Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-12-02, n. 202409609
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Testo completo
Pubblicato il 02/12/2024
N. 09609/2024REG.PROV.COLL.
N. 04472/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4472 del 2023, proposto da
Comune di Marnate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato J B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Associazione Pro Loco Marnate, Sport Più S.P.D. a r.l., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia n. 485 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il Cons. Elena Quadri;
Preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte dell'avv. Brigandì;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’associazione Pro Loco Marnate ha impugnato la determinazione del servizio pubblica istruzione e cultura, sport e tempo libero del comune di Marnate n. 34 del 13 luglio 2022 con cui si procede ad affidamento diretto della gestione del centro sportivo comunale di via San Carlo richiedendo offerta a Sport Più, nonché tutti gli atti ad essa preordinati, presupposti e connessi, ivi inclusa la determinazione sulla qualificazione dell’impianto come privo di rilevanza economica, ove da ultimo assunta a preteso presupposto dell’affidamento diretto della gestione del medesimo.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sul ricorso, condannando il Comune alle spese di lite per il principio di soccombenza virtuale, con sentenza n. 485 del 2023, appellata dal Comune per i seguenti motivi di diritto:
I) error in iudicando ; erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità formulate dal comune di Marnate; violazione e omessa applicazione degli artt. 35 e 64 c.p.a.; travisamento dei fatti di causa;
II) error in iudicando ; erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile il ricorso dell’associazione Pro Loco nonostante le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità formulate dal comune di Marnate; violazione e omessa applicazione degli artt. 35 e 64 c.p.a.; travisamento dei fatti di causa; omessa pronuncia; riproposizione ex art. 101 comma 2 c.p.a.;
II) error in iudicando ; erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la determina n. 52/2022 costituisse annullamento in autotutela per ragioni coincidenti con quelle dedotte dal ricorrente; violazione dell’art. 34 c.p.a. e omessa applicazione degli artt. 35 e 64 c.p.a.; travisamento dei fatti di causa;
IV) error in iudicando ; erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondate le censure articolate con il ricorso di primo grado; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 64 e 88 c.p.a.; travisamento dei fatti di causa; ingiustizia della pronuncia.
Successivamente il Comune ha depositato una memoria a sostegno delle proprie conclusioni.
All’udienza pubblica del 21 novembre 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto dal comune di Marnate per la riforma della sentenza del Tar Lombardia n. 485 del 2023 che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando il Comune alle spese del giudizio di primo grado, sul ricorso dell’Associazione Pro Loco Marnate per l’annullamento della determinazione del servizio pubblica istruzione e cultura, sport e tempo libero del comune di Marnate n. 34 del 13 luglio 2022 con cui si procede ad affidamento diretto della gestione del centro sportivo comunale di via San Carlo richiedendo offerta a Sport Più, nonché di tutti gli atti ad essa preordinati, presupposti e connessi, ivi inclusa la determinazione sulla qualificazione dell’impianto come privo di rilevanza economica, ove da ultimo assunta a preteso presupposto dell’affidamento diretto della gestione del medesimo.
Deve premettersi che il Comune appellante è proprietario del centro sportivo sito in via San Carlo e costituito da fabbricati e terreni adibiti a campi da gioco (tennis e calcio).
All’esito della procedura competitiva esperita nell’anno 2015, l’Ente locale affidava all’associazione Pro Loco Marnate la gestione del centro sportivo “ in concessione per il periodo compreso tra il 1/03/2015 ed il 28/02/2021 (6 anni), con possibilità di rinnovo, per ulteriori sei anni alle medesime condizioni con specifico atto espresso ”.
La scadenza naturale della concessione (28 febbraio 2021) veniva via via prorogata, dapprima al 31 agosto 2021 (con determinazione del 16 febbraio 2021, n. 6), successivamente al 30 novembre 2021 (con determinazione del 31 agosto 2021, n. 38) e infine al 31 maggio 2022 (con determinazione del 30 novembre 2021, n. 56).
La proroga della concessione si rendeva necessaria per garantire la continuità del servizio nelle more della nuova procedura di affidamento, non essendo ravvisabili gli estremi di opportunità e convenienza per disporre un rinnovo della concessione per altri sei anni.
In particolare, con nota del 26 ottobre 2021 il Sindaco e gli Assessori rappresentavano che: “ l’Amministrazione ritiene non sussistano le condizioni di convenienza e opportunità per concedere il rinnovo dell’affidamento ” in quanto “ la convenzione in essere contiene impegni ed oneri a carico del