Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-02-17, n. 201400741
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Testo completo
N. 00741/2014REG.PROV.COLL.
N. 04015/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4015 del 2011, proposto da:
Comune di Pergine Valsugana, rappresentato e difeso dagli avv. F M B, G F R, con domicilio eletto presso G F R in Roma, via Cosseria, 5;
contro
S V M, A M, F M, rappresentati e difesi dagli avv. E T, L S, G N, con domicilio eletto presso D P in Roma, via Pasubio, 15; L M, rappresentato e difeso dagli avv. G N, F G, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 5;
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. Regione Trentino-Alto Adige, sede di Trento n. 00033/2011, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di S V M, di A M, di F M e di L M;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati G F R, L S e F G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame il Comune di Pergine Valsugana impugna la sentenza di annullamento della deliberazione n. 111 del 1.12.2009 -- avente gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera -- con la quale la Giunta comunale di Pergine Valsugana aveva approvato il progetto per la realizzazione del doppio senso di marcia della sede stradale di via Dolomiti, con l’allargamento a 5.50 m., ed aveva autorizzato la procedura espropriativa per l’acquisizione delle aree necessarie (alcune delle quali di proprietà dei ricorrenti), prevedendo altresì la costruzione del marciapiede su di un lato e di una pista ciclabile, larga 2,50 m., sul lato opposto.
L'appello è affidato alla denuncia di quattro rubriche di gravame relative rispettivamente:
___ 1. alla violazione dell'articolo 50, dell'articolo 111 e dell'articolo 87 delle norme di attuazione al PRG ed all'erroneità dell’affermato contrasto tra l'opera pubblica approvata e le previsioni dello strumento urbanistico;
___ 2. alla violazione dell'articolo 111 e dell'articolo 87 delle NTA per l’erronea ed omessa considerazione della peculiare natura del vincolo impresso dallo strumento urbanistico comunale alle fasce di rispetto poste ai lati delle strade da potenziare esterne al centro storico;
___ 3. all’ultrapetizione ed all’erroneità dell’interpretazione del secondo motivo in relazione alla violazione dell'articolo 6 del D.M. n. 557/1999, che non sarebbe mai stata denunciata dai ricorrenti in primo grado;
___ 4. all’erroneità della sentenza, nella parte in cui ha gravato l'amministrazione comunale delle spese di lite, liquidate in € 4.800,00 (quattromilaottocento/00), di cui € 4.000,00 per onorari, € 800,00 per spese e diritti, oltre alla rifusione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ad I.V.A. e C.P.N.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali.
Si sono costituiti in giudizio i controinteressati V M S, M A, M F e M L, i quali:
-- con memoria hanno analiticamente confutato le tesi del ricorrente ed hanno riproposto il terzo motivo assorbito dal TAR;
-- con un’ulteriore nota, nella camera di consiglio cautelare, hanno sottolineato come l'attuazione dell'opera comporterebbe l'eliminazione di numerose piante che superano i sessant'anni di vita.
Con ordinanza assunta in decisione alla camera di consiglio del 28 giugno 2011, la Sezione ha accolto l'istanza di sospensione cautelare della decisione impugnata.
Si è costituito in giudizio con un nuovo difensore per il signor M L, il quale, con ulteriore memoria, ha confutato le argomentazioni di parte appellante, assumendo che:
-- il vincolo ablatorio sarebbe stato coincidente con la totalità e la profondità della fascia di rispetto così come individuata dall’articolo 111 delle N.T.A.;
-- nel caso in esame il vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto stradale non avrebbe avuto un contenuto espropriativo, ma unicamente natura conformativa;
-- in conseguenza, la pianificazione non avrebbe previsto alcun vincolo specificamente preordinato all'esproprio, per cui la procedura relativa sarebbe stata priva del necessario presupposto giuridico;
-- l'articolo 6, 4º comma del D.M. n. 557/1999 vieterebbe la realizzazione di piste ciclabili a doppio senso di marcia in corsie ubicate entrambe sullo stesso lato della piattaforma stradale, in quanto il doppio senso di marcia a lato sarebbe intrinsecamente pericoloso.
Con ulteriori memorie difensive e con le relative repliche le parti hanno sostanzialmente ripetuto le stesse contrapposte argomentazioni.
Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
___1. § Per ragioni di economia espositiva possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi di gravame.
___1. §.1. Con il primo motivo l'amministrazione comunale appellante assume l'erroneità dell'interpretazione degli articoli 111 e 50 delle N.T.A. dello strumento urbanistico comunale: la relativa cartografia avrebbe operato descrizioni dettagliate esclusivamente per la categoria della c.d. “viabilità storica”, cioè quella relativa " alle aree di antico insediamento di interesse culturale ed ambientale " classificate in categoria A “Centro storico”, ai sensi del D.M. 1144/1968. L’articolo 50 delle N.T.A. non esplicherebbe dunque alcun effetto all'esterno del centro storico ed in particolare alla via Dolomiti, la quale -- non essendo ricompresa nel centro storic -- sarebbe invece soggetta alle previsioni dell'articolo 111 e dell'articolo 87, comma 2.6 delle N.T.A..
Al di fuori dei centri storici, quindi, la disciplina di cui all'articolo 111 individuerebbe puntualmente la rete viabilistica da potenziare mediante l’apposizione sulla cartografia di una linea tratteggiata in corrispondenza del sedime degli assi viari esistenti. L'esatta individuazione delle dimensioni delle vie da potenziare era, perciò strettamente vincolata ai valori massimi e minimi previsti dal paragrafo 2. 3 dell’articolo 87.
Il P.R.G. aveva precisato i tracciati delle strade di potenziamento di progetto, che restavano vincolati all'interno delle aree interessate dalle fasce di rispetto stradale di cui all'articolo 111 e 112 delle N.T.A..
Inoltre l'art. 111 non solo avrebbe ricompreso anche le piste ciclabili tra le funzioni compatibili nelle fasce di rispetto, ma soprattutto avrebbe demandato la loro configurazione in dettaglio al livello di progetto definitivo o