Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-05-23, n. 202204070

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-05-23, n. 202204070
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204070
Data del deposito : 23 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2022

N. 04070/2022REG.PROV.COLL.

N. 01150/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2022, proposto da M R P, M F E, M F C, F I, A A, M N, V N, G D C, D D G, M C, A C M, V M, Carmela D'Ambrosi, M N, L B, S T, A C, T I, A A, D G, Marcella D'Auria, T R, R C, C B, S M, G I, F C, M T, A L M, R P, S P, A P, L P, rappresentati e difesi dall'avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Istruzione - Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli, non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. n. 57/2022, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 il Cons. S Z e uditi per le parti gli avvocati M D per la parte appellante. Nessuno è comparso per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il gravame in epigrafe gli appellanti chiedono la riforma della sentenza appellata che ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario.

2. A tal proposito espongono di essere stati inseriti, con riserva ai sensi dell’art.7 co. 4 lett. e) dell’O.M. n.60 del 2020, nella graduatoria di I° fascia delle c.d. GPS ADSS/ADMM per l’ambito territoriale di Napoli per l’a.s.2020/2021, ai fini del conferimento dei contratti a tempo determinato in attesa di riconoscimento del titolo da parte del Ministero Istruzione e di essere inclusi tra i destinatari di proposta di contratto a tempo determinato, approvato con decreto prot n° 1578 del 6 settembre 2021;

- ciò nonostante sono stati esclusi dalle graduatorie provinciali con decreto dell’USR Campania-Ambito Territoriale di Napoli n° 0017797 del 24 settembre 2021 - subendo alcuni anche la risoluzione unilaterale del contratto già sottoscritto – ricorrendo nei loro confronti le fattispecie di cui alle note prot. 20446 del 14.07.2021 e prot. 25348 del 17.08.2021 del Ministero Istruzione;

- proponevano ricorso, chiedendo al contempo la reintegrazione nelle Graduatorie per l'anno Scolastico 2021/2022 e l’annullamento dei decreti dei Dirigenti scolastici che avevano disposto la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro;

- nel gravame rappresentavano che l’art 7 co. 4 lett. e) dell’OM 60 del 2020 garantisce al docente l’inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali, in attesa del decreto di riconoscimento di competenza del Ministero dell’Istruzione;

- impugnavano altresì quali atti presupposti, con valenza generale le suddette note protocollo MUR nr. 25348 del 17 agosto 2021 e n. 20446 del 14.07.2021 lamentando il difetto di competenza del MUR a deliberare in merito, così come dello stesso USR Campania At Napoli.

- La sentenza appellata declinava la giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario.

3. Tanto premesso gli istanti deducono i seguenti vizi avverso il provvedimento impugnato: a) erroneità e contraddittorietà della sentenza appellata nella parte in cui nel ricostruire la vicenda con riferimento agli atti presupposti omette di considerare come il potere di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero e’ attribuito esclusivamente al MUR e non all’ USR-AT di Napoli, privo di qualsiasi potere autoritativo di tipo “meccanico” tenuto conto delle sentenze del Consiglio di stato n°6230/2021 e n°6349/2021;
b) violazione del criterio del petitum sostanziale;
c) violazione ed errata interpretazione del D.M. n.51 del 2021;
d) erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata per violazione della corrispondenza fra chiesto e pronunciato dal momento che i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del decreto di esclusione della AT di Napoli ma non l’annullamento del depennamento dalla graduatoria provinciale mai menzionata nel decreto di esclusione n°17797/2021 della USR Campania.

4. Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio.

DIRITTO

5. La sentenza di primo grado è condivisa dal Collegio, sulla base di due profili argomentativi che conducono entrambi ad individuare come la pretesa esercitata sia riferibile ad un supposto diritto soggettivo e, dunque, a confermare l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione.

5.1 Sotto il primo dei due profili basti osservare che gli appellanti contestano di avere subito un’indebita esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze temporanee presso le scuole della regione Campania e pretendono di essere re-inseriti in dette liste. Ciò significa che fanno valere un diritto che, a stare alla loro ricostruzione è stato indebitamente compresso dal provvedimento impugnato in via principale. Sin dal primo grado– contestando l’illegittimità dell’esclusione – hanno chiesto accertarsi il loro diritto ad essere inseriti e/o, il che è lo stesso, re-inseriti in dette graduatorie.

La ricostruzione è estratta dalla loro prospettazione e conduce ad individuare il petitum sostanziale della controversia in un diritto soggettivo, confermando che la controversia va devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Si consideri sotto questo aspetto, la consolidata posizione delle Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione: “ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.” (così Cassazione civile sez. un., ud. 25 febbraio 2020, dep. 23 aprile 2020), n.8098).

5.2. Vi è un altro argomento che conduce al medesimo risultato. Col ricorso di primo grado gli appellanti hanno impugnato il decreto della USR Campania-Ambito Territoriale di Napoli n. 17797 del 24 settembre 2021. Sennonché con esso l’Ufficio Scolastico regionale si è limitato a prendere atto che, in ragione dei titoli da loro indicati, tutti gli appellanti avrebbero dovuto essere cancellati dalle rispettive Graduatorie Provinciali per le Supplenze temporanee, (rectius: non avevano più alcun diritto a rimanervi) ai sensi ed in conseguenza di quanto statuito nelle note prot. 20446 del 14.07.2021 e prot. 25348 del 17.08.2021 del Ministero dell’Istruzione. Dunque la radice della relativa deliberazione, l’effetto costitutivo risiedeva in queste ultime e non nella loro pedissequa attuazione da parte dell’Ufficio regionale.

Con le note di cui sopra infatti il Ministero ha sciolto le riserve, scrutinando le ammissioni temporanee e raggruppando per tipologie quelle che riteneva di non confermare. Perciò è solo con esse che é stato esercitato il potere discrezionale, per contro l’atto dell’ufficio regionale impugnato in via principale dagli appellanti, si è limitato ad individuare quali, fra gli ammessi nel distretto di sua competenza, rientrassero nei casi da escludere, che erano stati pre-definiti con l’atto valutativo a monte, per di più, in alcuni casi, caducando un rapporto contrattuale già in corso.

Pertanto, sono corrette entrambe le deduzioni contenute nella sentenza appellata perché l’atto impugnato era meramente attuativo e vincolato - la vera e propria valutazione discrezionale era già intervenuta precedentemente – ed inoltre perché in quanto atto vincolato, quest’ultimo non aveva autonoma capacità degradatoria del preteso diritto, che, a tutto voler concedere, aveva subìto un declassamento ad interesse legittimo al momento della valutazione tecnico-discrezionale esperita a monte dal Ministero. E poiché i vizi che la parte lamenta avverso il decreto dell’Ufficio regionale sono tutti riferiti a quest’ultimo, è evidente che, anche in questa prospettiva, la pretesa che la parte mostra di voler azionare è ancora una volta quella che fa capo al suo prospettato diritto soggettivo all’inserimento in graduatoria. Anche per questa via si conferma che l’oggetto della controversia è funzionalmente devoluto alla cognizione del giudice ordinario.

5.3. Né è sostenibile, che nel ricorso di primo grado, gravando i cd. “atti presupposti”, gli appellanti, all’epoca ricorrenti, abbiano esteso l’impugnativa alle suddette note del Ministero dell’Istruzione rispettivamente del 14 luglio e del 17 agosto del 2021. A parte che questo avrebbe imposto una diversa valutazione della competenza territoriale del giudice, a leggere il gravame introduttivo è evidente che i genericamente indicati “atti presupposti” non sono da loro censurati per vizi propri, ma vengono invocati – soprattutto con il terzo mezzo di gravame del ricorso di primo grado – solo quali parametri su cui basare la denuncia di ulteriori vizi esistenti nel decreto regionale, vero ed unico oggetto di impugnazione.

In definitiva per il tramite di tutti i motivi di ricorso la parte ha sempre contestato l’illegittima esclusione dalle graduatorie, confermando ancora una volta quanto appena osservato in ordine a quale sia la pretesa azionata.

6. L’appello va rigettato e, per l’effetto, confermata la sentenza di primo grado. La natura della controversia rappresenta un giustificato motivo per compensare le spese di giudizio,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi