Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-29, n. 202211699

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-29, n. 202211699
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211699
Data del deposito : 29 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2022

N. 11699/2022REG.PROV.COLL.

N. 01387/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2018, proposto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza per l’archeologia, le belle Arti e il paesaggio delle Province di Brindisi Lecce e Taranto, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Impresa -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio n. 22;

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 28 ottobre 2022 il Cons. R S e udito l’avvocato R R per la parte appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - La Società appellata gestisce uno stabilimento balneare in Otranto, località Alimini (denominato -OMISSIS-) e, con istanza del 29 luglio 2014, ha richiesto il rilascio della autorizzazione paesaggistica volta ad ottenere il mantenimento annuale delle strutture già in essere e l’autorizzazione per la realizzazione di piccole opere (una passerella, bagni, docce), dotate di autonoma utilizzabilità rispetto al servizio di balneazione vero e proprio.

2 - Il funzionario responsabile del Comune di Otranto, a seguito del parere istruttorio favorevole sotto l’aspetto urbanistico edilizio del 30 settembre 2014, ha acquisito anche il parere favorevole della locale Commissione per il paesaggio (n. 187 del 30 settembre 2014) ed ha inviato alla Soprintendenza belle arti e paesaggio – in allegato alla nota n. 11061 del 23 ottobre 2014 – sia la propria proposta di autorizzazione paesaggistica, sia la « attestazione di conformità dell’intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia ».

3 - Con atto n. 12685 del 19 ottobre 2015, la Soprintendenza ha espresso un parere interlocutorio e solo parzialmente favorevole, rilevando che: “a ) Il mantenimento annuale delle strutture non permanenti: - comporterebbe la trasformazione dei manufatti precari a carattere stagionale in manufatti che, pur avendo requisiti di reversibilità, occuperebbero in maniera continuativa la fascia costiera, con la conseguente alterazione prolungata nel tempo del contesto paesaggistico interessato e l’artificializzazione del sistema naturale;
- configurerebbe i manufatti quale ingombro, fisico e visivo, “stabilmente” avulso dal contesto paesaggistico interessato che produrrebbe l’alterazione “permanente” delle visuali dall’arenile e dal mare verso le dune e la pineta e delle visuali dalla pineta verso il mare, riducendo consistentemente la percezione dei caratteri naturali e la godibilità panoramica dei luoghi;
- non consentirebbe il ricostituirsi dei fattori naturali (dune e vegetazione autoctona) durante il periodo invernale in cui l’area non è interessata da frequentazione massiccia, condizione che potenzialmente costituisce fattore di rischio per la progressiva erosione costiera in atto. b) La realizzazione della passerella aerea in legno di collegamento tra le due terrazze a livello e della struttura ombreggiante configurerebbe un ingombro visivo per la godibilità panoramica da e verso il mare. c) Dovrà essere rimosso il cancello che precluderebbe il libero accesso all’arenile”.

4 - Di conseguenza, con il provvedimento n. 30 del 23 marzo 2017, il Comune di Otranto, nonostante le relazioni favorevoli della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, della Commissione locale del Paesaggio e dell’Ufficio Tecnico, in ragione del predetto parere negativo della Soprintendenza, ha emanato un provvedimento di autorizzazione paesaggistica parziale configurante, in sostanza, un diniego dell’autorizzazione paesaggistica richiesta.

5 - Pertanto, la Società appellante ha impugnato innanzi al TAR per la Puglia, sede di Lecce, il parere della Soprintendenza n. 12685 del 19 ottobre 2015 e l’autorizzazione parziale rilasciata dal Comune di Otranto in data 23 marzo 2017, n. 30,

6 - Il TAR, con l’appellata sentenza n. -OMISSIS-, ha accolto il ricorso, affermando che «L’art. 8 della

LR

Puglia n. 17 del 2015 prevede espressamente che le opere di facile amovibilità finalizzate all’esercizio dell’attività balneare possono essere mantenute per l’intero anno solare e questo Tribunale, con un orientamento che l’odierno collegio non ha motivo di disattendere, ha già evidenziato che neppure le disposizioni del nuovo PPTR contengono previsioni che impongono l’onere generale per gli esercenti degli stabilimenti balneari di rimuovere annualmente tutti i manufatti (Tar Lecce, sentenza n. 560 del 2016), sicché deve ritenersi che laddove gli Enti competenti intendano determinarsi in tal senso, occorre che la loro determinazione sia supportata da specifiche ragioni di protezione dell’ambiente diverse ed ulteriori rispetto a quelle ritenute compatibili con l’esistenza dell’impianto nel periodo balneare (Consiglio di Stato, sentenza n. 1936 del 2016), espressamente menzionate nei provvedimenti autorizzativi;
Nel provvedimento impugnato, la Soprintendenza non ha esposto puntuali e concrete ragioni connesse all’esigenza di rimuovere la predetta struttura durante il periodo invernale, tanto più ove si consideri che in conseguenza di tali operazioni di smontaggio e successivo rimontaggio – operazioni connotate da una certa invasività – i danni prodotti all’ambiente circostante potrebbero essere maggiori rispetto ai potenziali benefici (

TAR

Lecce, n. 1991/11). Peraltro, la Provincia di Lecce, in sede di valutazione di incidenza ambientale del progetto in questione, aveva rilevato che, con riferimento alla richiesta di mantenimento annuale delle strutture “la tipologia, l’ingombro e le dimensioni di molte strutture autorizzate necessitano di onerose attività di cantiere sia per lo smontaggio che per la successiva reinstallazione delle stesse e che l’intervento non determina ulteriore sottrazione di habitat, in quanto localizzato su ambiti spaziali privi di vegetazione” Analoghe considerazioni devono essere espresse con riferimento all’ulteriore prescrizione riguardante la realizzazione della passerella in legno e della struttura ombreggiante che “per ubicazione e per tipologia di manufatto si configurerebbero quali ulteriori ingombri visivi per la godibilità panoramica da e verso il mare” atteso che , anche in tal caso, non si comprende quale concreta alterazione, rispetto all’esistente, si crei in relazione al contesto paesaggistico con riferimento alla tipologia e dimensione specifica della struttura e all’angolo visuale interessato».

7- La Soprintendenza ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo i motivi di seguito sintetizzati.

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8,

COMMA

5,

DELLA LEGGE N.

17/2015 E DEGLI ART. 11,

COMMA

4,

DELLA

4

LEGGE

17/06

DELLA REGIONE PUGLIA E

45 DELLE N.T.A. DEL P.P.T.R. DELLA REGIONE PUGLIA
”.

Argomenta l’appellante che, in consonanza con propria precedente giurisprudenza, il TAR sarebbe pervenuto all’accoglimento del ricorso di primo grado, riferito alla prescrizione mediante la quale il Comune di Otranto aveva ravvisato la necessità di rimozione dei manufatti utilizzati per lo svolgimento di attività balneare, ribadendo ancora una volta l’illegittimità di una simile prescrizione, benché la normativa di riferimento consentisse (e tuttora consenta) solo la realizzazione di manufatti facilmente rimovibili e ne richieda la rimozione fuori stagione, circostanza che anche in questo caso il Giudice di prime cure avrebbe continuato a negare.

Muovendo dalla disposizione dell’art. 45 del P.T.P.R. pugliese, citato in sentenza, avente ad oggetto “ Prescrizioni per i Territori costieri e i Territori contermini ai laghi ”, l’appellante ricorda che essa prevede testualmente quanto segue: “ 1. Nei territori costieri e contermini ai laghi come definiti all’art. 41, punti 1) e 2), si applicano le seguenti prescrizioni:

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;
a2) mutamenti di destinazione d’uso di edifici esistenti per insediare attività produttive industriali e della grande distribuzione commerciale;
a3) realizzazione di recinzioni che riducano l’accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva e l’apertura di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali;
a4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;
a5) escavazione delle sabbie se non all’interno di un organico progetto di sistemazione ambientale;
a6) realizzazione e ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3;
a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del

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