Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2009-09-23, n. 200905711
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Numero 05711/2009 e data 23/09/2009
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Normativa per gli Atti Consultivi
Adunanza di Sezione del 27 agosto 2009
NUMERO AFFARE 02749/2009
OGGETTO:
Ministero della giustizia.
Schema di regolamento concernente i limiti di età per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria.
LA SEZIONE
Vista la relazione del 20/07/2009 con la quale il Ministero della giustizia - dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore C P;
Premesso:
Con atto del 27 luglio 2009, il Ministero della giustizia ha trasmesso la bozza del decreto ministeriale, previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo del 15 febbraio 2006, n. 63, che al comma 3, per l’ammissione al concorso di accesso alla carriera penitenziaria, richiede la fissazione di un’età non superiore a quella stabilita dal regolamento da adottarsi a sensi dell’articolo 3, comma 6 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Detto comma prevede che la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni, non è soggetta a limiti di età, salvo per quanto concerne le deroghe dettate da regolamenti delle singola amministrazione, connesse alla natura dal servizio o ad oggettive necessità dell’Amministrazione.
A tale scopo l’anzidetto Ministero, premesso che le delle funzioni espletate nella carriera penitenziaria, rientrano nella categoria del pubblico impiego non privatizzato, evidenzia che le oggettive necessità dell’ Amministrazione penitenziaria, tenuto conto degli obiettivi istituzionali da perseguire dell’ordine e della sicurezza pubblica, impongano di fissare un limite massimo di età, per l’ accesso alla carriera dirigenziale.
Tale limite viene fissato in quaranta anni (articolo 1) e poielevato fino a quarantacinque anni in presenza di determinati presupposti evidenziati all’articolo 2.
In particolare l’elevazione del limite superiore di età per la partecipazione al concorso è innalzato di un anno per ogni figlio vivente, di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modifiche ed integrazioni e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.
In tal modo, la norma privilegia l’assunzione degli aspiranti alla carriera penitenziaria, che nella fattispecie è l’obiettivo principale dell’Amministrazione della Giustizia.
Nel contempo, però la stessa norma facilita anche la chiamata per nome di personale con figli a carico aspiranti all’assunzione nella citata carriera e quindi svolge anche una funzione sociale utile.
Infine,in base al secondo comma del precitato articolo 1, il limite massimo di età è applicabile ai candidati contemplati dall’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo del 15 febbraio 2006, n. 63, norma evidentemente di favore per il personale già in servizio, che risponde peraltro ad una logica tradizionale della Pubblica Amministrazione.
La Sezione, pertanto esprime parere favorevole all’ulteriore corso del procedimento.