Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-01-19, n. 202100575
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Testo completo
Pubblicato il 19/01/2021
N. 00575/2021REG.PROV.COLL.
N. 04696/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4696 del 2020, proposto da
Istituto di Vigilanza Poggio Imperiale s.a.s., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Nista e Virginio Nista, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per la Bonifica della Capitanata, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Libero Zingrillo, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;
nei confronti
Securpool Centro Sud s.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00600/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 il Cons. Federico Di Matteo e data la presenza degli avvocati Vittorio Nista e Nicola Libero Zingrillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Per determinazione dirigenziale del Consorzio per la bonifica della Capitanata 17 maggio 1991, n. 758 l’Istituto di vigilanza Poggio Imperiale s.a.s. svolgeva il servizio di guardiania presso il complesso “Tre Titoli” (detto anche impanato irriguo “Pozzilli” in agro di San Paolo di Civitate) e presso il complesso “Vaccareccia” in agro di Lesina, per il corrispettivo di € 1.652,64 oltre a Iva mensili.
1.1. Con lettera dell’11 giugno 2019 il Consorzio comunicava l’indizione di una procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento, con il criterio del minor prezzo, del “ Servizio di vigilanza dell’impianto irriguo Pozzilli in agro di San Paolo di Civitate ”, invitando l’Istituto di vigilanza Poggio Imperiale s.a.s. a presentare una propria offerta, come, infatti, avveniva il 20 giugno 2019.
1.2. Con nota 14 gennaio 2020 prot. 867/2020 il Consorzio intimava alla società disdetta dal contratto di appalto del servizio di vigilanza di entrambi i complessi poiché “… a seguito di apposita procedura di gara (…), il servizio in questione è stato affidato ad altra ditta ”.
Afferma l’Istituto di vigilanza Poggio Imperiale s.a.s. di aver così appreso che la procedura di gara si era conclusa con aggiudicazione ad altra impresa, non avendo ricevuto preventiva comunicazione ex art. 76, comma 5, d.lgs. n. 50 e di aver, allora, presentato formale istanza di accesso agli atti di gara mediante nota trasmessa al Consorzio via PEC il 16 gennaio 2020 (e a mani il 17 gennaio 2020).
Non ricevendo formale riscontro, inoltrava diversi solleciti (l’ultimo dei quali il 14 febbraio 2020) e solamente il 17 febbraio 2020 le veniva concesso di accedere agli atti di gara; poteva così apprendere che con determinazione presidenziale 1°agosto 2019 n. 621 il contratto era stato aggiudicato alla Securpol Centro Sud s.r.l. che aveva offerto per l’intera durata del servizio (mesi 24 dalla consegna) un prezzo pari ad € 26.400,00 oltre Iva e così il minor prezzo per l’esecuzione del servizio.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, notificato il 16 marzo 2020, l’Istituto di vigilanza Poggio Imperiale s.a.s. impugnava il provvedimento di aggiudicazione e gli atti di gara sulla base di tre motivi di ricorso.
Era proposta, altresì, domanda di risarcimento del danno per equivalente pecuniario.
Si costituiva il Consorzio per la bonifica della Capitanata con eccezioni pregiudiziali di rito.
2.1. Il giudice di primo grado, con la sentenza della sezione terza, 30 aprile 2020, n. 600, dichiarava irricevibile il ricorso in quanto tardivamente proposto.
Il tribunale riteneva irrilevante che la ricorrente non avesse ricevuto la comunicazione di avvenuta aggiudicazione del contratto ai sensi dell’art. 76, comma 5, del codice dei contratti pubblici per aver conosciuto dell’aggiudicazione sin dalla data di comunicazione della disdetta contrattuale (il 14 gennaio 2020) o, comunque dalla nota di riscontro ad essa del suo difensore (il 24 gennaio 2020), rispetto alle quali il ricorso, notificato il 17 marzo 2020, era comunque tardivamente proposto.
Dichiarava il giudice di aderire all’orientamento giurisprudenziale per il quale la conoscenza del provvedimento dal quale decorrono i termini di impugnazione è integrata dalla cognizione dei suoi elementi essenziali, del suo contenuto dispositivo e della sua lesività rispetto agli interessi della parte ricorrente, potendo far valere con motivi aggiunti le ulteriori ragioni di illegittimità acquisite mediante conoscenza successiva degli atti.
La domanda risarcitoria – a volerla considerare tempestivamente proposta nel termine decorrente dal ricevimento della disdetta o dall’invio della nota di riscontro – era ritenuta inammissibile per mancanza di causa petendi , o, comunque, del presupposto della illegittimità degli atti impugnati in quanto: a) relativamente ai vizi supposti con il primo motivo di ricorso, nessuna verifica su eventuali anomalie delle offerte è imposta in presenza di due sole offerte, e, comunque, ad un “esame sommario delle offerte” era possibile verificare che l’importo offerto dalla controinteressata risultava essere allineato al costo storico del servizio, il ribasso rispetto alla base d’asta non significativo e che le due offerte presentavano differenze di poco conto, considerata l’inconferenza del richiamo alle tabelle ministeriali dei servizi di vigilanza in mancanza nelle lettere di invito dell’esatto computo delle ore-uomo necessarie; b) quanto al secondo motivo, non qualificabile come ragione di esclusione il sopralluogo operato dal rappresentante della società controinteressata oltre il termine fissato nella lettera di invito, poiché, in ragione della ratio cui risponde la preventiva verifica dei luoghi di esecuzione del servizio, solo la mancanza assoluta del sopralluogo poteva condurre all’esclusione dell’impresa; c) il terzo motivo, diretto a censurare la mancata comunicazione dell’aggiudicazione ex art. 76, comma 5, del codice dei contratti pubblici, era suscettibile di incidere sulla tempestività del ricorso, non condurre alla caducazione del provvedimento.
3. Propone appello l’Istituto di vigilanza Poggio Imperiale s.a.s.; si è costituito il Consorzio per la bonifica della Capitanata.
Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata ha presentato memoria ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm., cui è seguita replica dell’Istituto di vigilanza Poggio Imperiale s.a.s..
All’udienza del 15 dicembre 2020 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. Con l’unico motivo di appello l’Istituto di vigilanza Poggio Imperiale s.a.s. contesta la decisione di irricevibilità del ricorso per tardività per “ Violazione di legge, errata applicazione dell’art. 120 comma 5 c.p.a. ”. L’appellante ritiene erronea la fissazione del dies a quo per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione al 14 gennaio 2020, data in cui ha ricevuto la comunicazione di disdetta dal contratto, priva tuttavia di indicazioni relative “ all’ammissione e/o esclusione dell’offerta presentata dalla ricorrente, agli offerenti che avevano partecipato, al numero di offerte valide, al provvedimento di aggiudicazione ed al soggetto aggiudicatario ”; come pure al 24 gennaio 2020, data di invio della nota legale di contestazione della disdetta, ma in cui essa appellante continuava ad ignorare “ il contenuto, gli estremi del