Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-11-18, n. 202107703
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Pubblicato il 18/11/2021
N. 07703/2021REG.PROV.COLL.
N. 06336/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6336 del 2019, proposto da
Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Edreams S.r.l. (Già Opodo Italia S.r.l.), rappresentato e difeso dall'avvocato G L Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Popolo n. 18;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05361/2019, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Edreams S.r.l. (Già Opodo Italia S.r.l.);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2021 il Cons. D P e uditi per le parti gli avvocati G L Z;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il primo degli appelli di cui in epigrafe l’Autorità di settore impugnava la sentenza n. 5361 del 2019 del Tar Lazio, di parziale accoglimento dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla società Opodo Italia s.r.l. al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, n. 26916 adottato nell'adunanza del 20 dicembre 2017, recante condannata al pagamento di diverse sanzioni pecuniarie per un totale pari ad € 104.000 per aver posto in essere pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 22, 62 e 64 del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo).
In particolare, il procedimento riguardava tre distinte condotte di Opodo Italia S.r.l., società del “gruppo Odigeo”, nell’ambito dell’offerta di servizi turistici (confronto e acquisto di hotel e voli, anche separatamente) attraverso il proprio sito www.opodo.it: a) diffusione di informazioni poco trasparenti o omissive circa il soggetto che forniva il servizio di prenotazione alberghiera, in quanto le pagine web del processo di prenotazione recavano il marchio Opodo Italia S.r.l., ma in realtà il professionista per tale servizio si avvaleva di altra piattaforma on line di proprietà e sotto il controllo di “Booking.com.”, circostanza che non veniva indicata nemmeno nei Termini e Condizioni Generali presenti sul sito internet del professionista;b) applicazione di un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento utilizzata per l’acquisto di voli (credit card surcharge), in quanto effettuando la relativa ricerca sul sito del professionista veniva visualizzato in un menu a tendina il prezzo corrispondente ad un eventuale acquisto con lo strumento di pagamento “più economico” indicato di default (Carta Agos/eDreams). L’importo prospettato si incrementava in relazione alla scelta del consumatore di pagare con una carta di credito diversa da quella preselezionata nel menu a tendina;c) assistenza telefonica a tariffazione maggiorata per i servizi post vendita relativi a hotel o voli, dal momento che il professionista indicava, a tal fine, sul proprio sito www.opodo.it un numero speciale al costo di 0,36€ alla risposta, 1,83€ al minuto da rete fissa e di 0,19€ alla risposta, 2,25€ al minuto da rete mobile. Nel corso del procedimento Opodo Italia S.r.l. presentava memorie, veniva audita e presentava impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, volti a rimuovere i profili di illiceità delle condotte oggetto di contestazione: impegni che venivano rigettati dall'Autorità, ritenendo sussistente l’interesse a procedere all’accertamento dell’eventuale infrazione e ritenendo che tali impegni fossero relativi a condotte che, ove accertate, avrebbero potuto integrare fattispecie di pratiche commerciali “manifestamente scorrette e gravi”, per le quali l'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo non può trovare applicazione.
All’esito del giudizio dinanzi al Tar, il ricorso veniva accolto in parte, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte relativa alla condotta sub lettera b).
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda l’Autorità, appellante il capo relativo alla pratica di cui alla lettera b), contestava sul punto il contenuto della sentenza e le relative argomentazioni, formulando i motivi di appello in termini di violazione del quadro normativo di riferimento sul credit card surcharge.
La società appellata, che non ha impugnato gli altri capi della sentenza concernenti le restanti pratiche, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 4 novembre 2021 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato sulla scorta dell’orientamento già ribadito dalla sezione (cfr. ad es. sentenze nn. 6232 del 2020 e 3851 del 2021), con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod proc amm.
2. La fattispecie posta a base del provvedimento impugnato riguarda l’applicazione di un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento utilizzata per l’acquisto di voli (credit card surcharge), in quanto effettuando la relativa ricerca sul sito del professionista veniva visualizzato in un menù a tendina il prezzo corrispondente ad un eventuale acquisto con lo strumento di pagamento “più economico” indicato di default (Carta Agos/eDreams). L’importo prospettato si incrementava in relazione alla scelta del consumatore di pagare con una carta di credito diversa da quella preselezionata nel menu a tendina.
3. All’esito dell’istruttoria, pertanto, la contestazione riguardava la circostanza per cui i prezzi mostrati sul sito del professionista aumentavano significativamente rispetto al prezzo collegato all'utilizzo della carta di credito impostata di default dal sistema.
3.1 La condotta contestata all’originaria ricorrente, infatti, non concerne la concessione di sconti in ragione dell’utilizzo di un determinato metodo di pagamento, ma la previsione di incrementi del prezzo del servizio offerto in corrispondenza di pagamenti effettuati con carte di credito diverse da quella prevista di default dal sistema (la c.d. carta “convenzionata”). Il meccanismo dello sconto prevede, infatti, che indicato un prezzo al consumatore, lo stesso subisca un abbattimento nel caso di utilizzo di un particolare metodo di pagamento. Il meccanismo elaborato, invece, dall’impresa odierna appellata, prevedeva aumenti in ragione del “non utilizzo” del metodo di pagamento previsto di default dal sistema, corrispondente alla carta di credito meno diffusa tra i consumatori.