Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-02-28, n. 202201419

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-02-28, n. 202201419
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201419
Data del deposito : 28 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2022

N. 01419/2022REG.PROV.COLL.

N. 05847/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5847 del 2021, proposto dall’ Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti e dal Ministero dell’Università e della Ricerca (M.U.R., già M.I.U.R.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

M A, L A, A C, I C, N C, M R, D S, rappresentati e difesi dall’avvocato B S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



per la riforma

della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Pescara (Sezione Prima), n. 00256/2021

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di M A, L A, A C, I C, N C, M R, D S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2022 il Cons. Brunella Bruno e udito l’Avvocato B S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in appello in epigrafe, l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti ed il Ministero dell’Università e della Ricerca hanno agito per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede di Pescara, sez. I, n. 256 del 19 maggio 2021, con la quale, rilevato il vizio di incompetenza dedotto nell’atto introduttivo del giudizio, è stato accolto il ricorso (R.G. n. 148 del 2021) proposto dagli odierni appellati – in possesso di diploma di laurea in Infermieristica ed Assistenza al Paziente, Specializzazione di Fisioterapia, rilasciati dall’Università di Semmelweiss (Ungheria), riconosciuti quale titolo abilitante l’esercizio della professione di fisioterapista con decreti del Ministero della Salute – e, per l’effetto, sono stati annullati, nei termini chiariti in motivazione, i decreti rettorali di annullamento della preimmatricolazione al Master universitario di I livello di durata annuale in “ Terapia Manuale e Fisioterapia Muscoloscheletrica ”.

2. La Difesa erariale ha censurato l’erroneità della sentenza appellata quanto alla rilevata sussistenza del vizio di incompetenza del Rettore all’adozione degli atti impugnati, dovendo l’art. 6 del Regolamento di Ateneo sui corsi di master universitari (emanato con D.R. n. 417 del 24 marzo 2015 e modificato con D.R. n. 783 del 22 marzo 2018), essere interpretato nel senso della competenza del Consiglio di Corso in ordine al riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero ai fini dell’ammissione ai corsi di master universitari esclusivamente nei casi in cui debba essere effettuata una valutazione di natura tecnico-discrezionale e non ove, come nella fattispecie, sussista il mancato accreditamento della teaching institution (nella specie, la Lu.De.S. che opera nella Confederazione Elvetica) e, dunque, una preclusione ostativa al riconoscimento del titolo di studio ai fini del prosieguo degli studi. In ogni caso, anche assumendo la sussistenza del suddetto vizio, il giudice di primo grado avrebbe dovuto, ad avviso di parte appellante, concludere per il carattere non invalidante dello stesso, in applicazione dell’art. 21 octies , comma 2 della l. n. 241 del 1990. Ciò in quanto, come argomentato negli sviluppi dell’articolazione defensionale, non si sarebbe potuto comunque addivenire ad una conclusione diversa, per l’evidente infondatezza del ricorso originario, essendo stata trascurata la sussistenza di un duplice livello di controllo ai fini del riconoscimento del titolo: uno di tipo amministrativo ed uno di tipo didattico-formativo, il quale ha luogo solo ove il primo dia esito positivo.

2.1. Su tali basi, la Difesa erariale ha dedotto che: deve escludersi la violazione dell’art.2 della L. n.148 del 2002, di ratifica della Convenzione di Lisbona, in quanto una valutazione del titolo è stata svolta dall’Ateneo; l’Ateneo si è conformato alle indicazioni fornite dal CIMEA (Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche), unico ente deputato in Italia a regolamentare la procedura di riconoscimento dei titoli di studi esteri e, dunque, attributario di funzioni consultive; conseguentemente l’Ateneo non è titolare di un potere discrezionale bensì vincolato; altrettanto erronea è l’affermazione contenuta nella sentenza

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