Consiglio di Stato, sez. V, decreto cautelare 2024-09-07, n. 202403391
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 07/09/2024
N. 03391/2024 REG.PROV.CAU.
N. 06741/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6741 del 2024, proposto da
A Italia Atletica, in persona del legale rappresentante pro tempore, e G L, rappresentati e difesi dagli avvocati A M e F V, con domicilio eletto presso lo studio F V in Roma, via Varrone 9;
contro
Federazione Italiana di Atletica Leggera - F.I.D.A.L., Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04012/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che il provvedimento gravato, peraltro preceduto in prime cure da una ampia fase istruttoria, appare ben motivato in relazione alla carenza del fumus boni iuris;
Considerato che il mero svolgimento dell’assemblea elettiva non determina ex se un pregiudizio grave ed irreparabile, stante la tutela eventualmente conseguibile dalla parte, per cui, nel bilanciamento degli interessi, appare preponderante quello all’insediamento degli organi sociali;