Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-03, n. 202304513

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-03, n. 202304513
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304513
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2023

N. 04513/2023REG.PROV.COLL.

N. 09174/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9174 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S G, F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S G in Roma, piazza Barberini 12;



contro

CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, Terza Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Lucca, Procura Generale della Repubblica Presso La Corte di Appello di Firenze, Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze, Presidente della Repubblica, non costituiti in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati S G, F M, Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento della deliberazione del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), adottata in data -OMISSIS- che aveva conferito al controinteressato l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti.

Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello, così rubricati :

“I. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 194 del r.d. 30.01.1941, n. 12, dell’art. 40 della circolare del c.s.m. del 28.07.2015, dell’art. 50 del d.lgs n. 160/2006 art. 102 circolare n. 13778/2014; artt. 5 e 6 d.lgs n. 155/2012, dell’art. 97 cost. erroneita’ e difetto della motivazione per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà. Violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione. Ingiustizia manifesta.

II. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 194 del r.d. 30.01.1941, n. 12, come modificato dall’art. 3 del d.l. 31.08.2016, n. 168 (conv. con l. 25.10.2016, n. 197), dell’art. 35 del d.l. 9.02.2012, n. 5 (conv. con l. 4.04.2012, n. 35), dell’art. 3, co. 3, della circolare del C.S.M., 24.07.2014, n. 13778, dell’art. 50 del d.lgs n. 160/2006. Vizio della sentenza per illogicità e grave difetto di motivazione, per violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione e per ingiustizia manifesta.

III. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs. 05.04.2006, n. 160, dell’art. 5, co. 3, della l. 30.07.2007, n. 111, dell’art. 194 del r.d. 30.01.1941, n. 12, come modificato dall’art. 3 del d.l. 31.08.2016, n. 168 (convertito con l. 25.10.2016, n. 197), degli artt. 71-92 del t.u. sulla dirigenza giudiziaria di cui alla circolare del C.S.M. circolare n. p‐14858‐2015 del 28.07.2015, degli artt. 3, co. 3, e 102, co. 3, della circolare del C.S.M. n. 13778/2014. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione, per disparità di trattamento, sviamento di potere e ingiustizia manifesta.

IV. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del d.lgs. 05.04.2006, n. 160, dell’art. 122 della circolare della iii sezione del C.S.M., 24.07.2014, n. 13778, dell’art. 194 del r.d. 30.01.1941, n. 12. Erroneità per travisamento del fatto in ordine al difetto di istruttoria, violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione per irragionevolezza, illogicità e grave difetto di motivazione.

V. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 21-quinquies, 21-septies, 21-octies, 21-nonies della l. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., dell’art. 194 del r.d. 30.01.1941, n. 12, dell’art. 40 della circolare del C.S.M. del 28.07.2015. Irragionevolezza e difetto assoluto di motivazione, per travisamento dei fatti.

VI. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 160/2006 e degli articoli 3, da 6 a 17, e 26 del t.u. sulla dirigenza giudiziaria (circolare CSM n. p‐14858‐2015). Difetto assoluto e illogicità della motivazione per travisamento dei fatti.”

2. Si sono costituiti in giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ed il controinteressato, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.



DIRITTO

3. Il -OMISSIS- il controinteressato è stato nominato, su sua domanda, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba.

Successivamente, con delibera del CSM del -OMISSIS- è stato collocato fuori del ruolo organico della magistratura, quale componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura; poi, senza soluzione di continuità, con delibera del CSM del -OMISSIS-, è stato messo in aspettativa, perché nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’interno.

Nel frattempo, il 13 settembre del 2012, è entrato in vigore il d.lgs. n. 155/2012, recante “ Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero ”, in forza del quale la Procura della Repubblica di Alba è stata soppressa ed accorpata a quella di Asti.

Il decreto prevede che, nei casi di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati ivi assegnati, sono stati destinati, nelle funzioni requirenti o giudicanti già svolte, alle sedi a cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.

Senza esercitare alcuna opzione - né nel periodo previsto dal d. lgs. n.155 del 2012, né il -OMISSIS-, quando era cessato dalle funzioni di Sottosegretario al Ministero dell’interno - il controinteressato ha chiesto di essere ricollocato in ruolo; il CSM, con delibera del -OMISSIS-, riammettendolo, lo ha assegnato alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze, con funzioni di sostituto procuratore generale, con decorrenza dal -OMISSIS-

Con la delibera del -OMISSIS- – provvedimento impugnato nel presente giudizio - il CSM ha quindi nominato il controinteressato titolare dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca.

Tale determinazione è stata impugnata dinanzi al TAR dall’attuale appellante, che ha concorso al conferimento dell’incarico direttivo per cui è causa.

La pronuncia di primo grado ha respinto tutte le censure articolate dal ricorrente, ora riproposte e sviluppate in grado di

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