Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-04-10, n. 201401736

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-04-10, n. 201401736
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201401736
Data del deposito : 10 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03777/2012 REG.RIC.

N. 01736/2014REG.PROV.COLL.

N. 03777/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3777 del 2012, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, rappresentato e difeso dall'avv. L D R, con domicilio eletto presso L D R in Roma, via della Consulta 50;
Regione Umbria, rappresentata e difesa dall'avv. P M, con domicilio eletto presso Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina n. 8;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Co.Na.Po. Sindacato Autonomo V.F., rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Micioni, Matteo Sanapo, Roberto De Giuseppe, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia, n. 3;
Orazio Matteucci, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Micioni, Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia, n. 3;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00340/2011, resa tra le parti, concernente protocollo d'intesa per unificare le procedure d'intervento del 115 e 118;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e di Regione Umbria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Di Raimondo e Micioni e l’avvocato dello Stato Bacosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


CONSIDERATO CHE:

- il Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e U.T.G. - Prefettura di Terni, hanno impugnato la sentenza del TAR per l’Umbria n. 340/2011 che ha accolto il ricorso proposto dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, per l’annullamento del protocollo d'intesa n. 0024588 del 6.8.2010 tra la Prefettura di Terni, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni ed il responsabile della centrale operativa 118 di Terni per unificare le procedure di intervento del 115 e del 118 in caso di soccorso urgente, , nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale;

- che la sentenza ha accolto il ricorso in quanto il protocollo impugnato in primo grado non richiama le disposizioni dell’art.1, comma 2, che assegnano funzioni di coordinamento al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni. L’art. 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha confermato, inoltre, tale disposizione precisando che al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico “spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri Enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità “, deducendo, quindi, che il coordinamento spetta a tale organizzazione anche in presenza di Amministrazioni pubbliche, ed in particolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- questa Sezione del Consiglio di Stato ha respinto con la ordinanza n. 2625 del 7 luglio 2012 l’istanza cautelare avanzata dall’Amministrazione appellante invitando tra l’altro le amministrazioni interessate ad approfondire, nelle more del giudizio di merito, le questioni oggetto della controversia;

- con Direttiva 9 novembre 2012 pubblicata in G.U. 1 febbraio 2013 n. 27 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dettato nuovi “indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile”;

- il punto 2.3.2 della Direttiva afferma che “ la ricerca di persone disperse nell’ambiente montano, ipogeo o impervio…….. è specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, art.1, comma 2, e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80 , che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico”.


RITENUTO CHE:

- con la Direttiva citata la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente chiarito il ruolo del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico nello svolgimento delle operazioni di ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo, impervio di cui alla legge n. 74/2001, interpretando tali norme in modo compatibile con la disciplina legislativa concernente i compiti istituzionali spettanti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e quelli ad esso assegnati in tema di Protezione Civile, come affermato dalla citata ordinanza di questa Sezione n. 2625/2012;

- di conseguenza deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento al ricorso di primo grado e questo debba, pertanto, dichiararsi improcedibile;

- in relazione all’andamento delle vicenda processuale le spese per entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi