Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-03, n. 202200008

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-03, n. 202200008
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200008
Data del deposito : 3 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2022

N. 00008/2022REG.PROV.COLL.

N. 06522/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6522 del 2020, proposto da
F L & Figli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Dario Capotorto in Roma, via Emilia, n. 88;



contro

Comune di Mezzocorona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. per la Provincia autonoma di Trento n. 162/2019.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mezzocorona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2021 il Cons. G L e udita l’avvocato Carlin Monica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 – Parte appellante riferisce che: - dal 1945 la famiglia Furlan si occupa di produzione e commercializzazione di legno e di combustibili solidi per il riscaldamento; - la perdurante difficoltà (che sarebbe ben nota all’amministrazione comunale) di reperire spazi necessari all’attività aziendale in prossimità della località Pineta, ha costretto l’impresa a utilizzare lo spazio pubblico antistante la sua proprietà come deposito del legname; - in data 11.12.2017 le è stata notificata l’ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi con cui è stata ingiunta, per quanto di rilievo nel presente giudizio, “ la rimozione delle seguenti opere abusive realizzate in pp.eed 836, 837 e 838 C.C. Mezzocorona e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi: 1.CORPO “A”: tettoia realizzata con travi e pilasti in legno e copertura in lamiera di dimensioni pari a circa ml 10,00 x 23,10 x 2,85 (h min), 3,60 (h max); 2.CORPO “C”: setti in c.a. con sopralzo in legno che costituiscono delle vasche di dimensioni complessive pari a circa ml 22,35 x 12,00 x 4 ”.

2 - L’appellante ha presentato istanza di annullamento parziale in autotutela della predetta ordinanza, prospettando che i manufatti dovessero ritenersi rientranti negli interventi di attività di edilizia libera di cui all’art. 78 della L.P. 15/2015, peraltro ammissibili in zona “Bosco” in quanto aventi funzione produttiva rivolta proprio allo sviluppo della filiera foresta-legno.

L’amministrazione non ha accolto tale istanza.

3 – L’appellante ha quindi proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo l’erronea qualificazione dei manufatti quali volumi edilizi abusivi anziché come “costruzione accessoria” ai sensi dell’art. 3 c. 4 lett. b del Decreto del Presidente della Provincia di Trento 19 maggio 2017, n. 8-61/leg. e/o come “fabbricato rurale minore” ai sensi dell’Appendice, Prospetto n. 2 delle NTA del PRG del Comune di Mezzocorona e la mancata qualificazione degli interventi edilizi contestati come “attività edilizia libera” ai sensi dell’art. 78 della L.P.15/2015, analogamente a quanto previsto per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 dello stesso articolo di legge; l’appellante ha inoltre dedotto la violazione del principio di legittimo affidamento, in ragione della presenza ultraventennale dei fabbricati di cui l’amministrazione appellata aveva ordinato e ingiunto la demolizione.

4 – A seguito dell’opposizione del Comune, il ricorso è stato trasposto innanzi al TRGA per la provincia di Trento che, con la sentenza n. 162/2019, lo ha respinto.

5 – La società ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.

All’udienza del 9 dicembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

5.1 – Proceduralmente, deve essere disattesa l’istanza di rinvio della trattazione della causa richiesta dall’appellante durante l’udienza, non sussistendone i

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