Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-05-23, n. 202305078

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-05-23, n. 202305078
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305078
Data del deposito : 23 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2023

N. 05078/2023REG.PROV.COLL.

N. 00982/2019 REG.RIC.

N. 00984/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 982 del 2019, proposto da:
G P B, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Cesena, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



sul ricorso numero di registro generale 984 del 2019, proposto da:
G P B, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Cesena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma:

A) Quanto al ricorso n. 982 del 2019 :

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (sezione Prima) n. 00568/2018, resa tra le parti;

B) Quanto al ricorso n. 984 del 2019 :

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (sezione Prima) n. 00569/2018, resa tra le parti.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione nei due giudizi in epigrafe del Comune di Cesena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 il Consigliere Lorenzo Cordì e udito, per parte appellante, l’avvocato S S;

Lette le conclusioni rassegnate dalle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

A. Il ricorso in appello R.G. n. 982/2019 .

1. Il sig. B ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 568/2018 con la quale il T.A.R. per l’Emilia Romagna – sede di Bologna ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’ordinanza del 9.4.2013, con cui il Comune di Cesena aveva ordinato la demolizione di opere edilizie abusive eseguite in via Bolognesi (foglio 257 mappali 785, 176 e 178).

2. In punto di fatto l’appellante ha esposto di essere stato, dal 15.11.2011, usufruttuario dell’immobile oggetto del provvedimento sanzionatorio, mentre la sig.ra Ulrike Schneider (anch’essa ricorrente in primo grado) era stata nuda proprietaria. Inoltre, l’appellante ha evidenziato come il provvedimento comunale avesse riguardato abusi realizzati prima dell’acquisto del diritto di usufrutto, accertati dal Corpo Forestale dello Stato in data 30.11.2011. In particolare, Il Comune aveva contestato l’abusività delle seguenti opere:

A ) Edificio di civile abitazione, oggetto di intervento edilizio qualificabile come demolizione e ricostruzione con ampliamento e sopraelevazione (per tale immobile il Comune aveva contestato le seguenti violazioni:

i ) mancanza di autorizzazione paesaggistica, necessaria in quanto l’immobile ricade nella fascia di tutela dei 150 metri dal Rio Casalbono;

ii ) aumento dei volumi preesistenti dovuti alla sopraelevazione e all'ampliamento;

iii ) mancanza di permesso di costruire in violazione delle previsioni di cui all’art. 7 delle N.T.A. del P.R.G. e di cui all’art. 28 del codice della strada;

iv ) mancanza di autorizzazione/deposito sismico;

v ) violazione dell’altezza minima con riferimento al bagno soppalcato;

vi ) aumento della superficie utile lorda derivante dalla realizzazione del piano soppalcato);

B ) Edificio di servizio (per tale manufatto il Comune aveva contestato:

i ) mancanza di s.c.i.a. e di autorizzazione paesaggistica;

ii ) contrarietà del cambio di destinazione d’uso alle previsioni di cui all’art. 78 delle N.T.A. del P.R.G. e di cui all’allegato C al regolamento edilizio comunale;

iii ) mancanza di permesso di costruire e di autorizzazione sismica per la realizzazione del portico);

B1 ) manufatto 2 per 3 (c.d. serra) (per tale opera il Comune aveva contestato la mancanza di permesso di costruire);

C/D ) Pergolato/muro di contenimento di metri 19,20/sbancamento (per tali opere il Comune aveva contestato la mancanza di permesso di costruire);

E ) Manufatto 1 (container) (per tale opera il Comune aveva contestato la mancanza di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire);

F ) Manufatto 2 (tettoia e pergolato) (per tali opere il Comune aveva contestato la mancanza di permesso di costruire e di autorizzazione sismica).

3. Avverso tale provvedimento i sig.ri B e Schneider hanno proposto ricorso dinanzi al T.A.R. per l’Emilia Romagna, affidato a nove motivi:

i ) con il primo hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento in quanto non responsabili della realizzazione degli abusi;

ii ) con il secondo hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui aveva ordinato all’usufruttuario di rimuovere le opere, ritenendolo responsabile della realizzazione degli abusi;

iii ) con il terzo hanno dedotto l’illegittimità dell’ordinanza in quanto non notificata al responsabile dell’abuso;

iv ) con il quarto hanno dedotto l’illegittimità dell’ordinanza nella parte relativa al mancato rispetto della fascia di rispetto e alla mancanza di autorizzazione paesaggistica degli edifici A, B, e E, evidenziando come il Comune avesse preso in considerazione la “ lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con la sponda o piede dell’argine del corso d’acqua ”, mentre sarebbe stato necessario tener conto dell’andamento del terreno posto in pendio, anche in ragione della forte pendenza tra gli edifici e il fiume;

v ) con il quinto hanno dedotto l’illegittimità dell’ordine di demolizione nella parte in cui aveva contestato la violazione della previsione di cui all’art. 8 della L.r. dell’Emilia Romagna n. 31/2022 per gli edifici B (edificio di servizio) e C/D (pergolato/muro di contenimento/sbancamento), suscettibili della sola sanzione pecuniaria;

vi ) con il sesto hanno dedotto l’illegittimità dell’ordine di demolizione relativamente alla realizzazione del portico dell’edificio di servizio B, all’edificio B1 (serra), alla struttura E (container), e alle opere F (tettoia e pergolato), in quanto interventi di carattere meramente pertinenziale;

vii ) con il settimo hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento nella parte relativa al manufatto E, in quanto già rimosso;

viii ) con l’ottavo hanno dedotto l’inutilizzabilità della sanzione edilizia per la contestazione relativa alla violazione della normativa antisismica in relazione agli edifici A, B e F;

ix ) con il nono hanno dedotto la non necessità di titolo per il fabbricato A e per il fabbricato B, in quanto realizzati prima del 1967, come da dichiarazione di parte venditrice; inoltre, hanno dedotto l’impossibilità di adottare la sanzione demolitoria stante il lungo tempo trascorso e la mancanza di una motivazione in ordine all’attualità dell’interesse pubblico ad una simile misura.

4. Il T.A.R. per l’Emilia Romagna ha respinto il ricorso osservando, in primo luogo, che:

i ) era stata respinta l'istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata in data 3.10.2013 e limitata ai soli due edifici contraddistinti con le lettere A e B;

ii ) l’edificio B e il porticato in legno realizzato in adiacenza dello stesso sul lato nord erano stati parzialmente demoliti; erano, però, ancora presenti parti della struttura originaria (i pilastri laterali e una trave centrale); inoltre, era stato ripristinato l’uso agricolo;

iii ) il manufatto ad uso terra di cui al punto B era stato demolito;

iv ) il manufatto 1 di cui al punto E era stato rimosso;

v ) il manufatto 2, la tettoia ed il pergolato di cui al punto F dell'ordinanza erano stati demoliti.

4.1. Operate tali precisazioni il T.A.R. ha respinto il ricorso osservando che:

i ) l’ordinanza era stata legittimamente comunicata al nudo proprietario e all’usufruttuario stante il carattere reale della misura e considerata la previsione di cu all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;

ii ) la parte non aveva provato concretamente che la distanza fosse superiore a 150 metri mentre il comune di Cesena aveva allegato la documentazione cartografica da cui si aveva desunto che i manufatti si trovassero a meno di 150 metri dal rio Casalbono; inoltre, la fascia di rispetto ambientale non doveva essere misurata seguendo l’orografia del terreno atteso che il diverso criterio comunale era coerente “ con la tutela del connesso vincolo paesaggistico che attiene alla percezione visiva del paesaggio che viene percepito dall'occhio umano sulla base di segmenti di linea retta che collegano l'osservatore alla porzione di paesaggio tutelata ”; in ultimo, si era trattato “ di un criterio il più possibile oggettivo di misurazione, maggiormente idoneo ad evitare contestazioni ”, e, “ in quanto tale, a soddisfare maggiormente le esigenze poste a base del vincolo ”;

iii ) i manufatti di cui alle lettere B (edificio di servizio), C/D (pergolato, muro di contenimento/sbancamento) erano stati, correttamente, inseriti nell’ordinanza di demolizione dovendosi provvedere ad una valutazione unitaria e non atomistica degli abusi;

iv ) era priva di interesse la

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