Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-01-07, n. 202200057
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Pubblicato il 07/01/2022
N. 00057/2022REG.PROV.COLL.
N. 05351/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5351 del 2021, proposto da Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Prefettura di Barletta A T, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato S O D L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barberini, 36;
nei confronti
-OMISSIS-, Azienda Sanitaria Locale di Barletta A T, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’annullamento dell’interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 prot. -OMISSIS- e successivi dinieghi di aggiornamento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS- e l’appello incidentale depositato il -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2021 il Cons. P A A P e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso al TAR per la Puglia sede di Bari r.g.n. -OMISSIS-, l’-OMISSIS- impugnava l’informativa interdittiva antimafia -OMISSIS- e, con motivi aggiunti successivi, i provvedimenti sfavorevoli adottati su istanze di riesame (-OMISSIS-).
1.1.- La prima informativa era stata adottata su richiesta dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del servizio civile Nazionale – Ufficio per il Servizio Civile Nazionale.
Dalle verifiche di rito effettuate, era emerso che -OMISSIS-, era stata deferita all’A.G. in data -OMISSIS- per -OMISSIS-.
-OMISSIS-, veniva delineato come noto esponente di spicco della criminalità locale, facente parte del gruppo criminale -OMISSIS-.
-OMISSIS- era stato arrestato nell’ambito dell’operazione di polizia -OMISSIS-.
-OMISSIS-, inoltre, risultava sottoposto a diversi controlli del territorio con soggetti gravati da segnalazioni di polizia e/o condannati.
Anche -OMISSIS- risultava segnalato all’A.G. il -OMISSIS-.
-OMISSIS- risultava anche intrattenere rapporti stretti con -OMISSIS- deferito -OMISSIS- dalla Compagnia Carabinieri di Barletta per i reati di -OMISSIS-.
2.- La sentenza appellata rigettava il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, mentre accoglieva i secondi motivi aggiunti avverso l’ultimo provvedimento negativo, compensando le spese di giudizio tra le parti.
La sentenza rigettava il ricorso introduttivo tenuto conto del complesso quadro indiziario “ idoneo a conferire logicità e ragionevolezza alla prognosi d’infiltrazione criminale …. letto alla luce del ruolo di -OMISSIS- all’epoca svolto da-OMISSIS- e alla qualità di -OMISSIS-”.
La sentenza rigettava anche i primi motivi aggiunti, avverso il primo diniego di aggiornamento -OMISSIS-, considerato che l’Autorità prefettizia si sarebbe basata su accertamenti svolti in data -OMISSIS-, dai quali sarebbe emerso che -OMISSIS- risultava ancora formalmente -OMISSIS-, in difetto di ulteriori integrazioni da parte dell’istante riguardanti le modifiche sull’assetto societario medio tempore intervenute.
Il TAR riteneva, invece, illegittima l’ultima interdittiva -OMISSIS- in quanto viziata per difetto di istruttoria e di motivazione circa l’effettivo pericolo di infiltrazione per il solo fatto che -OMISSIS-.
3.- Propone appello il Ministero dell’Interno, che lamenta l’erroneità e ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti.
4.- Si è costituita l’-OMISSIS- che resiste all’appello e propone, altresì, ricorso incidentale avverso i capi della sentenza che hanno respinto l’impugnazione avverso le prime due interdittive.
5.- Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- L’appello principale è fondato.
2.- Il Ministero e la Prefettura appellanti deducono che la sentenza è affetta da errores in iudicando: violazione ed erronea applicazione degli artt. 67, 84, 85, 87 e 91 del D. Lgs. n. 159 del 2011, difetto di motivazione ed eccesso di potere giurisdizionale.
Il TAR avrebbe erroneamente accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti e la sentenza si fonderebbe su una motivazione caratterizzata da evidenti incongruenze dal punto di vista sia giuridico che fattuale, oltre da eccesso di potere giurisdizionale, avendo voluto il Giudice sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione dei fatti.
Il TAR erroneamente attribuisce rilevanza dirimente a mere modifiche formali intervenute nella compagine associativa dopo il provvedimento interdittivo (-OMISSIS-), senza considerarle in maniera sistematica rispetto a quegli aspetti che lo stesso giudice amministrativo ha ritenuti idonei a conferire ragionevolezza alla prognosi di permeabilità mafiosa, al fine di individuare la natura strumentale ed elusiva di quelle modifiche.
Le Amministrazioni appellanti sottolineano la continuità con la precedente gestione associativa, giacchè -OMISSIS-, è pur sempre un soggetto capace di determinare le scelte dell’-OMISSIS-.
Il provvedimento annullato erroneamente dal Tar Puglia, si basa su elementi di diversa natura che nella loro complessiva articolazione supportano la valutazione di attuale e concreto pericolo di infiltrazione mafiosa.
La misura si giustifica, inoltre, nella attuale recrudescenza del fenomeno mafioso (-OMISSIS-).
A conferma della assoluta ed attuale predominanza territoriale del -OMISSIS- dopo l’emissione del gravato provvedimento, il GIP del Tribunale di Bari, su richiesta della competente DDA, ha emesso o.c.c. in carcere per -OMISSIS-di spicco della predetta compagine criminosa.
Inoltre, -OMISSIS- è stata deferita all’A.G. per -OMISSIS-, che figura, nell’attuale assetto, quale vero e proprio “motore” dell’associazione mafiosa.
Nell’operazione appena ricordata, sono stati arrestati anche -OMISSIS-, è stata riconosciuta l’aggravante mafiosa.
-OMISSIS-.
Alla luce di dette considerazioni, basate su fatti di incontestabile matrice mafiosa, -OMISSIS- collegati anche ad altri finitimi contesti criminali, fonda e corrobora ampiamente l’annullato provvedimento prefettizio.
A questo si aggiungono ulteriori e gravi elementi valutati dalla Prefettura: -OMISSIS-.
3.- L’ -OMISSIS- contesta la fondatezza dell’appello, eccependo che l’interdittiva è stata emessa su falsi presupposti ed erronee valutazioni, condizionate dal contesto -OMISSIS- de-OMISSIS-.
In buona sintesi, la Prefettura, al fine di isolare la posizione personale de-OMISSIS-, -OMISSIS- in cui veniva notificata la prima interdittiva antimafia, dapprima ha allargato il raggio di indagine -OMISSIS-, poi ha collocato -OMISSIS-, quasi figura di spicco, nel panorama della criminalità locale.
Con evidente intento di mettere in luce -OMISSIS-, ex sé elementi sufficienti a comprovare il pericolo infiltrativo, e, contestualmente, attribuirle un presunto precedente penale -OMISSIS-, la Prefettura ha ignorato che tale precedente non trova, però, riferimento negli atti, perché, in realtà, mai è stato oggetto di comunicazione, notificazione o processo e, tantomeno, sentenza (la certificazione, richiesta ai sensi dell’art. 335 c.p.p., rilasciata dalla Procura della Repubblica -OMISSIS-, riporta che non risultano “iscrizioni suscettibili di comunicazioni”).
Il riferimento ai rapporti -OMISSIS- era ed è, dunque, ipotesi suggestiva per il contesto, ma infondata e, comunque, priva di rilevanza ai fini delle attività -OMISSIS-.
Il TAR Bari, dunque, avrebbe correttamente accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti, tenuto conto dei dati documentali offerti in sede di istanza di aggiornamento, ritenuto che -OMISSIS- ed il suo ruolo -OMISSIS- dovessero essere considerati elementi dirimenti a tal fine e, comunque, laddove diversamente considerati, il diniego di aggiornamento avrebbe dovuto essere particolarmente motivato.
In realtà, la Prefettura, senza tener conto di tali elementi ed utilizzando precedenti interrogazioni, ha ancora una volta, immotivatamente, confermato la propria pregiudiziale posizione, nonostante la “prova del contrario” in atti, ovvero non ha preso atto della circostanza che già da epoca antecedente la presentazione dell’istanza di riesame -OMISSIS- certamente non era più attuale il pericolo.
3.1. - L’appello incidentale proposto -OMISSIS- è rivolto avverso il capo di sentenza che ha rigettato il ricorso principale ed i primi motivi aggiunti.
Con il primo motivo di ricorso, -OMISSIS- denuncia il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’erronea presupposizione.
La ricostruzione dei fatti, come enucleata dalla Prefettura, sarebbe assolutamente inidonea a supportare una valutazione di rischio concreto e attuale di condizionamento mafioso del-OMISSIS-.
L’interdittiva -OMISSIS- in contestazione, che non ha affatto tenuto conto della natura giuridica -OMISSIS- e delle sue finalità, ruota intorno alla rappresentazione delle vicende di un territorio caratterizzato dalla -OMISSIS-, in uno scenario molto complesso, in cui emerge la figura de-OMISSIS-, quale -OMISSIS- di soggetti in differenti ruoli attinti da vicende giudiziarie di particolare rilievo;ma nessun dato concreto è possibile ricavare sul “ruolo” -OMISSIS- ai fini dell’infiltrazione mafiosa.
L’unico elemento di criticità rilevato (-OMISSIS-) non è mai stato oggetto di comunicazione, notificazione o processo (cfr. certificazione della Procura della Repubblica -OMISSIS-, la quale riporta che non risultano “iscrizioni suscettibili di comunicazioni”).
Con altro motivo, -OMISSIS- deduce l’eccesso di potere e il difetto di motivazione.
Il quadro indiziario, costruito dalle Forze dell’Ordine a supporto del provvedimento interdittivo, tiene conto, come già dedotto, della situazione del territorio e dei gruppi criminali ivi presenti, richiama la posizione di singoli personaggi presenti in quel contesto, ma la somma di tutti quegli elementi non dà quale risultato e, comunque, non si motiva su quali siano gli “indizi precisi e concordanti”, necessari per affermare il pericolo di infiltrazione mafiosa “più probabile che non”.
Al contrario, -OMISSIS-, assolutamente integra sotto il profilo dei comportamenti, intrattiene da lungo tempo rapporti concessori con le Pubbliche Amministrazioni e con -OMISSIS-, senza che si siano registrati mai problemi di sorta.
3.2.- Illegittimo sarebbe anche il mancato aggiornamento in senso favorevole di cui al provvedimento -OMISSIS- -OMISSIS-, attivato con istanza -OMISSIS-.
La statuizione del TAR sul punto è erronea, perché basata su un dato formale: l’interrogazione dell’Anagrafe Tributaria che riportava il nominativo -OMISSIS-.
-OMISSIS- sottolinea che la prima istanza di aggiornamento (-OMISSIS-) era fondata sul fatto nuovo -OMISSIS- e, certamente, non poteva tener conto delle risultanze -OMISSIS-.
Anche il TAR, come gli Uffici prefettizi, è incorso nelle medesime confuse ricostruzioni.
La statuizione sul punto sconta, dunque, un difetto di istruttoria.
4.- Il Collegio, per comodità e pregiudizialità espositiva, prende le mosse dalle censure mosse con l’appello incidentale avverso i capi di sentenza concernenti l’interdittiva -OMISSIS-, impugnata col ricorso introduttivo di primo grado.
5.- Osserva il Collegio che le contestazioni della ricorrente/appellante incidentale erano e sono sostanzialmente riferite alla ricostruzione dei fatti operata dalla Prefettura e al loro valore indiziante secondo la regola del “più probabile che non”.
5.1.- Sul punto, il Collegio rinvia per brevità, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a. alla copiosa giurisprudenza di questa Sezione sull’argomento (Consiglio di Stato, sez. III, -OMISSIS-.
In particolare, sul significato di questa regola di giudizio, quanto al grado di incisività probatoria rispetto alla regola opposta “dell'oltre il ragionevole dubbio”, fornisce elementi di chiarimento la pronuncia di questa Sezione -OMISSIS- (al pari della analoga -OMISSIS-).
In materia di interdittive antimafia, la valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un'ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso, sulla base, oltre che della regola causale del "più probabile che non", anche dei dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso) e che risente della estraneità al sistema della prevenzione antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio.
Occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata;d'altro lato, detti elementi non vanno considerati in modo atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Consiglio di Stato, sez. III, -OMISSIS-).
E’ stato efficacemente affermato che la “ funzione di "frontiera avanzata" dell'informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici, come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi “(Consiglio di Stato, sez. III, -OMISSIS-).
Secondo la linea giurisprudenziale che si intende qui confermare, gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (Consiglio di Stato, sez. III, -OMISSIS- cit.;-OMISSIS-; -OMISSIS-).
E’ sufficiente ai fini della prevenzione la pluralità di “indizi gravi, precisi e concordanti, oggettivamente riscontrabili, che secondo l'esperienza comune assumono un significato univoco” (Cons. Stato Sez. IlI, -OMISSIS-).
Pure le relazioni di natura parentale assumono rilevo qualora emerga un intreccio di interessi economici e -OMISSIS- dai quali sia possibile desumere la sussistenza dell’oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti -OMISSIS-, costituiscano strumenti volti a diluire e mascherare l’infiltrazione mafiosa (Consiglio di Stato, Sez. III, -OMISSIS-).
La connotazione sociologica e criminologica del fenomeno mafioso, che si alimenta della struttura -OMISSIS- -OMISSIS- in determinati -OMISSIS- e li trasfigura in chiave servente alle sue logiche devianti, può rappresentare motivo ai fini della prognosi indiziaria funzionale all'esercizio del potere interdittivo (Consiglio di Stato sez. III, -OMISSIS-).
La Pubblica amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell'impresa e -OMISSIS- - che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose -laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “ più probabile che non ”, che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto.
Nei contesti sociali, in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all'interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza;una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch'egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia', sicché in una ‘famiglia' mafiosa anche il soggetto, che non sia attinto da pregiudizio mafioso, può subire, nolente, l'influenza del ‘capofamiglia’ e dell'associazione mafiosa.
Assumono, dunque, rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo la Pubblica amministrazione evidenziare come sia stata accertata l'esistenza - su un'area più o meno estesa -del controllo di una ‘famiglia' e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (Consiglio di Stato sez. III, -OMISSIS-).
5.2.- Alla luce di tali direttrici ermeneutiche consolidate, l’insieme dei fatti riferiti nell’interdittiva -OMISSIS-, che evidenziano la presenza sul territorio di componenti -OMISSIS- con un ruolo di spicco nella organizzazione mafiosa, ad avviso del Collegio, rappresentano quella pluralità di indizi gravi, ovvero consistenti e convincenti, precisi, concordanti e non equivoci che consentono di ritenere razionalmente credibile il ritenuto pericolo di infiltrazione mafiosa.
Basti considerare che all’epoca dell’adozione dell’interdittiva, -OMISSIS- era -OMISSIS- del-OMISSIS-, che gli elementi indizianti raccolti riguardano la “vicinanza” della stessa ad ambienti mafiosi, quale desumibile -OMISSIS-.
Tali circostanze non sono smentite o contestate -OMISSIS- ricorrente nella loro storica concretezza, ma solo ritenute insufficienti a dimostrare il pericolo di infiltrazione mafiosa, in quanto le valutazioni compiute sarebbero erroneamente condizionate dal valore attribuito al -OMISSIS- e frutto della “esaltazione” del “ruolo” -OMISSIS- di -OMISSIS- di personaggi coinvolti a vario titolo in operazioni criminali.
Viceversa, nei limiti del giudizio che questo Giudice è chiamato ad effettuare sulla non palese irragionevolezza dell’esercizio della discrezionalità, deve ritenersi plausibile il giudizio espresso dalla Prefettura di “vicinanza” e “permeabilità” de-OMISSIS- ad ambienti mafiosi, considerata la pluralità di elementi raccolti, valutati unitariamente, e deve ritenersi verosimile, secondo la richiamata regola “del più probabile che non”, il pericolo di condizionamento.
Non appare decisiva in senso contrario la contestazione del presunto precedente penale -OMISSIS-: per un verso, nella logica della prevenzione non si richiede la sussistenza di precedenti penali al fine di dimostrare il rischio di coinvolgimento o cointeressenze con la criminalità mafiosa, e, per altro verso, la pluralità degli altri elementi valutati appare più che sufficiente a fondare il giudizio di pericolo di infiltrazione.
6.- Il quadro indiziario complessivo non appare mutato neppure a seguito -OMISSIS-.
Il che giustifica ampiamente le valutazioni della Prefettura sia in sede di primo che di secondo aggiornamento.
6.1.- Nel provvedimento -OMISSIS-, la Prefettura rileva che dall’interrogazione dell’anagrafe tributaria, come relaziona la DIA di Bari con nota -OMISSIS-, formalmente -OMISSIS- risulta ancora rivestire la carica di -OMISSIS-, nonostante le dimissioni.
A parte le considerazioni svolte dal primo giudice al riguardo e in ordine al mancato tempestivo aggiornamento dei dati -OMISSIS-, va comunque tenuto conto che il mutamento nella rappresentanza societaria intervenuto a partire dal -OMISSIS-, non sembra sufficiente a dissolvere i consistenti indizi di pericolo di infiltrazione preesistenti, tanto più alla luce della circostanza -OMISSIS-.
6.2.- Per consolidata giurisprudenza, il superamento del rischio di inquinamento mafioso a seguito di istanza di aggiornamento è da ricondursi al sopraggiungere di fatti positivi che persuasivamente e fattivamente introducano elementi di inattendibilità della situazione rilevata in precedenza (Consiglio di Stato, sez. III, -OMISSIS-).
La giurisprudenza di questa Sezione ha avuto modo di stigmatizzare il carattere elusivo, per circostanze di tempo, delle misure di self cleaning poste in essere dal soggetto prevenuto qualche giorno dopo l’interdittiva, adottate al presumibile solo scopo di eliminare gli effetti del provvedimento antimafia, ferma restando “l'inerenza” della persona con poteri di rappresentanza e/o decisivi estromessa.
Ciò che occorre verificare, nel caso di adozione di misure di self cleaning, non è lo scopo soggettivamente perseguito dall'ente attinto dall'informativa e dai suoi esponenti, bensì l'effettiva idoneità delle misure stesse a recidere quei collegamenti e cointeressenze con le associazioni criminali che hanno fondato l'adozione della precedente informazione antimafia (Consiglio di Stato sez. III, -OMISSIS-).
Alla stessa conclusione è pervenuta anche la giurisprudenza della Cassazione (-OMISSIS-) in materia di misure di prevenzione personali, laddove ricorda che " occorre confrontarsi, al fine della valutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima - anche lì dove sia possibile evocare astrattamente un recesso, che si può connettere solo ad attività partecipativa -, quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo ”.
La doverosa attualizzazione del pericolo infiltrativo, anche per quanto attiene alle informazioni antimafia, richiede di valutare se siano intervenuti elementi di fatto suscettibili di mutare, anche sul piano logico, la valutazione di contiguità mafiosa, che non può ritenersi elisa o attenuata neanche dal mero trascorrere del tempo, stante la ininterrotta "contiguità" a logiche mafiose (sez. III, -OMISSIS- cit.)
Il Collegio ritiene assorbente, per dimostrare l'elusività delle -OMISSIS-, oltre il dato temporale, le circostanze valorizzate dalla Prefettura, ovvero -OMISSIS-, trattandosi di soggetto, anche in tale veste, in grado di condizionare le scelte del-OMISSIS- e permanendo gli elementi di criticità sotto il profilo del pericolo di infiltrazione preesistenti.
D'altra parte, si è già detto, è consolidato indirizzo interpretativo di questa Sezione che alcune operazioni societarie possono disvelare un'attitudine elusiva della normativa antimafia ove risultino in concreto inidonee a creare una netta cesura con il passato continuando il soggetto colpito da interdittiva a subire, consapevolmente o non, i tentativi di ingerenza (Cons. St., sez. III, -OMISSIS-).
Pertanto, è legittimo il diniego di aggiornamento del provvedimento interdittivo -OMISSIS-, oggetto dell’ultima istanza di riesame, per elusività dei fatti sopravvenuti, non essendo mutato il quadro di rischio già valutato e data la permanenza de-OMISSIS- all’interno del-OMISSIS-, per la contiguità con i -OMISSIS- -OMISSIS-, soggetti controindicati.
7.- In conclusione, l’appello principale va accolto.
8.- Per tutte le ragioni esposte va, invece, rigettato l’appello incidentale.
9.- Le spese di giudizio si compensano tra le parti, in considerazione della complessità della vicenda.