli utenti diversamente abili nel territorio della ASL Roma 1 dal proprio domicilio ai centri riabilitativi senza aver peraltro ottenuto, ha statuito il TAR, il preventivo accordo con il comune di Roma, tenuto a partecipare alla relativa copertura finanziaria.
3 – In particolare, l’ASL Roma 1 appella la sentenza n.9153/2020, con cui il TAR del Lazio, Sez. III Quater, ha accolto il ricorso con cui Roma Capitale chiedeva l’annullamento della deliberazione n. 1173 del 27 dicembre 2019 del Direttore generale della ASL Roma 1, avente ad oggetto “ Indizione di una procedura aperta telematica suddivisa in due lotti, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento biennale, eventualmente prorogabile per un anno, del servizio di trasporto degli utenti diversamente abili nel territorio della ASL Roma 1, dal proprio domicilio presso centri riabilitativi, per un importo posto a base di gara pari ad euro 3.000.000,00 annui oltre IVA e contestuale previsione di spesa per il periodo 01.01.2020-30.06.2020, per l’espletamento del servizio nelle more dell’indizione e aggiudicazione della relativa procedura ”, nella parte in cui ha stabilito che “ coerentemente alle indicazioni regionali di cui alla citata nota prot. 13815 del 1 febbraio 2018, ASL ROMA 1 e Roma Capitale concorreranno paritariamente alle spese per il trasporto disabili e conseguentemente, in esito all’aggiudicazione della gara, sarà demandata alla UOC Bilancio e Contabilità l’emissione delle fatture attive nei confronti dell’ente coobbligato in solido, per il recupero della quota di spettanza di Roma Capitale ”, nonché, per quanto occorre e possa, della nota della Regione Lazio del 01.02.2018, acquisita al protocollo della ASL RM/1 n. 13815, non notificata, né comunicata.
4 - Il Comune di Roma aveva dedotto in primo grado che in data 14.11.2019, la ASL RM/1 aveva convocato una riunione, a cui veniva invitata anche Roma Capitale, al fine di verificare la possibilità e concordare i termini di un ipotizzato protocollo di intesa per la futura regolamentazione dei criteri e delle modalità di ripartizione della spesa derivante dal servizio di trasporto disabili, ma che in tale sede Roma Capitale, per mezzo dei suoi rappresentanti aveva riferiva di avere già avviato e finanziato, con propri fondi di bilancio, il servizio trasporto delle persone con disabilità per la terapia, in attuazione del Regolamento di cui alla D.A.C. n. 129/2018, e pertanto non era stato concordato né tantomeno sottoscritto alcun protocollo d’intesa tra Roma Capitale e la ASL RM/1, conseguendone che la impugnata previsione di ripartizione della spesa era avvenuta del tutto unilateralmente in carenza di accordi con Roma Capitale, che con nota prot. n. 5178 del 10.2.2020, aveva diffidato la ASL RM1 ad annullare, in via di autotutela, la deliberazione n.1173 del 27.12.2019, riservandosi, in caso contrario, ogni azione a sua difesa.
5 - Non avendo ricevuto riscontro a tale istanza, con ricorso notificato in data 26.2.2020, Roma Capitale aveva quindi impugnato, chiedendone 1'annullamento, detta deliberazione, ritenuta illegittima nella parte in cui, senza alcuna previa intesa o accordo con i soggetti interessati, aveva posto metà della spesa necessaria per la corresponsione degli importi dovuti in favore del futuro soggetto aggiudicatario, a carico dell’Amministrazione Capitolina, deducendo i seguenti motivi di diritto:
5.1 - - “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 97 Costituzione. Violazione e falsa applicazione della normativa in materia di contabilità pubblica. Violazione e falsa applicazione degli artt. 182 ss. T.U.E.L. Annullabilità e radicale nullità dell’atto ”;
5.2 - “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta illogicità e contraddittorietà. Ingiustizia manifesta ”.
6 - Con sentenza n. 9153/2020, pubblicata in data 11 agosto 2020, il TAR del Lazio, Sez. III Quater, rigettata l’eccezione di irricevibilità per tardività dell’impugnazione sollevata dalla ASL e dalla Regione Lazio, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava la deliberazione impugnata nella parte richiesta, ossia nella parte in cui poneva il costo del servizio per il 50% a carico di Roma Capitale, ritenendo illegittimo il procedimento seguito dalla ASL con il quale la stessa, del tutto unilateralmente, senza previa intesa, aveva posto a carico di altra pubblica amministrazione, nella specie Roma capitale, il pagamento di un appalto dalla stessa indetto.
7 – La predetta sentenza viene impugnata dall’ASL Roma 1, che con il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso per tardività e sostiene l’incompetenza del Giudice amministrativo.
7.1 - L’atto lesivo della sfera giuridica di Roma Capitale sarebbe infatti da rinvenirsi nella nota della Regione Lazio -Direzione regionale salute politiche sociali - Area politiche per l’inclusione, assunta al protocollo della Asl Roma 1 con il prot.n.13815/2018 del 1 febbraio 2018 ed indirizzata ai Direttori generali delle Asl e dei distretti socio sanitari del Lazio, con la quale veniva sostanzialmente illustrato il contenuto della sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 20494 del 28.8.2017.
7.2 – L’ASL Roma 1 contesta, pertanto, la sentenza impugnata laddove afferma che non ci sarebbe evidenza probatoria della tardività della impugnazione della nota della Regione Lazio, prot.n. 13815 del primo febbraio 2018, “ non essendo stato versato in atti alcun riscontro probatorio né in ordine al fatto che la nota in questione sarebbe effettivamente pervenuta a Roma Capitale né relativamente a quando ciò dovrebbe essere avvenuto ”.
7.3 - L’Appellante rileva infatti di aver depositato, come documento n.3 allegato alla memoria di primo grado, due note di Roma Capitale con le quali si dimostra che “ quanto meno l’8 ottobre 2019, ROMA CAPITALE avesse ricevuto e piena conoscenza della nota ASL prot 134759 del 27 settembre 2019 e della nota della Regione Lazio prot 13815 del 31 gennaio 2018 allegata alla prima ”.
Roma Capitale sostiene, viceversa, che l’appellante “ non dà alcuna evidenza documentale della data in cui tale nota sarebbe stata effettivamente portata a conoscenza, in tutto il suo contenuto, di Roma Capitale”
7.4 – Al riguardo, considera il Collegio che risulta per tabulas dagli atti di giudizio quanto affermato dall’odierna appellante, circa il possesso e quindi la conoscenza o la conoscibilità, secondo l’ordinaria diligenza, della nota in esame già in una data certa non compatibile con la tempestività della notifica del ricorso di primo grado.
7.5 - Quanto al contenuto della predetta nota regionale, conviene il Collegio che la stessa, così come dedotto dall’odierna resistente, nulla dispone direttamente nei confronti di Roma Capitale (da cui il possibile non interesse alla sua impugnazione da parte di Roma Capitale, come sostenuto dal Giudice di primo grado). Tuttavia la medesima ASL, nella nota prot 134759 del 27 settembre 2019 – con la quale trasmetteva nuovamente la nota regionale in esame a Roma Capitale unitamente alla propria precedente nota prot.119654 del 22 agosto 2019 – la indicava come parametro per la ripartizione delle spese in questione. Ne consegue quindi che essa, nella vicenda in esame, ha assunto una valenza lesiva nei confronti di Roma Capitale quanto meno a far data dal ricevimento della nota dell’ASL del 27 settembre 2019.
7.6 – Ai fini della decisione sul punto, non risultano quindi dirimenti né le considerazioni del giudice di primo grado circa il fatto che la nota della Regione del 1 febbraio 2018 non avesse alcun contenuto idoneo ad incidere nella sfera giuridica di Roma capitale, emergendo un tale contenuto dalla successiva nota che l’aveva allegata, né le controdeduzioni del Comune odierno resistente secondo le quali l’ASL non darebbe alcuna evidenza documentale della data in cui tale nota sarebbe stata effettivamente portata a conoscenza, in tutto il suo contenuto, di Roma capitale, risultando in atti che quanto meno all’8 ottobre 2019 Roma Capitale era in possesso della nota ASL prot 134759 del 27 settembre 2019 e della nota della Regione Lazio prot 13815 del 31 gennaio 2018 allegata alla prima, dovendosi trarre, alla stregua del principio di buon andamento che ai sensi dell’art. 97 Cost. deve informare ogni amministrazione ivi incluse le amministrazioni comunali compresa quella di Roma Capitale, una presunzione assoluta circa la sua conoscenza.
7.7 – A considerazioni diverse si presta l’ulteriore censura dedotta con il primo motivo di ricorso, concernente la pretesa carenza di giurisdizione di questo giudice.
7.8 – Infatti, il giudice amministrativo è certamente competente a giudicare in ordine ai profili di legittimità di atti amministrativi aventi contenuto provvedimentale, in quanto volti alla aggiudicazione di un servizio pubblico in favore di cittadini utenti delle proprie strutture sanitarie, previa selezione di operatori economici terzi, ed aventi inoltre l’effetto di impegnare un altro ente sotto il profilo giuridico ed economico.
7.9 – in conclusione, il primo motivo d’appello deve essere accolto limitatamente alla mancata valutazione, da pare del Tar, della fondatezza della eccezione formulata dall’ASL circa la tardività del ricorso di primo grado. Osserva peraltro il Collegio che il TAR ove lo avesse ritenuto avrebbe anche potuto decidere di non procedere all’esame della predetta eccezione, comportante come detto una complessa attività di verifica degli atti di causa, in considerazione della palese non fondatezza del ricorso di primo grado nel merito.
8 - Con il secondo e con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il TAR Lazio ritiene che per porre a carico di Roma Capitale il costo dei servizi resi dalla ASL fosse comunque necessaria l’adozione di “ norme e linee guida regionali che stabiliscano il quomodo nonché di protocolli di intesa tra le parti, senza i quali nessuna obbligazione può essere legittimamente unilateralmente posta a carico del comune ”, ed afferma che, così come disposto dal