Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-02-07, n. 201400592

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-02-07, n. 201400592
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400592
Data del deposito : 7 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04806/2012 REG.RIC.

N. 00592/2014REG.PROV.COLL.

N. 04806/2012 REG.RIC.

N. 04809/2012 REG.RIC.

N. 05369/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4806 del 2012, proposto da:
Compagnia delle Isole s.p.a, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati F C, G G, M S, M M e G F, con domicilio eletto presso l’avvocato F C in Roma, via Salaria, 259;



contro

Società Navigazione Siciliana s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, Federico T e Andrea A, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via Principessa Clotilde n.2;
Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Siremar - Sicilia Regionale Marittima s.p.a., in persona del commissario straordinario legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati A P, M A e G A, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via di Villa Sacchetti n. 11;



nei confronti di

Mediterranea Holding s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano V, Corinna Fedeli, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via Emilia n. 88;



sul ricorso numero di registro generale 4809 del 2012, proposto da:
Mediterranea Holding di Navigazione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano V e Corinna Fedeli, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via Emilia n. 88;



contro

Società di Navigazione Siciliana s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, Federico T e Andrea A, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via Principessa Clotilde n.2;



nei confronti di

Siremar - Sicilia Regionale Marittima s.p.a.in a.s., in persona del commissario straordinario legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A P, M A e G A, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via di Villa Sacchetti n. 11;
Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro e legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Compagnia delle Isole s.p.a., Commissario Straordinario della Siremar in a.s.., Comitato di Sorveglianza della Siremar s.p.a.in a.s., Regione Sicilia, Regione Sicilia - Assessorato Economia, Unicredit Spa;



sul ricorso numero di registro generale 5369 del 2012, proposto da:
Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

Società Navigazione Siciliana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, Federico T e Andrea A, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via Principessa Clotilde n.2;



nei confronti di

Siremar s.p.a. in a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A P, M A e G A, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via di Villa Sacchetti n. 11;



per la riforma, in tutti i suindicati ricorsi,

della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio - Roma: Sezione III ter n. 5172/2012, resa tra le parti, concernente procedura per la cessione del ramo d'azienda Siremar.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio, nei distinti ricorsi, della Società Navigazione Siciliana s.p.a., del Ministero dello Sviluppo Economico, di Siremar - Sicilia Regionale Marittima s.p.a. e della società Mediterranea Holding s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2014, il consigliere di Stato G C S e uditi per le parti l’avvocato C, anche per delega dell’avvocato M, l’avvocato S, l’avvocato F, l’avvocato G, l’avvocato A, l’avvocato C, l’avvocato T, l’avvocato dello Stato E A, l’avvocato A, l’avvocato Police, l’avvocato A, e l’avvocato B per delega dell’avvocato V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- Il Ministero dello sviluppo economico, Mediterranea Holding di Navigazione s.p.a. e Compagnie delle Isole s.p.a. impugnano, con i distinti ricorsi di cui in epigrafe, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 7 giugno 2012 n. 5172 che ha accolto in parte il ricorso proposto dalla Società Navigazione Siciliana s.p.a. avverso gli atti della procedura di vendita posta in essere dalla amministrazione straordinaria della Siremar – Sicilia Società Regionale Marittima s.p.a. – conclusasi con l’aggiudicazione – pur essa gravata - del ramo di azienda di Siremar alla Compagnia delle Isole s.p.a..

La pronuncia di annullamento di primo grado ha riguardato, in particolare, il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 ottobre 2011, recante l’autorizzazione al Commissario straordinario all’accettazione dell’offerta di acquisto del ramo Siremar formalizzata il 13 ottobre 2011 da Compagnia delle Isole s.p.a. La sentenza ha ritenuto non sussistere la giurisdizione amministrativa per far luogo all’annullamento del contratto già stipulato tra gli organi della procedura straordinaria e quest’ultima società acquirente e neppure per statuire sull’eventuale diritto della ricorrente Società Navigazione Siciliana s.p.a. a subentrare nel rapporto negoziale.

2.- Le appellanti, con distinti ricorsi e con censure diversamente articolate, lamentano l’erroneità della sentenza e ne chiedono la riforma, con consequenziale integrale reiezione, ove occorra anche in accoglimento dei motivi di ricorso incidentale in quella sede proposti, del ricorso di primo grado della società di Navigazione Siciliana s.p.a..

Si sono costituite nei distinti giudizi, e come risulta dall’epigrafe, le società intimate nonché il Ministero dello sviluppo economico. La Società di Navigazione Siciliana s.p.a. si è costituita per resistere ai ricorsi e per chiedere la loro reiezione. Essa ha altresì proposto appello incidentale avverso i capi della sentenza impugnata recanti la reiezione dei motivi di cui all’originario ricorso.

Con ordinanza cautelare 18 luglio 2012 n. 2810 questo Consiglio di Stato ha sospeso, previa riunione dei ricorsi, l’esecuzione della impugnata sentenza.

Con ordinanza istruttoria 10 giugno 2013 la Sezione, pur nell’affermata autonomia dei procedimenti, ha ravvisato l’opportunità di acquisire agli atti del presente giudizio la documentazione tutta inerente il procedimento di verifica, pendente presso la Commissione UE, della legittimità -alla luce della normativa comunitaria sugli aiuti di stato - della garanzia prestata da parte della Regione Sicilia nell’ambito della procedura di cessione d’azienda oggetto di causa.

Le parti hanno ulteriormente illustrato con memorie le loro tesi difensive in vista della discussione dei ricorsi nel merito.

All’udienza pubblica del 21 gennaio 2014 i ricorsi sono stati trattenuti per la sentenza.

3.- Va anzitutto confermata, ai sensi dell’art. 96, comma 1. Cod. proc. amm., la già disposta riunione dei ricorsi in appello in esame, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

4.- Osserva ancora in via preliminare il Collegio che gli appelli, come sollecitato in sede di udienza di discussione da alcune delle parti costituite, possono essere definiti nel merito, nonostante la mancata conclusione del procedimento di verifica, pendente dinanzi alla Commissione UE, della legittimità, sotto il profilo comunitario, della garanzia prestata dalla Regione Sicilia in favore di Unicredit in relazione all’offerta prodotta in sede di gara dalla società Compagnia delle Isole s.p.a..

Per vero, nonostante l’indubbia utilità che, nell’esame complessivo della vicenda, avrebbe potuto rappresentare, anche nell’ambito del presente giudizio, la conoscenza dei contenuti e dell’esito dell’accertamento di competenza dell’esecutivo comunitario, va nondimeno osservato che l’oggetto del procedimento pendente dinanzi alla Commissione UE (in ordine alla verifica della legittimità comunitaria della garanzia prestata, nell’ambito della procedura dismissiva de qua , dalla Regione Sicilia) non ha carattere pregiudiziale in questa sede, dove è necessario (e sufficiente) accertare se la procedura di vendita a trattativa privata posta in essere dal Commissario straordinario della Siremar sia stata condotta nel rispetto di norme interne e dei principi di trasparenza e non discriminazione imposti dalla normativa nazionale.

Per tal motivo il Collegio, constatata l’assenza, allo stato, di documentazione rilevante relativa al procedimento comunitario e dunque la mancanza di atti concludenti conseguenti all’ordinanza istruttoria del 10 giugno 2013, tenuto conto delle preminenti esigenze di certezza manifestate in udienza di discussione dalle parti (circa una controversia che incide sull’effettività di servizi pubblici di trasporto marittimo), visto il principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), ritiene a questo punto necessario procedere senz’altra attesa

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