Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-02-18, n. 201300956
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N. 00956/2013REG.PROV.COLL.
N. 11131/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11131 del 2003, proposto da:
I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. A R e N V, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura dell’Istituto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;
contro
Gestione liquidatoria della ex U.S.L. 12 Area Pisana, rappresentata e difesa dall'avv. M P C, con domicilio eletto presso l’avv. F L in Roma, via del Viminale n. 43;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 02052/2002, resa tra le parti, concernente determinazione oneri conseguenti all'attribuzione benefici ex art.2 l. n. 336/70
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2013 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Caliulo su delega di Riccio e Reggio d'Aci su delega di Chiti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A.- Il signor Cesarino Battaglia, titolare di pensione di invalidità, assunto dall’USL ai sensi della legge n. 482 del 1968, veniva collocato a riposo in data 7 settembre 1988 senza aver maturato il diritto al trattamento economico presso la Cassa di Previdenza per i Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL), ma con i benefici combattentistici previsti dall’art. 2 della legge n. 336 del 1970, quindi con contestuale costituzione di posizione assicurativa presso l’INPS per il periodo di iscrizione nella diversa forma di previdenza obbligatoria ai sensi della legge n. 322 del 1958.
L’INPS, incamerati i contributi obbligatori versati dall’USL alla CPDEL per il sunnominato, maggiorati dell’interesse composto annuo del 4,5% (come previsto dalla legge n. 29 del 1979), chiedeva all’USL stessa una somma ulteriore a chiusura della posizione contributiva del signor Battaglia.
Tale determinazione era impugnata dall’USL con ricorso amministrativo, respinto con provvedimento 23 aprile 1998 n. 435 del Comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori.
Avverso quest’ultimo provvedimento la Gestione liquidatoria dell’USL, nel frattempo soppressa, proponeva ricorso al TAR per la Toscana che, con sentenza non notificata 20 settembre 2002 n. 2052 della sezione seconda, lo accoglieva, previa reiezione dell’eccezione di difetto di giurisdizione amministrativa.
B.- Di qui l’appello in epigrafe, notificato il 3 novembre 2003 e depositato il 2 dicembre seguente, col quale l’INPS ha dedotto:
1.- Difetto di giurisdizione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 442 e segg. del codice di procedura civile.
2.- Nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034/71 come modificato dalla legge n. 205/2000.
3.- Violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 2 della legge n. 336/70, dell’art. 6 della legge n. 824/71 e del decreto del Ministero del tesoro del 10.2.1987. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e diritto, per illogicità e contraddittorietà e per motivazione carente ed insufficiente.
C.- La Gestione liquidatoria dell’USL n. 12 si è costituita in giudizio e con memoria del 28 dicembre 2012 ha svolto controdeduzioni.
All’odierna udienza pubblica l’appello è stato introitato in decisione, previa trattazione orale.
D.- L’appello è fondato in relazione al dirimente primo motivo.
La decisione 1° settembre 1999 n. 1136 del Consiglio di Stato, sezione sesta, posta dal primo giudice a fondamento della reiezione dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’INPS in quel grado e qui ribadita, concerne infatti fattispecie del tutto diversa dalla presente, riguardante l’obbligo dell’ente locale di versare i contributi assicurativi in favore del dipendente dopo il riconoscimento giudiziale dell’esistenza di rapporto di pubblico impiego. Ed in tale contesto è stato affermato, in linea con la giurisprudenza amministrativa e civile sul punto, che “ appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie promosse dal pubblico dipendente nei confronti dell’ amministrazione di appartenenza per far dichiarare l’obbligo della stessa amministrazione al versamento dei contributi assicurativi ”, poiché siffatto obbligo “ si manifesta quale vicenda strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego ” (cfr., altresì, Cons. St., sez. VI, 30 dicembre 2005 n. 7589).
Nel caso in esame, invece, si discute del rimborso del maggior onere pensionistico a carico dell’assicurazione generale derivante all’INPS dall’applicazione da parte dell’Amministrazione sanitaria dei benefici combattentistici ad un proprio ex dipendente cessato dal servizio senza diritto al trattamento pensionistico C.P.D.E.L., perciò di diritti ed obblighi intercorrenti tra ente previdenziale e datore di lavoro in base a norme aventi rilevanza previdenziale o assistenziale, nell’ambito del rapporto di provvista tra amministrazioni e non del rapporto di pubblico impiego.
E, come ripetutamente affermato dalla Corte regolatrice in casi analoghi, in ciò già seguita da questo Consiglio di Stato, siffatta controversia ha natura previdenziale, sicché come tale è devoluta alla competenza del giudice del lavoro, dunque alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 442 del codice di procedura civile (cfr. Cass., sez. un., 28 marzo 1990 n. 2506, 4 dicembre 1991 n. 13028 e 2 luglio 2007 n. 14953, nonché sez. lav., 4 luglio 1991 n. 7402;Cons. St., sez. VI, 16 gennaio 2009 n. 198, richiamata in udienza dall’appellante).
E.- Pertanto, assorbita ogni altra doglianza non esaminata, in accoglimento dell’appello la sentenza gravata deve essere riformata nel senso della declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Tuttavia, la materia trattata consiglia la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.