Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-11-14, n. 201907811

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-11-14, n. 201907811
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201907811
Data del deposito : 14 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2019

N. 07811/2019REG.PROV.COLL.

N. 02671/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2671 del 2012, proposto dai dottori:
- F A, rappresentata e difesa dagli avvocati G C, F C e F C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F C in Roma, via Augusto Aubry, 2, nonché dall’avvocato Paola D’Innocenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- M B, A C, A M P, R R e L S, rappresentati e difesi dagli avvocati G C, F C e F C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F C in Roma, via Augusto Aubry, 2;
- M M, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, F C e F C, con domicilio eletto presso lo studio dell’0avv. F C in Roma, via della Giuliana, 101;



contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 8265/2011, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2019, il Cons. G O e uditi per le parti gli avvocati Alessia Guerra, su delega di Felice e G C, Paola D’Innocenzo e l’avv.to dello Stato Cristina Gerardis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni appellanti hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di vedersi riconoscere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 425 del 1984, cinque anni di anzianità convenzionale da valutarsi nella misura del 3 per cento per ciascun anno e la condanna del Ministero della Giustizia all’adeguamento del trattamento economico e alla corresponsione degli emolumenti arretrati con interessi legali e rivalutazione monetaria. E ciò sulla rilevata circostanza che l’articolo 2, comma 12, della legge n. 111 del 30 luglio 2007, di riforma della disciplina di accesso alla magistratura, ha fatto salva l’applicazione delle norme in tema di progressione stipendiale dei magistrati ordinari di cui alla legge n. 425 del 1984 e che, pertanto, il premio d’ingresso riconosciuto ai magistrati entrati in carriera a seguito di concorso di secondo grado, dovrebbe essere riconosciuto anche a coloro che siano entrati in carriera prima della suddetta riforma.

2. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza meglio indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso in considerazione della diversità sostanziale che sussiste fra chi è entrato in magistratura a seguito di concorso di secondo grado e chi, entrato precedentemente alla riforma del 2007, ha partecipato al concorso di

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