Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2011-02-15, n. 201100682

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2011-02-15, n. 201100682
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100682
Data del deposito : 15 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00050/2011 REG.RIC.

N. 00682/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00050/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2011, proposto da:


G D C, A V, V D B, rappresentati e difesi dagli avv. D D J, M C, M R C, con domicilio eletto presso Studio Placidi in Roma, via Cosseria, 2;


contro

Comune di Cellamare, rappresentato e difeso dall'avv. V D N, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N. 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 03281/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO DIA


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cellamare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Bari - n.3281/2010 di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati A.L. Deramo in sostituzione degli avvocati D D J, M C e Roberto Massimo Chiusolo e l'avvocato V D N;


Rilevato che sia pure in base ad una sommaria delibazione non si evincono elementi di fondatezza tali da giustificare l’accoglimento della chiesta misura cautelare;

Rilevato, altresì, quanto ai profili di danno,che non si rinviene in capo alla parte appellante, tenuto conto della natura e consistenza delle opere di che trattasi, la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile;

Considerato che vanno poste a carico della parte soccombente le spese e competenze della presente fase del giudizio

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