Consiglio di Stato, sez. V, decreto cautelare 2024-09-07, n. 202403391

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, decreto cautelare 2024-09-07, n. 202403391
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403391
Data del deposito : 7 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 07/09/2024

N. 06741/2024 REG.RIC.

N. 03391/2024 REG.PROV.CAU.

N. 06741/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6741 del 2024, proposto da
A Italia Atletica, in persona del legale rappresentante pro tempore, e G L, rappresentati e difesi dagli avvocati A M e F V, con domicilio eletto presso lo studio F V in Roma, via Varrone 9;

contro

Federazione Italiana di Atletica Leggera - F.I.D.A.L., Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04012/2024, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che il provvedimento gravato, peraltro preceduto in prime cure da una ampia fase istruttoria, appare ben motivato in relazione alla carenza del fumus boni iuris;

Considerato che il mero svolgimento dell’assemblea elettiva non determina ex se un pregiudizio grave ed irreparabile, stante la tutela eventualmente conseguibile dalla parte, per cui, nel bilanciamento degli interessi, appare preponderante quello all’insediamento degli organi sociali;


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