Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-03-08, n. 202101908

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-03-08, n. 202101908
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202101908
Data del deposito : 8 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2021

N. 01908/2021REG.PROV.COLL.

N. 09155/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9155 del 2012, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G M, domiciliato d’ufficio presso la segreteria della II Sezione del Consiglio di Stato, in Roma piazza Capo di Ferro, n. 13,

contro

la Regione-OMISSIS-, in persona del Presidente in carica pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M B, elettivamente domiciliata presso la sede dell’Ufficio di Rappresentanza dell’Ente, in Roma, via Nizza, n. 56,

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per la-OMISSIS-, n.-OMISSIS-, resa inter partes , concernente una revoca di concessione di contributo.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70) il consigliere Giovanni Sabbato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 132/2012, proposto innanzi al T.a.r. per la-OMISSIS-, il signor -OMISSIS- aveva chiesto quanto segue:

- l’annullamento

a ) della deliberazione della G.R. di-OMISSIS- n.1894 del 19 dicembre 2011, con la quale è stata disposta la revoca del contributo in conto capitale, concesso con D.G.R.n.1365 del 9 ottobre 2007, per la ristrutturazione di un fabbricato già adibito a comunità alloggio;

b ) della comunicazione del 19 ottobre 2011 di avvio del procedimento di revoca della concessione del contributo assentito;

c ) della comunicazione del 28 aprile 2008 di avvio del procedimento di sospensione dell’erogazione dell’anticipazione del 30% del contributo concesso;

- il risarcimento del danno consequenziale.

2. A sostegno dell’impugnativa il ricorrente aveva dedotto, tra l’altro, l’insussistenza di motivi a base della sospensione del finanziamento, connessi alla sua sottoposizione ad indagini di polizia giudiziaria dopo ispezione dei Nas presso la struttura in oggetto.

3. Costituitasi l’Amministrazione regionale in resistenza, il T.a.r. ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha preliminarmente ritenuto sussistente la propria giurisdizione (questo capo della sentenza non è stato impugnato ed è pertanto passato in giudicato);

- ha soprasseduto alla disamina dell’eccezione di irricevibilità;

- ha respinto il ricorso;

- ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese di lite (€ 2.500,00).

4. In particolare, il T.a.r. ha evidenziato che il provvedimento di revoca impugnato era stato preceduto da due provvedimenti di sospensione e la struttura del ricorrente, all’esito degli accertamenti espletati dalla Polizia giudiziaria, è risultata avere le caratteristiche di “ struttura protetta ” e non “ struttura a carattere comunitario ” così da non potere nemmeno partecipare alla procedura per la concessione dei finanziamenti.

5. Avverso tale pronuncia il signor-OMISSIS-ha interposto appello, notificato il 22 novembre 2012 e depositato il 21 dicembre 2012, lamentando, attraverso due motivi di gravame, quanto di seguito sintetizzato:

I) avrebbe errato il T.a.r. atteso che il bando regionale non ha inteso porre alcuna limitazione nel senso descritto con la sentenza impugnata;

II) il T.a.r. avrebbe errato nel respingere la censura del difetto di motivazione, osservando che la revoca del finanziamento disposta dalla P.A. è atto dovuto quale diretta conseguenza delle violazioni di cui al combinato disposto degli artt. 21 e 24 della l. r. n.4 del 14 febbraio 2007, in quanto si tratta di norme non pertinenti, e comunque non vi sarebbe alcun automatismo che discende dalla sola sottoposizione ad indagini penali.

6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.

7. In data 17 gennaio 2013 la Regione-OMISSIS- si è costituita in giudizio con la successiva produzione di memoria di controdeduzioni.

8. Con ordinanza cautelare n. 334 del 30 gennaio 2013, la domanda di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza è stata respinta con la seguente motivazione: “ Ritenuto che da parte dell’appellante non vengono prospettate ragioni tali da poter integrare una condizione di periculum in mora, tenuto conto del fatto che l’erogazione del contributo è stata sospesa già ab initio, e che l’appellante medesimo ha sollecitato a suo tempo la prosecuzione della sospensione fino alla conclusione del procedimento penale ”.

9. In data 16 gennaio 2021 le parti si sono scambiate note d’udienza chiedendo il passaggio in decisione della causa;
l’appellante ha, altresì, evidenziato che il Tribunale di -OMISSIS-, con sentenza n. 1640 del 7 luglio 2016 ha assolto il signor-OMISSIS-dal reato di cui all’art. 640 bis c.p. mentre l’appellato ha controdedotto che tale pronuncia, al contrario di quanto affermato, non è stata depositata agli atti del giudizio.

10. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica svoltasi con modalità telematica del 19 gennaio 2021, è stata ivi trattenuta in decisione.

11. L’appello è infondato.

11.1 Giova premettere alla disamina dei motivi d’appello che in conseguenza di una ispezione eseguita dai NAS di -OMISSIS- il giorno 1° agosto 2007 presso la casa alloggio di proprietà dell’odierno appellante, la Regione-OMISSIS- avviava il procedimento per la sospensione dell’erogazione pubblica ravvisando “ motivi di opportunità a cagione delle indagini di polizia giudiziaria ” in corso. Con provvedimento dirigenziale del 17 novembre 2008 l’erogazione del finanziamento è stata dapprima sospesa e, successivamente, a seguito dell’iscrizione dell’appellante nel registro degli indagati presso la Procura della Repubblica del Tribunale di -OMISSIS- ed al successivo rinvio a giudizio del medesimo, la Giunta Regionale di-OMISSIS- adottava la delibera n.1894 del 19 dicembre 2011 di revoca del contributo.

11.2 Col primo mezzo, parte appellante sottopone a vaglio critico il passaggio motivazionale recato dalla sentenza impugnata col quale il T.a.r. ha disatteso il motivo del ricorso introduttivo della lite impingente nella piattaforma fattuale su cui si fonda l’impugnata revoca del contributo, evidenziando che non può dirsi tale determinazione adeguatamente suffragata dalle risultanze del procedimento penale in corso, in quanto il quadro accusatorio, peraltro debolmente articolato, involge la classificazione della casa di riposo come “ protetta ” invece che comunitaria. Tale circostanza, che per giunta non troverebbe effettivo riscontro negli elementi istruttori acquisiti dalla Polizia Giudiziaria, non avrebbe ricaduta ostativa ai fini della partecipazione dell’appellante alla selezione per la concessione del contributo in considerazione del tenore del relativo bando di gara.

11.3 Il motivo è infondato per le seguenti considerazioni:

- va in primis rilevato che il “ bando per la concessione di contributi per interventi finalizzati al potenziamento delle strutture socio assistenziali residenziali e semi residenziali ” discorre unicamente di fabbricati (ovvero edifici) “ di comunità ” o comunque da destinare “ a servizi residenziali o semiresidenziali ” o ancora di “ case di riposto in centri diurni ” così escludendo dal novero delle strutture legittimate alla ricezione dei contributi le cosiddette residenze “ protette ” (ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c del DM n. 308/2001) ovvero le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);

- la differenza sostanziale, oltre che terminologica, tra le prime e le seconde strutture consiste nel fatto che quelle di natura comunitaria accolgono anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti di grado lieve mentre le seconde si occupano di anziani con un livello di non autosufficienza medio o elevato anche se non necessitano di prestazioni ospedaliere;
da ciò deriva, infatti, una diversa organizzazione interna che deve assicurare, proprio per la presenza di ospiti non autosufficienti un’assistenza medica, infermieristica o riabilitativa, generica o specializzata, nonché di personale chiamato a garantire un aiuto continuativo per lo svolgimento delle attività quotidiane, come per l’igiene personale;

- all’esito degli accertamenti espletati dai NAS in data 1° agosto 2007, è risultata invece la presenza di un numero peraltro elevato (pari a quasi il 50 % degli ospiti della struttura) di anziani non autosufficienti oltre a medicinali scaduti in promiscuità con altri non scaduti;

- da tanto è derivata l’attivazione di un procedimento penale che culminava nel Decreto del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di -OMISSIS-, in data 25 gennaio 2011, che ipotizzava, oltre ai reati di cui agli artt. 56, 443, 591 c.p., anche quello di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640 bis c.p. per la indebita percezione di finanziamenti pubblici, Decreto che veniva notificato alla stessa Regione-OMISSIS- nella veste di persona offesa;

- l’attivazione del processo penale, una volta esercitata l’azione penale nei riguardi dell’odierno appellato, per la contestata commissione di reati connessi alla percezione dei finanziamenti pubblici erogati in suo favore, costituisce un accadimento che ampiamente giustifica l’adozione del provvedimento di ritiro del contributo precedentemente concesso;

- l’Amministrazione ha peraltro opportunamente graduato le modalità d’intervento disponendo prima di non erogare l’anticipazione del 30 % del contributo (con la nota del 28 aprile 2008), quindi la sospensione del finanziamento (con le note del 17 novembre 2008 e del 4 agosto 2009) e, da ultimo, la sua revoca;

- le evenienze successive, quali l’evoluzione del processo innanzi al Giudice penale e l’esito assolutorio, peraltro non documentato, non possono refluire sul sindacato di legittimità sull’atto impugnato in quanto “ la legittimità di un atto amministrativo va accertata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del tempus regit actum ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5711; id. , sez. IV, 21 marzo 2016, n. 1126).

11.4 Infondato è anche il secondo motivo d’appello, in considerazione dell’ampia ed articolata motivazione a corredo dell’atto impugnato, con la quale l’Amministrazione appunto richiama l’attivazione del procedimento penale culminato nel rinvio a giudizio dell’appellante per fatti connessi alla richiesta di finanziamento e che, se appurati, avrebbero dimostrato l’insussistenza della legittimazione a conseguirlo al contrario di quanto (falsamente) prospettato nella relativa domanda.

12. In conclusione, l’appello è infondato e deve essere respinto.

13. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo il criterio della soccombenza, sono liquidate nella misura stabilita in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.

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