Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2020-10-30, n. 202006315

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2020-10-30, n. 202006315
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202006315
Data del deposito : 30 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2020

N. 07644/2020 REG.RIC.

N. 06315/2020 REG.PROV.CAU.

N. 07644/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7644 del 2020, proposto da


-OMISSIS-, in qualità di esercente la potestà sul minore, rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Istruzione, Convitto Nazionale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-/2020.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2020 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Basilica e l’avvocato Leonardo Brasca, in delega orale di Aulino Giuseppe;


Richiamato il decreto presidenziale n. -OMISSIS-/2020 e rilevato che l’amministrazione, per quel che consta, non ha adempiuto all’ordine ivi disposto di riesaminare “ la posizione del minore, valutando se sia possibile o meno (ed illustrandone ulteriormente le ragioni) la redazione di un piano di apprendimento individualizzato ed un eventuale ammissione, su tale base, alla classe successiva, provvedendo comunque, anche in caso di esito negativo del riesame, a depositare una relazione entro il termine del 20 ottobre 2020 che spieghi le ragioni della non ammissione e abbia particolare riferimento al numero di assenze dell’alunno, alla sua partecipazione alle attività didattiche, al numero di elaborati non consegnati ed, in ultimo, alla possibilità di complessiva valutazione dell’apprendimento conseguito tutti parametri da considerare nel riesame ”;

considerato che il D.M. 16 maggio 2020, in ragione della condizione emergenziale in cui si è svolto l’anno scolastico 2019-2020, reca nel suo complesso una disciplina di indubbio favore per il recupero scolastico in luogo della non ammissione (“ Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento” ), con la previsione che, per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone un piano di apprendimento individualizzato;

che la non ammissione pare ammissibile solo nel caso in cui la particolare situazione dello studente non ne consenta oggettivamente la valutazione (art. 4 comma 6: “ Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva” );

ritenuto pertanto necessario, stante la particolare pregnanza del periculum in mora (l’anno scolastico ha già avuto avvio), disporre che l’amministrazione provveda entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione della presente ordinanza alla rivalutazione dell’alunno, tenendo conto delle disposizioni di cui all’ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020 e dei parametri già esplicitati dal decreto presidenziale n. -OMISSIS-/20, dovendosi inoltre disporre sin da ora, stante l’esigenza di provvedere con estrema sollecitudine, in caso di ulteriore inadempienza oltre il suddetto termine, che a tale incombente dovrà provvedere il dirigente dell’Istituto Scolastico in cui risulta iscritto il minore in funzione di Commissario ad acta (cfr. art. 34, comma 2, lettera e) del c.p.a. da ritenersi applicabile anche in sede cautelare);

ritenuto che le spese di lite del doppio grado di giudizio cautelare possano essere compensate;

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