Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 2023-04-14, n. 202301458

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 2023-04-14, n. 202301458
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301458
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2023

N. 02262/2023 REG.RIC.

N. 01458/2023 REG.PROV.CAU.

N. 02262/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2262 del 2023, proposto da M P, rappresentato e difeso dall’Avvocato M B e dall’Avvocato S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , Università degli Studi di Genova, in persona del Rettore pro tempore , Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Cineca, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare n. 296 del 16 gennaio 2023 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, resa tra le parti, che ha respinto l’istanza cautelare dell’odierna appellante nel giudizio proposto avanti a quel Tribunale contro la graduatoria della procedura selettiva per l’ammissione ai Corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2022/2023 nonché contro tutti gli atti connessi, prodromici e successivi, con richiesta, previa sospensione dell’efficacia, di annullamento dei correlati atti, di condanna all’aumento di punteggio a favore di parte ricorrente in ragione delle censure proposte e, in ogni caso, all’assegnazione di un punteggio che consenta alla medesima il collocamento in posizione utile nella graduatoria nazionale al fine di ottenere, sempre in via cautelare, l’immatricolazione con riserva al Corso di laurea in questione.


visto l’art. 62 c.p.a.;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Genova e dell’Università degli Studi di Messina;

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 il Consigliere M N e uditi per l’odierna appellante l’Avvocato S D e per le odierne appellate l’Avvocato dello Stato Andrea Fedeli;


- osservato che l’ordinanza impugnata, come ha dedotto l’appellante, non si è ancora pronunciata espressamente sull’istanza di accesso documentale, proposta dall’interessata ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. e che su tale istanza il primo giudice potrà pronunciarsi o con ordinanza, appellabile (Cons. St., Ad. plen., 24 gennaio 2023, n. 4), o con la sentenza che definisce il giudizio;

- considerato, invece, che l’appello cautelare, al di là della specifica questione inerente alla necessità del previo superamento dell’esame ministeriale di ammissione, non è assistito da prognosi favorevole né per quanto concerne le censure inerenti alla disponibilità dei posti né, avuto riguardo anche ai chiarimenti forniti dal C.I.S.I.A, per quanto concerne le censure inerenti alla presunta ambiguità o all’eccessiva specificità dei quesiti contestati nel presente giudizio;

- ritenuto, quanto al primo ordine di censure, che non possono trovare ingresso, nel presente giudizio, considerazioni de iure condendo circa il vigente sistema di accesso alle facoltà sanitarie, già ritenuto non illegittimo costituzionalmente e comunitariamente in relazione alla sua finalità di garantire ai più capaci e meritevoli un percorso di studi adeguato alle esigenze di tutela del diritto alla salute dei pazienti;

- considerato che doglianze analoghe a quelle qui proposte, volte ad evidenziare una illegittima applicazione del predetto sistema selettivo e la conseguente indebita restrizione dell’accesso alle professioni sanitarie all’esito di una inadeguata istruttoria circa il fabbisogno e le disponibilità formative e mediante la previsione di quesiti estranei alla preparazione dei candidati, sono state già disattese da questo Consiglio di Stato (v. Cons. St., sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2296) in relazione a precedenti annualità e possono essere oggetto di eventuale approfondimento, anche istruttorio, da parte del primo giudice;

- ritenuto ancora, quanto al secondo ordine di censure mosse alla formulazione di taluni quesiti, che – impregiudicato, anche in questo caso, ogni ulteriore approfondimento istruttorio da parte del primo giudice nella sede propria di merito – l’esercizio della discrezionalità tecnica da parte della Commissione non appare inficiata da manifesti vizi di irragionevolezza o illogicità o da evidenti errori che lascino ritenere, secondo la sommaria delibazione consentita al Collegio in sede di appello cautelare, ambigua, fuorviante o addirittura fallace, in talune ipotesi, o eccessivamente specialistica, in talaltre, la formulazione delle risposte, senza sovrapporre valutazioni in questa sede e allo stato ultronee rispetto a quelle già effettuate dalla competente amministrazione;

- considerato, pertanto, che l’appello cautelare, tendente ad ottenere l’iscrizione dell’interessata con riserva alla Facoltà di Medicina, non possa trovare accoglimento, allo stato degli atti, dovendosi comunque privilegiare, nella comparazione degli interessi propria di questa fase cautelare, la prevalente esigenza di garantire il tempestivo avvio, sulla base dell’odierna graduatoria di merito, del descritto percorso formativo di risorse necessarie alla tutela del diritto alla salute quale interesse della collettività;

- ritenuto che, per la complessità tecnica delle censure proposte, la quale ha imposto anche in questa sede un approfondimento cautelare mediante i già indicati chiarimenti forniti dal CISIA, e per il delicato bilanciamento degli interessi coinvolti in questa sede cautelare, sussistono le ragioni per compensare interamente tra le parti le spese della presente fase cautelare;

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