Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-07-18, n. 201703558

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-07-18, n. 201703558
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703558
Data del deposito : 18 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2017

N. 03558/2017REG.PROV.COLL.

N. 06210/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6210 del 2015, proposto dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA e dall’UFFICIO SCOLATICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

I signori ANNA ORIGGI, MRIO FRANCO PARABIAGHI, FRANCESCO MIERON, ALESSANDRA SCHIATTI, G P RESIDORI, SABRINA GASPARI, SARA DI NUNZIO, ANNA MRIA TARALLO, FRANCESCO COCQUIO, ELEONORA COPPOLA, LAURA MINERI, ANNA MRIA CELSO e DANIELA RODARI, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e Laura Sommaruga, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Riccardo Villata in Roma, via Caccini, n. 1;

nei confronti di

Signori MRIA ROSARIA ROSSI, ANTONELLA GRAMZIO, ELENA BASSI, SARA OLIVARI, GABRIELLA MRIA S. CONTE, MRCO PAOLO MORINI, ELENA MFFIOLETTI, ROSSANA DI GENNARO, MICHELA RATTI, SILVANA VITELLA, GABRIELE SONZOGNI, SIMONETTA CAVALIERI, ROSA GUALANDRIS, BARBARA MZZOLENI, SILVIA ALBERTI, ANDREA PIOSELLI, MRZIO RIVERA, BEATRICE TORNARI, ELENA MRIA D'AMBROSIO, MRIA LUISA SMIROLDO, PIETRO RUGGERI, CRISTIANA DUCOLI, MTTEO ALFONSO LORIA, ANGELA SERENA ILDOS, SILVANA SERIO, CARMELA LUGANI, DOMENICO GUGLIELMO, FIORENZA BEVILACQUA, MRIAGRAZIA PISONI, MIRKA AGOSTINETTI, ELENA RIZZARDELLI, GABRIELLA VILLA, PATRIZIA COCCHI, ORNELLA PEREGO, LAURA CERESA, PATRIZIA SANTINI, MRIA TERESA CALLIPO, STEFANO RETALI, LAURA LUCIA CORRADINI, SIMONA ELENA TOMSONI, CARLA BARBI, BRUNA BAGGIO, VITO ILACQUA, PAOLA MRIA TIRONE, CLAUDIO MEREGHETTI, ELENA MOTTA, ALFREDO RIZZA, ANTONIO RUDI PERI, ANTONELLA M.B. CUTRO, ELENA STEFANONI, AURORA ANNAMRIA GNECH, ANNA FARINA, WILM DE PIERI, FRANCESCA DE ROSE, CLAUDIO VENTURELLI, DONATELLA GOZZI, LUCIA BARBIERI, PATRIZIA LEORATI, MONICA MRELLI, DAVIDE UBOLDI, GIUSEPPE IACONA, MRIA ELENA TARANTINO, SIMONA QUILICI, PAOLA ORINI, VINCENZO MITA, MNFREDO FRANCO TORTORETO, ANGELA MRIA DEL VECCHIO, CARMELO PROFETTO, AMNDA FERRARIO, ORSOLA MORO, SONIA PEVERELLI, DANIELA RUSSO, GIACOMO BERSINI, FLAVIO PAVONI, ILVA MRIA COCCHETTI, RENATA ANTONIETTA CUMINO, GIULIANA CAVALLO GUZZO, ROBERTO CRIPPA, ANGELO GRASSI, SUSANNA MUSUMECI, NICOLETTA FERRARI, CRISTINA MGNONI, ANTONIO CANGIANO, MRILIA CATTANEO, OSCAR ANNONI, VITTORINA FERRARI, ANDREA CALVARESI, CLARA LUCIA ALEMNI, CLAUDIO MENEGHINI, MRZIA CAMPIONI, RAFFAELLA PIATTI, MICHELA LUCIANA VITTORIO, DANIELE CARLO PITTURELLI, FEDERICA FESTA, ELISABETTA ZANI, VALERIANO VARANI, MURO CASELLA, FRANCESCA PALLADINO, CAMILLA SECCHI, ANGELO VALTORTA, ANTONINO COSTA, CATERINA ARCHETTI, CAROLA ZELIKA GAVAZZI, LUCA ALESSANDRI, ANNAMRIA BORANDO e PAOLO DELLA PORTA, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Pierpaolo Salvatore Pugliano e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, n. 7;
la signora CARLA FEDERICA GALLOTTI, rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pinciana, n. 25;
i signori ENRICO PALLOTTA, ARMNDA FERRARINI, LUCIA GASPERINI, MRIA CESATI, GIOVANNA RUGGERI, MRCO DE GIORGI, MICHELINA MTERA, SANDRA MORONI, FRANCESCO MENEGHELLO, MURIZIO ADAMO CHIAPPA, GIORGIO PIETRO STURARO, DAVIDE BASANO, ANGELA DE SARIO, MRIA GRAZIA DI BATTISTA, RAFFAELLA FUMI, BARBARA GUSMINI, RENATO ZUCCA, ANDREA VENTURA, MRTA CHIOFFI, FEDERICO SPANDRE, SALVATORE LENTINI, FRANCESCO TERRACINA, SALVATORE LA VECCHIA, GIUSEPPINA MRTINELLI, LAURA LUIGINA ER. ROMNELLA, CONCETTA PRAGLIOLA, MRIAGNESE TRABATTONI, ANNAMRIA ALGHISI, MRIAGRAZIA NOLLI, ORNELLA BARRE, MRIA ELISA BONAGLIA, ANNAMRIA SCALVINI, ANTONIA LICINI, RAIMONDO ANTONAZZO, MRIAPIA RIVA, ADAMO CASTELNUOVO, ANNA PANZERI, PIERINA PELLICCIONI, PATRIZIA PITTALÀ ed ANGELO PANINI, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. III, n. 1487/2015;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei soggetti appellati e controinteressati;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza n. 4315 del 2015, con cui la Sezione ha dichiarato improcedibile l’istanza incidentale cautelare, proposta dalle Amministrazioni appellanti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2017 il Cons. D S e uditi l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa, l’avvocato Anna Marcantonio, su delega dell’avvocato Riccardo Villata, l’avvocato Flavio Iacovone, su delega dell’avvocato Sergio Massimiliano Sambri, e l’avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.‒ Con la sentenza di primo grado, il TAR per la Lombardia, Sede di Milano, ha accolto i ricorsi di primo grado ed ha annullato gli atti con cui l’Ufficio scolastico per la Lombardia ha escluso gli appellati dal concorso a dirigente scolastico, bandito nel 2011.

2. Con l’appello in epigrafe, le Amministrazioni statali soccombenti hanno impugnato la sentenza del TAR ed hanno chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto.

3. Nel corso del giudizio, è stato depositato un atto d’appello incidentale.

4. Con l’ordinanza n. 4315 del 2015, la Sezione ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare incidentale, proposta dalle Amministrazioni appellanti.

5. Nel corso dell’udienza del 6 luglio 2017, le Amministrazioni appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse alla definizione del presente giudizio di appello.

Le controparti costituite non si sono opposte alla richiesta di pronunciare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di appello e anche gli appellanti incidentali hanno dichiarato di rinunciare al proprio gravame, in considerazione della dichiarazione delle Amministrazioni statali.

6. ‒ In considerazione delle deduzioni formulate dalle parti nel corso dei due gradi del giudizio, va disposta la compensazione delle spese del secondo grado del giudizio.

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