Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-06-28, n. 201602870

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-06-28, n. 201602870
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602870
Data del deposito : 28 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10414/2015 REG.RIC.

N. 02870/2016REG.PROV.COLL.

N. 10414/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10414 del 2015, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati G C P e S M, con domicilio eletto presso il primo difensore in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Lazio – Roma, sezione I bis , n. 8387 del 15 giugno 2015;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2016 il Cons. G C e uditi per le parti l’Avvocato Parente e l'Avvocato dello Stato Collabolletta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- ha partecipato al concorso per il reclutamento di 342 allievi carabinieri riservato ai VFP1, indetto nel 2014, e ne è stato escluso con provvedimento del 22 luglio 2014, con cui la Commissione per gli accertamenti sanitari ne ha rilevato la non idoneità per “ note d’ansia da prestazione non contenuta (PS2 )”.

2. Il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di esclusi insieme con gli atti connessi, come pure la graduatoria finale della procedura selettiva nella parte in cui non lo include fra gli idonei vincitori.

3. Con sentenza in forma semplificata 15 giugno 2015, n. 8387, il T.A.R. per il Lazio, sez. I bis , ha respinto il ricorso ritenendo:

a) la regolarità della procedura adottata;

b) l’ampia discrezionalità tecnica della Commissione, in concreto non palesemente contraddittoria;

c) l’irrilevanza dei diversi esiti di eventuali altri accertamenti svolti in altre sedi o momenti diversi;

d) la non pertinenza dei precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente.

4. Il signor -OMISSIS- ha interposto appello contro la sentenza chiedendo anche, nelle more, la sospensione del provvedimento impugnato.

5. L’appellante osserva che:

a) il T.A.R. sarebbe incorso in un equivoco nel riferirsi a un giudizio di inidoneità attitudinale ( ex art. 641 del decreto legislativo n. 66 del 2010), quando l’esclusione impugnata sarebbe stata disposta in relazione all’accertamento dell’idoneità psicofisica ( ex art. 640 del medesimo decreto legislativo), dunque per ragioni di carattere medico, oggettivabili - almeno relativamente - sulla base della comune scienza medica. La giurisprudenza del Consiglio di Stato sarebbe ferma nel distinguere nettamente i due tipi di valutazione, intese ad accertare la sussistenza di requisiti diversi e non sovrapponibili;

b) lo stesso giudice avrebbe trascurato il fatto che l’appellante, nel pieno rispetto dei noti principi della irripetibilità degli accertamenti concorsuali e della par condicio dei concorrenti, non si sarebbe sottoposto a nuove visite, ma avrebbe acquisito la propria cartella sanitaria e l’avrebbe sottoposta a un esperto medico, che ne avrebbe tratto la conclusione dell’assenza di indicatori d’ansia di qualunque genere;

c) da quanto precede emergerebbe un quadro tutt’altro che coerente e congruamente motivato. Inoltre l’appellante avrebbe ottenuto il coefficiente PS1 in occasione della precedente selezione dell’Arma dei Carabinieri, l’esclusione impugnata presupporrebbe l’insorgenza di una patologia psichiatrica nel breve periodo e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in vicende analoghe, avrebbe riconosciuto rilievo alle precedenti idoneità;

d) anche in applicazione del principio dell’effettività della tutela, emergerebbero sufficienti elementi per sollecitare un’indagine istruttoria, disponendo C.T.U. o verificazione presso diversa Amministrazione.

6. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per resistere all’appello, senza svolgere difese e depositando documenti.

7. Con ordinanza 29 gennaio 2016, n. 328, la Sezione ha accolto la domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito, rinviando all’udienza pubblica del 16 giugno 2016.

8. In questa data, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

9. In via preliminare, il Collegio osserva che:

a) la ricostruzione in fatto, sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono darsi per assodati i fatti oggetto di giudizio;

b) il lapsus calami del T.A.R., che ha parlato di accertamenti attitudinali mentre viene in questione un accertamento medico, è irrilevante, in quanto non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato.

10. L’appellante non contesta la giurisprudenza consolidata, secondo la quale, nelle procedure selettive, l’accertamento che conta è quello operato dall’organo competente, secondo le modalità previste dalle norme generali e dal bando di concorso, ma ritiene di poter scindere, nell’ambito di tale accertamento, l’apprensione dei dati dalla loro valutazione e di poter contrapporre alla lettura che di questi ha fatto la Commissione una valutazione di parte, nell’intento di ottenere una verificazione o una C.T.U.

11. Né l’appello in sé, né la richiesta istruttoria possono essere accolti per una pluralità di motivi:

a) come è indiscusso, gli accertamenti degli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate sono solo quelli effettuati dall'Amministrazione competente, nelle strutture previste e secondo le modalità e i tempi prescritti, con conseguente irrilevanza degli apprezzamenti resi da organi diversi da quelli competenti, non dotati delle specifiche competenze del settore e non provvisti della necessaria strumentazione (si veda da ultimo, riassuntivamente e per riferimenti ulteriori, sez. IV, ord. 29 aprile 2016, n. 2923);

b) gli accertamenti del requisito psico-fisico sono diversi in relazione alla diversità degli reclutamenti essendo irrilevanti pregressi positivi accertamenti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1707, e sez. III, 24 aprile 2015, n. 2055, in fattispecie relative proprio a differenti esiti del reclutamento del medesimo soggetto presso lo stesso Corpo;
sez. IV, ord. 31 agosto 2004, n. 4075;
sez. IV, 6 novembre 2007, n. 5742);

c) non è dimostrato che il giudizio della Commissione presenti quei sintomi di palese irragionevolezza o di errata valutazione dei presupposti di fatto che soli ne consentirebbero il sindacato da parte del giudice amministrativo. Con le dovute differenze, la situazione non è diversa da quella che si verifica nelle procedure selettive per l’accesso a professioni giuridiche (avvocato, notaio), in cui talvolta il candidato escluso contesta, ma inutilmente, il provvedimento avverso sulla base di un parere pro veritate , il che - secondo giurisprudenza pacifica (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2016, n. 2110, ove riferimenti ulteriori) - non è ammissibile;

d) inoltre, nel caso di specie, il giudizio di inidoneità discende dall’apprezzamento del colloquio e dei test somministrati, dall’insieme dei quali emergerebbero quelle “note d’ansia da prestazione non contenute” che hanno condotto all’attribuzione del coefficiente PS2, e ovviamente solo i risultati dei test (dunque, unicamente una parte dei dati presi in esame) hanno potuto essere sottoposti al consulente di parte (si veda la stessa relazione del prof. S, la quale non esclude che nel colloquio clinico il candidato possa avere mostrato segni di ansia);

e) un eventuale rinnovo dell’istruttoria violerebbe i consolidati principi del rispetto dell’autonomia delle singole procedure, della tendenziale non ripetibilità con caratteristiche di neutralità dell’accertamento, dell’osservanza del principio della par condicio fra i concorrenti, della maggiore gravosità dell’impegno richiesto ai militari in s.p.e. rispetto a quelli in ferma.

12. Rigettata la richiesta istruttoria per le ragioni appena illustrate, l’appello non può che essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.

13. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

14. Le spese del secondo grado di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55, e dell’art. 26 c.p.a.

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