Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-09-09, n. 201404547
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Testo completo
N. 04547/2014REG.PROV.COLL.
N. 04592/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello nr. 4592 del 2013, proposto dai signori M T P, B K T, M C, A S e M T, rappresentati e difesi dagli avv.ti A C, M P d S e M S, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale Parioli, 180,
contro
- il COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’avv. A R, domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
- DAFI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti A A e D D S, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via degli Avignonesi, 5;
- i signori Luigi MIGLIETTA e Diego DENARO, non costituiti;
per l’annullamento e l’integrale riforma,
previa sospensione,
della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Seconda bis , nr. 4256 del 29 aprile 2013, con la quale è stato respinto il ricorso nr. 7010 del 2010, con la compensazione delle spese di giudizio e, perciò, per l’annullamento di tutti gli atti impugnati in primo grado con il ricorso e con i successivi atti contenenti motivi aggiunti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma e di DAFI S.r.l., nonché l’appello incidentale proposto da quest’ultima;
Viste le memorie prodotte dagli appellanti (in date 5 luglio e 20 ottobre 2013 e 24 aprile e 6 maggio 2014), dal Comune (in date 5 luglio 2013 e 24 aprile 2014) e da DAFI S.r.l. (in date 3 ottobre 2013, 28 aprile e 6 maggio 2014) a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza di questa Sezione nr. 2587 del 10 luglio 2013, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2014, il Consigliere R G;
Uditi gli avv.ti Campagnola, Polizzi di Sorrentino e Sanino per gli appellanti, l’avv. Raimondo per Roma Capitale, gli avv.ti Abbamonte e De Santis per DAFI S.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli appellanti in epigrafe meglio indicati hanno impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da questi proposto per l’annullamento delle determinazioni dirigenziali – e di tutti gli atti presupposti, coordinati e connessi – posti in essere dal Comune di Roma (oggi Roma Capitale) circa il progetto di massima per variante di riqualificazione dell’area Punto Verde Infanzia “Viale di Villa Massimo”.
A sostegno dell’appello sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) in via preliminare, erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto il ricorso parzialmente inammissibile per tardività dell’impugnazione; erroneità per eccesso di potere, difetto di istruttoria e mancanza di presupposti;
2) erronea interpretazione dell’eccezione di incompetenza e violazione degli artt. 32 e segg. del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, e s.m.i. e del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, e s.m.i.; omessa valutazione della violazione delle regole e delle previsioni del P.R.G. oltre ai limiti di standards di cui al d.m. 2 aprile 1968, nr. 1444, e del relativo vizio di eccesso di potere per errore, difetto di presupposti e di interesse pubblico; omessa valutazione della violazione dell’art. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, nr. 241, e s.m.i. (previa riproposizione dei motivi di ricorso articolati in primo grado)
Si è costituito il Comune di Roma, il quale ha controdedotto ai motivi di appello chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile, improponibile e infondato in fatto e in diritto.
Ugualmente si è costituita la società DAFI S.r.l., concessionaria dei lavori per cui è causa e della gestione del Punto Verde, a sua volta opponendosi all’accoglimento dell’appello e proponendo avverso la medesima sentenza impugnazione incidentale, con la quale ha criticato le statuizioni del primo giudice nella parte in cui è stata respinta la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di legittimazione e interesse.
All’esito della camera di consiglio del 9 luglio 2013, questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.
Di poi, le parti hanno affidato a memorie l’ulteriore svolgimento delle rispettive tesi.
Da ultimo, all’udienza del 27 maggio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Giunge all’attenzione della Sezione l’appello proposto dai signori M T P e altri avverso la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti da questi proposti avverso le determinazioni dirigenziali – e tutti i relativi atti conseguenti – posti in essere dal Comune di Roma (oggi Roma Capitale) circa il progetto di massima per variante di riqualificazione dell’area Punto Verde Infanzia “Viale di Villa Massimo”.
2. Per una migliore comprensione delle statuizioni che seguiranno, giova premettere una sintetica ricostruzione della vicenda amministrativa e processuale per cui è causa.
2.1. Con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 169 del 1995 era approvato il bando di gara per la realizzazione e gestione delle aree di proprietà comunali e delle aree verdi per l’infanzia; per quel che concerne il Punto Verde per cui è causa, con la determinazione dirigenziale nr. 1218 del 2000 è stata approvata la graduatoria e in data 9 agosto 2001 si è proceduto alla stipula della convenzione di concessione tra il Comune di Roma, da un lato, e l’impresa DAFI S.r.l. – conduttrice del punto ristoro – e il signor D D – conduttore dello “ spettacolo viaggiante ”- dall’altro, in qualità di concessionari.
Successivamente, DAFI S.r.l. provvedeva a elaborare il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione del Punto Verde, poi eseguiti.
2.2. Con determinazione dirigenziale nr. 2435 del 18 dicembre 2009, l’Amministrazione comunale ha preso atto della sopravvenuta indisponibilità del sig. D alla gestione delle attività ludiche e ha pertanto approvato il subentro di DAFI S.r.l. nell’attività di spettacolo viaggiante, come previsto dall’art. 3 della sottoscritta convenzione.
2.3. A seguito di apposita Conferenza di servizi (convocata nel febbraio 2010 e conclusa con verbale del 6 maggio 2010), il Comune con determinazione nr. 1056 del 2010 ha approvato il progetto di massima per la riqualificazione del Punto Verde Infanzia, avendo ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Cuturali (nota prot. 1604 del 19 marzo 2010).
2.4. I signori M T P e altri hanno impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio le citate determinazioni nn. 2435/2009 e 1056/2010, nonché il retrostante parere della Soprintendenza ai Beni Culturali.
Nel giudizio così instaurato si è costituita DAFI S.r.l., la quale ha eccepito l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso, provvedendo altresì a depositare copiosa documentazione.
Nel dicembre del 2010 sono stati proposti motivi aggiunti con i quali gli odierni appellanti deducevano nuove censure a carico degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo.
2.5. Nel contempo, le vicende amministrative si sono ulteriormente articolate, atteso che si è proceduto ad alcune ulteriori variazioni progettuali, poi approvate con determinazione nr. 26 del 7 gennaio 2011, a seguito di incontri tra i rappresentanti del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, del Municipio di Roma III, di DAFI S.r.l. e una rappresentanza di cittadini; conseguenza di tali modifiche sono stati ulteriori motivi aggiunti proposti dai ricorrenti nell’aprile del 2011.
Malgrado ciò, l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessaria una ulteriore rivisitazione del progetto approvato, giungendosi così all’approvazione del progetto esecutivo con determinazione nr. 33 del 7 gennaio 2013, così come stabilito da un’ulteriore Conferenza di servizi tenutasi nel luglio del 2012.
2.6. Nel frattempo, è proseguita la sequela di motivi aggiunti proposti dai ricorrenti, essendone intervenuti di nuovi nel maggio del 2012 e nel febbraio del 2013, al fine di contestare il progetto modificato così come approvato, asseritamente viziato da plurime violazioni di legge; inoltre, le parti ricorrenti hanno richiamato il giudizio civile pendente dinanzi il Tribunale di Roma, dal quale sarebbe risultata la violazione dei distacchi dagli edifici prospicienti il giardino comunale.
2.7. All’esito dell’udienza di discussione, il giudice adito ha pronunciato sentenza di integrale reiezione delle doglianze dei ricorrenti: in particolare, sono stati considerati tardivi sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti, sul rilievo che la graduatoria di gara era stata approvata nel dicembre del 2000 e la concessione sottoscritta nel 2001, mentre il subentro di DAFI S.r.l. nel rapporto