Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-08-05, n. 202001389
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Testo completo
Numero 01389/2020 e data 05/08/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 aprile 2020 e del 17 giugno 2020
NUMERO AFFARE 00325/2019
OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione generale personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, avverso mancato conferimento della qualifica di luogotenente carica speciale.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 53453 del 17 gennaio 2019, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere G R;
Premesso
Con il ricorso in esame, il ricorrente (qualifica di “Luogotenente”) impugna il provvedimento di esclusione dall'aliquota straordinaria di avanzamento per il conferimento della qualifica di "Luogotenente Carica speciale" in quota 30/9/2017, adottato dalla Commissione di valutazione e avanzamento nel verbale del 24/10/2017.
Il giudizio è stato espresso “visto il parere sfavorevole dell'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 271 del 28/7/1989".
Riferisce in punto di fatto che dal mese di aprile 2005 presta servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania. Con decorrenza 1 gennaio 2007 gli è stata conferita la qualifica ministeriale di Maresciallo Aiutante s. Ufficiale di P.S. "Luogotenente"(massima espressione del ruolo ispettori, già sottufficiali).
Il giorno 1 luglio 2016, previa istanza del 4 maggio 2016, diretta al Comando della Legione Carabinieri Sicilia di Palermo, corredata di tutta la documentazione prevista, gli è stata concessa una licenza straordinaria per congedo straordinario retribuito della durata di gg. 730, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 nr. 151, essendo genitore convivente di figlio portatore di handicap in stato di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104 del 1992.
In data 2 novembre 2017 ha appreso che era stata ufficializzata la posizione amministrativa relativa al conferimento della qualifica di "CARICA SPECIALE" ai Luogotenenti dei Carabinieri con decreto dirigenziale MD GMIL2017 0585414, datato 26 ottobre 2017, che lo stesso, nonostante in possesso di tutti i requisiti previsti dal vigente ordinamento, non era compreso in tale elenco.
A seguito di accesso agli atti, il giorno 11 dicembre 2017 ha ottenuto la documentazione dalla quale ha appreso che era stato valutato sfavorevolmente atteso il parere contrario adottato sia del Procuratore della Repubblica che dal Procuratore Generale della Repubblica con parere espresso ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs n. 271/1989.
Impugna l’avversato provvedimento per i seguenti vizi-motivi.
1.Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001, violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 3 della legge 104 del 5 febbraio 1992, eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.
1.1.L’assunto posto a base del parere sfavorevole adottato dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale e fatto proprio dall'Arma ("le frequenti assenze dal servizio non consentono di valutare positivamente l'operato del sottufficiale") è illegittimo.
Il ricorrente non si è assentato “con frequenza” bensì si è trovato in una posizione giuridica ben diversa: egli era collocato in licenza straordinaria per congedo retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 essendo genitore di un figlio portatore di handicap in stato di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/1992. Una situazione soggettiva di assoluta legittimità non può essere considerata, dunque, “assenza frequente”.
La Commissione di valutazione e avanzamento, nel prendere atto dei pareri resi dal Procuratore e dal Procuratore Generale, non poteva non sapere che il militare non era affatto assente per motivi arbitrari per cui avrebbe dovuto discostarsi dai pareri motivando in merito.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 15, del d.lgs. n. 271 del 27 luglio 1989, eccesso di potere.
2.1.La norma in rubrica, invocata dalla Commissione di valutazione e avanzamento per escludere il ricorrente dalla attribuzione della qualifica carica speciale, non poteva essere applicata nella fattispecie, poiché nell'ipotesi di cui si tratta “non può parlarsi di promozione bensì solo ed esclusivamente dell'attribuzione di una qualifica”. La conseguenza di quanto sopra è “che ai fini dell'attribuzione della qualifica non era necessario alcun parere rilasciato ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. 271 del 1989”.
3.Violazione e falsa applicazione dell'art. 2253-bis e art. 2253-ter del codice dell'ordinamento militare approvato con decreto legislativo 15/3/2010 n. 66 e sue modifiche e integrazioni; violazione e