Consiglio di Stato, sez. III, decreto collegiale 2022-06-06, n. 202204606

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, decreto collegiale 2022-06-06, n. 202204606
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204606
Data del deposito : 6 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2022

N. 03436/2019 REG.RIC.

N. 04606/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03436/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato il presente

DECRETO DI PAGAMENTO

sull’istanza dell’Avv. P S in relazione al procedimento di appello n. 3436/2019 proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti


per la liquidazione

delle competenze spettanti per l’attività difensiva svolta nel procedimento in epigrafe.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

vista l’istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per gratuito patrocinio sopra richiamata;

visti gli atti del fascicolo di causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2022 il Cons. U M e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;


Premesso che:

- con decreto n.-OMISSIS-la competente Commissione ha accolto, in via anticipata e provvisoria, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da -OMISSIS- in relazione al procedimento di appello qui in rilievo;

- con ordinanza n. -OMISSIS-questa Sezione ha respinto l’appello cautelare;

Rilevato che:

- dall’ordinanza suindicata, ancorché di contenuto reiettivo, non si evince un giudizio di manifesta infondatezza della pretesa azionata in giudizio;

- l’investitura della Commissione per il gratuito patrocinio, per come evidenziato nell’articolo 14 delle d.a. al c.p.a, è circoscritta all’adozione di provvedimenti che hanno valenza anticipata e provvisoria, spettando la decisione definitiva al collegio in sede di decisione del ricorso (in tal senso cfr. anche art. 126, comma 3, del citato d.p.r. 115/2002);

- l’articolo 83 comma 3 bis del d.p.r. 115/2002 radica la competenza in capo al giudice che adotta il provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta;

- in ragione di quanto fin qui esposto va confermata la decisione di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento di appello sopra epigrafato;

Visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti e tenuto conto dell’impegno professionale;

Visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;

Considerata la serialità della causa, che fa parte di un gruppo patrocinato dal medesimo difensore, e considerato che per ciascuna causa sono state chieste separate liquidazioni;

Considerato che in relazione alla natura della controversia e all’impegno professionale richiesto, risulta congrua la determinazione della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese per il presente giudizio, in complessivi € 1.000 (mille/00), oltre IVA e CPA come per legge;

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