Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-28, n. 202404718
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Testo completo
Pubblicato il 28/05/2024
N. 04718/2024REG.PROV.COLL.
N. 07974/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7974 del 2022, proposto da
IL Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Guzzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Venezia City Sightseeing S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08939/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Oggetto dell’odierna controversia è il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (di seguito “AGCM” o “Autorità”) ha sanzionato l’odierna appellante IL s.p.a. (di seguito “IL”) per violazione dell’art. 8, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 287/1990.
L’Autorità ha contestato ad IL, affidataria dal comune di Venezia di servizi di linea di trasporto persone e che svolge anche un servizio di trasporto “commerciale”, il mancato rispetto dell’obbligo di separazione societaria e di conseguente comunicazione all’Autorità che, mercé le norme richiamate, grava sulle imprese che intendano svolgere anche attività commerciali ulteriori rispetto alla gestione di servizi di interesse economico generale di cui sono incaricate “per disposizione di legge”.
Avverso la sentenza del Tar in epigrafe indicata, che ha rigettato il ricorso proposto il primo grado, la società propone un appello affidato a sette motivi, sostanzialmente riproduttivi di quelli articolati in prime cure, rubricati come segue.
I. Errore in iudicando per violazione del quadro normativo recato dal Reg. 1393.91 e Reg. 1370.07, del d.lgs 422.97 e LRV 25.98. Violazione degli artt. 1, 3 e 9 legge 689.81 e del principio di specialità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 legge 287.90. Eccesso di potere per illogicità, travisamento del fatto. Difetto di istruttoria e di motivazione.
II. Error in iudicando. Violazione di legge: violazione degli artt. 1 e 3 legge 689/81 e dei principi di legalità, determinatezza della sanzione, imparzialità buonafede e giustizia sostanziale che devono informare l’azione dell’Autorità con particolare riferimento all’accertamento dell’illecito amministrativo.