Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2011-04-13, n. 201101444

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2011-04-13, n. 201101444
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201101444
Data del deposito : 13 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01086/2011 AFFARE

Numero 01444/2011 e data 13/04/2011

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 marzo 2011


NUMERO AFFARE 01086/2011

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Schema di regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota n. 168/11/UL/P-32.33, in data 10 marzo 2011, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Paolo De Ioanna.



Premesso.

1. Lo schema di regolamento in esame reca la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio; la relazione istruttoria spiega che l’obiettivo del testo è quello di definire la cornice normativa per rendere operativa la semplificazione, assegnata quale obiettivo alla fonte secondaria dall’art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Lo schema, chiarisce la relazione istruttoria, si inserisce in un quadro normativo piuttosto complesso.

Infatti, la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi è contenuta in un regolamento di semplificazione adottato con d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Successivamente la materia è stata, in parte, rilegificata, con l’articolo 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”. Il comma 7 dell’articolo 16 rimette, in ogni caso, ad un successivo regolamento le disposizioni attuative e di dettaglio sul procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

In questo contesto si è inserita la disciplina generale della segnalazione certificata di inizio attività, ( cd. SCIA), dettata dall’articolo 19 della legge 241 del 1990, come novellato dall’articolo 49, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale disposizione di carattere generale ricomprende, nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi. Tutta la disciplina vigente in materia – per tutti i destinatari della stessa (imprese, grandi e piccole, privati) – deve essere, pertanto, raccordata con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività. Si tratta, riferisce l’Amministrazione proponente, di coniugare l’esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, quale funzione di preminente interesse pubblico.

Lo schema di regolamento in esame intende dunque conseguire sia l’obiettivo di semplificazione proprio dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella 30 luglio 2010, n. 122, sia quello di salvaguardare la specificità dei procedimenti in materia di prevenzione incendi con riguardo ad ogni tipo di attività correlata alla gravità di rischio, alla natura giuridica del soggetto destinatario delle norme e alla dimensione delle stesse attività di impresa.

Inoltre, tutta questa disciplina deve essere raccordata con la normativa in materia di sportello unico per le attività produttive.

Nel quadro innanzi specificato lo schema di regolamento intende conseguire gli obiettivi di semplificazione declinati nel citato art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali obiettivi sono tradotti nei criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato art. 49, comma 4-quater; lo schema quindi vuole ridurre gli adempimenti amministrativi, che gravano sui destinatari della regolazione in oggetto e sostituisce la vigente disciplina in materia, dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

In modo particolare, la relazione istruttoria pone in evidenza che, con specifico riguardo alla misurazione degli oneri, effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione del cd taglia oneri amministrativi di cui all’art.25 del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133 ed in vista dell’obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle piccole e medie imprese (PMI) di almeno il 25% entro il 2012, sono stati stimati oneri in materia di prevenzione incendi pari a circa 1,4 miliardi di euro all’ anno per il comparto della PMI.

2. Lo schema in esame, in attuazione del principio di proporzionalità, distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A B e C, elencate nell' allegato I al regolamento e assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla lettera A, che sono soggette a norme tecniche e che, sulla base delle evidenze statistiche, non sono suscettibili di provocare rischi significativi per la pubblica incolumità, non è più previsto il parere di conformità. I progetti relativi a tali attività sono presentati

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