Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-04-29, n. 201002456
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N. 02456/2010 REG.DEC.
N. 07188/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 7188 del 2007, proposto da:
Ssit S.p.A. in P. e Q. Capog. Mandat. A.T.I., rappresentata e difesa dall'avv. M R, con domicilio eletto presso Paolo Giuseppe Fiorilli in Roma, via Cola di Rienzo 180;A.T.I. - il Parcheggio Scarl;
contro
Comune di Vasto, rappresentato e difeso dagli avv. S G, A M, con domicilio eletto presso S G in Roma, via di Monte Fiore 22;
nei confronti di
Aipa Spa Agenzia Italiana Per Le Pubbliche Amministrazioni società per azioni, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso Maurizio Zoppolato in Roma, via del Mascherino 72;
per la riforma
della sentenza del TAR ABRUZZO - PESCARA n. 00619/2007, resa tra le parti, concernente ASTA PER CONCESSIONE GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il Cons. G M e uditi per le parti gli avvocati Gattamelata e Manzi, per delega dell'avv. Zoppolato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente in primo grado – odierna appellante – ha partecipato ad una gara di appalto per la gestione di parcheggi pubblici nel Comune di Vasto.
La gara è stata aggiudicata alla società controinteressata e l’istante ha impugnato gli atti del procedimento deducendo:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 157 del 1995. Eccesso di potere per travisamento della fattispecie ed errata valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza , logicità e proporzionalità dell’azione amministrativa, lamentando, nella sostanza, l’assunzione di meccanismi di valutazione delle offerte ingiustificati ed irragionevoli poiché riferiti a situazioni del tutto estranee all’oggetto dell’appalto.
Ha poi notificato atto di motivi aggiunti con il quale ha impugnato l’aggiudicazione definitiva, per gli stessi motivi proposti avverso gli atti di gara, avanzati con l’atto introduttivo del gravame.
L’amministrazione e la controinteressata si sono entrambe costituite ed hanno contestato l’ammissibilità del gravame per tardiva notifica dei motivi aggiunti con i quali è stata impugnata l’aggiudicazione definitiva.
Hanno poi contestato nel merito le avverse pretese.
La richiesta di sospensione è stata rigettata in prime cure.
Con la sentenza impugnata il Tar per l’Abruzzo, ha deciso l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, dichiarandola infondata, ritenendo che l’aggiudicazione definitiva, di estremi e contenuto non noti fosse stata già impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio.
Ha poi ritenuto che l’impugnazione del bando, così concepita dalla ricorrente, potesse comunque astrattamente spiegare un effetto caducante sull’aggiudicazione definitiva.
Nel merito in ogni caso il ricorso è stato ritenuto infondato, ritenendo il giudice di prime cure che le attività valutate dal Comune di Vasto, attinenti l’accertamento e la riscossione dei tributi locali non fossero inconferenti rispetto all’oggetto dell’appalto riguardante la gestione di parcheggi, trattandosi di attività di contabilizzazione e riversamento di entrate al Comune, per la quale non era illogico assegnare un punteggio maggiore in relazione all’iscrizione ad albi qualificanti.
Il giudice di primo grado ha poi ritenuto che la società controinteressata essendo presente sia nell’attività di gestione dei parcheggi sia nell’attività di accertamento e riscossione avesse comunque maggiori titoli rispetto alla ricorrente.
In ultimo rilevava la sentenza di primo grado che anche sul piano dell’offerta economica l’offerta della ricorrente era peggiore di quella della controinteressata.
In ordine ai motivi aggiunti essi venivano respinti considerando che la loro portata era sostanzialmente di specificazione dei motivi del ricorso introduttivo già valutati infondati.
Con l’odierno appello si deduce l’erroneità della sentenza per totale omissione di pronuncia in ordine al plesso di censure riguardante la lex specialis in quanto tale.
Si lamenta – in sostanza – l’illegittima concezione di un’offerta economicamente più vantaggiosa nella quale oggetto di valutazione sarebbero le pregresse esperienze professionali e non le qualità intrinseche dell’offerta proposta dai partecipanti ed in sé e per sé considerata.
In definitiva l’appellante sostiene di aver proposto una censura – non valutata in prime cure – volta a contestare l’illegittima commistione operata dalla lex specialis fra requisiti soggettivi e professionali dei singoli concorrenti e requisiti tecnici diretti a connotare la valutazione della specifica prestazione oggetto dell’appalto.
Ritiene che già solo per questo la sentenza sia meritevole di annullamento, richiamando la nota circolare della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche comunitarie del 1 marzo 2007 che ha puntualmente disapprovato e dichiarato l’illegittimità di bandi di gara aventi una simile strutturazione.
Con ulteriori considerazioni del primo motivo di appello si lamenta l’ipervalutazione , nella lex specialis dei requisiti professionali/soggettivi aventi ad oggetto tali attività di accertamento e riscossione dei tributi locali e l’assoluta mancanza di considerazione delle qualificazioni professionali in materia di gestione di parcheggi pubblici.
Si richiama l’art. 20 del Capitolato speciale di oneri che dettaglia le prestazioni inerenti la gestione dei parcheggi ben al di là della mera installazione dei parchimetri.
Si cita l’art. 22 del Capitolato speciale di oneri per evidenziare che all’affidataria spettava solo la funzione di accertamento in materia di violazioni del codice della strada relativa al divieto di sosta e che le contabilizzazioni ed i riversamenti erano previsti con cadenza trimestrale.
Si rileva che le attività di contabilizzazione delle entrate sono inerenti qualsiasi appalto pubblico che preveda un contatto fra l’appaltatore e l’utenza ( ad es. la gestione dei servizi museali ).
In secondo luogo si ritiene che il Tar Abruzzo abbia fatto un’impropria prova di resistenza della valutazione ponderale dei punteggi mentre le censure erano dirette avverso la lex specialis.
In terzo luogo si censura la sentenza per non aver tenuto conto che l’impugnazione era diretta a censurare la previsione di criteri del tutto ultronei rispetto all’oggetto dell’appalto non valutando proprio gli elementi connessi all’appalto in oggetto.
Infine l’appello – per completezza - ripropone sinteticamente le censure già proposte in primo grado che erano state già rappresentate in forma di critica alla sentenza.
Resistono il Comune di Vasto e la società controinteressata.
All’udienza del 15 dicembre 2009 la causa è stata decisa con pubblicazione del dispositivo.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Occorre premettere, per chiarezza espositiva, quanto previsto dal bando di gara che viene investito dalle censure menzionate nella narrativa in fatto.
Con delibera di Giunta municipale n. 332 del 17 marzo 2005 veniva approvato dal Comune resistente il bando per l’aggiudicazione, con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio comunale “per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia di veicoli”, per la durata di anni cinque, con possibilità di proroga o rinnovo nei modi di legge.
L’oggetto dell’appalto, in particolare, atteneva alla gestione complessiva dei parcheggi comunali, e quindi comprensiva della fornitura e posa in opera di parcometri, della stampa e della vendita di tessere magnetiche, dell’attività di controllo del funzionamento dei parcometri, dell’attività di controllo delle aree di parcheggio e di rilevazione delle infrazioni, nonché della riscossione delle tariffe determinate dal Comune ( artt. 16, 20, 24 e 25 del capitolato speciale di oneri ).
Quale requisito per la partecipazione l’avviso di gara prevedeva che fossero ammesse le società che “ hanno in gestione, da almeno due anni rispetto alla data di pubblicazione del presente bando, almeno tre concessioni identiche all’oggetto di cui una gestita in un comune con popolazione residente nell’anno 2005 pari o superiore a 30.000 abitanti;hanno alle proprie dipendenze, quali lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato ( in caso di cooperative si intendono soci d’opera ) almeno 15 unità lavorative ;tale requisito dovrà essere detenuto alla data di pubblicazione del presente bando.”
Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione degli artt. 6, comma 1, lett. b) e 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 157 del 1995.
In tale contesto, alla luce dell’art.11 del capitolato speciale di oneri, si applicava la sommatoria dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella valutazione di qualità ( progetto di ottimizzazione della gestione – caratteristiche qualificanti dei concorrenti ) in rapporto al prezzo cioè all’offerta economica.
La qualità dell’offerta doveva essere valutata sulla base dei seguenti elementi :
Elaborato 1 Carta del servizio ( con punteggio da 0 a 35 ) così suddiviso :
organizzazione e modalità di svolgimento dell’attività ( max 15 punti )
iscrizione ad eventuali albi qualificanti ( max 10 punti )
ausiliari del traffico ( max 2 punti )
caratteristiche professionali del personale ( max 3 punti )
sistemi di qualità e certificazioni ( max 5 punti ).
Elaborato 2 – Caratteristiche qualificanti dei concorrenti ( punteggio da 0 a 20 ) così suddiviso :
Gestioni ove si riscuotono le somme degli enti locali ( max 8 punti )
Comuni in cui si svolge l’attività di accertamento di evasioni in materia di entrate ( max 8 punti )
Valore delle entrate riscosse direttamente dai concorrenti ( max 4 punti ).
Elaborato 3 – Piano dei parcheggi ( punti da 0 a 15).
Il bando in tema di offerta economica imponeva a ciascuno dei concorrenti di indicare la percentuale dell’aggio richiesto e stabiliva l’assegnazione del punteggio in base alla seguente formula :
valore dell’aggio medio offerto dai concorrenti x 30
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aggio richiesto dal singolo concorrente
In primo luogo va rilevato che le censure proposte avverso la sentenza per omessa pronuncia non conducono all’annullamento della pronuncia, ma semplicemente impongono al giudice di appello di espressamente valutarle nel merito.
E’ ius receptum nella giurisprudenza del Consiglio di Stato il principio per il quale l' omessa pronuncia del giudice di primo grado sui motivi di ricorso non comporta la rimessione al primo grado, ma la ritenzione della causa da parte del giudice d'appello e l'integrazione della motivazione (Consiglio Stato , sez. IV, 12 marzo 1996 , n. 310).
Orbene va rilevato che appare dirimente nella risoluzione della controversia in esame la individuazione della natura dei proventi relativi al servizio di parcheggio onde poter valutare se l’amministrazione abbia inserito nel bando di gara, formulato come prima ricordato, elementi esogeni rispetto al servizio posto a gara e distorsivi od ingiustamente limitativi della concorrenza.
In proposito vanno ricordati gli orientamenti maturati in sede di giurisprudenza civile ove si è ritenuta sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti sulla resa del conto , in relazione alla gestione di servizi comunali di gestione dei proventi della sosta a pagamento.
Si è in proposito osservato che “le società per azioni costituite dai comuni e dalle province a norma dell'art. 22, comma 3, l. 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali per la gestione di pubblici servizi operano come persone giuridiche private, senza che, tuttavia, il regime privatistico del soggetto impedisca che lo stesso rivesta la qualifica di agente contabile, come tale soggetto al giudizio di conto, posto che l'indicata figura è assolutamente indipendente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto e dal titolo giuridico in forza del quale la gestione viene svolta, essendo elemento necessario, ma nel contempo sufficiente, che, in relazione al maneggio del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico e altro soggetto, a seguito del quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile. Ne consegue che assume la veste di agente contabile, con le conseguenze di legge in punto di sottoposizione alla giurisdizione contabile, la società per azioni titolare della gestione dei proventi della sosta a pagamento dei veicoli ad essa affidata da un Comune. (Cassazione civile , sez. un., 09 ottobre 2001 , n. 12367).
Conseguentemente si è ritenuto che la qualificazione di agente contabile, per l'attività svolta da una società per azioni nella gestione dei proventi della sosta a pagamento ad essa affidata dal Comune, comporta la giurisdizione della Corte dei conti anche per i danni che l'agente contabile arrechi all'ente locale per cui agisce, come si desume dall'art. 54 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, secondo cui la Corte dei conti si pronuncia sui danni arrecati "per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili", e dall'art. 85 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (di analogo contenuto) e come è confermato sia dall'art. 194, penultimo comma, r.d. 23 maggio 1924 n. 827, secondo cui, pur nel caso di discarico dell'agente contabile, rimane "integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità dell'agente" (norme relative alla contabilità dello Stato, ma applicabili alla responsabilità degli agenti contabili dei comuni per il richiamo disposto dall'art. 93 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267), sia dall'art. 44 r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, sulla riunione davanti alla Corte dei conti del giudizio di conto con quello di responsabilità (Cassazione civile , sez. un., 02 luglio 2004 , n. 12192).
Né ad escludere la rilevanza contabile della gestione può assumere alcun rilievo la circostanza che l’entrata in esame sia qualificabile come entrata di diritto privato.
Va ricordato per la rilevanza pubblicistica dell’entrata in esame quanto disposto dal codice della strada ( art. 7 comma 7 del d.lgs. n. n. 285 del 1992 ): “I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.”
La pertinenza dell'entrata derivante dall'uso differenziato di beni pubblici comunali al comune emerge, quindi, incontestabilmente, dall'art. 7, comma settimo, del codice della strada (d.l.vo 30 aprile 1992, n. 285), il quale destina tale provento "alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti a opere di viabilità". Sussiste, pertanto, anche un vincolo pubblicistico di destinazione delle somme alla realizzazione di opere pubbliche, che non può venir meno per il fatto che il servizio sia esercitato attraverso lo strumento societario.
Nè presenta rilevanza alcuna il fatto che l'intera somma corrisposta dall'utente sia - come ritenuto nella sentenza della Corte di Cassazione 24 luglio 1999, n. 8027 e nella risoluzione della Direzione Regionale delle entrate citata nella memoria della ricorrente - soggetta ad i.v.a.
L'ampia nozione di prestazione di servizi contenuta nell'art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 ("prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti... e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte") è, infatti, suscettibile di ricomprendere anche attività di natura pubblicistica.
L'Amministrazione finanziaria ha ripetutamente ribadito (si vedano, ad esempio, le risoluzioni ministeriali 4 novembre 1981, n. 331026, e 9 dicembre 1982, n. 380948) la soggezione al tributo dei corrispettivi pagati da pubbliche amministrazioni nell'ambito di concessioni di esecuzione di opere pubbliche.
Si consideri inoltre che, come rilevato nella citata risoluzione della Direzione regionale per le entrate, l'assoggettamento ad i.v.a. del corrispettivo di un uso esclusivo di un bene demaniale per la sosta di veicoli è imposto dall' art. 10, n. 8, del d.P.R. n. 633-72, oltre che dall'art. 13, B), b) n. 2, della sesta direttiva i.v.a. del Consiglio 77-388-CEE del 17 maggio 1977, il quale non distingue tra i casi in cui la sosta avvenga su beni soggetti a regime privatistico o su beni pubblici.
In definitiva, il corrispettivo percepito per la sosta di veicoli comporta l'assunzione, da parte della stessa, della qualità di agente contabile.
Ma la considerazione decisiva è l'assoluta irrilevanza - ai fini che qui interessano - che si tratti di entrata di diritto pubblico (sia essa o non di natura tributaria) ovvero di diritto privato. La natura oggettivamente pubblica dei proventi - che assume rilevanza soltanto per affermare la pertinenza degli stessi al Comune - non è condizione necessaria perché il soggetto che ne ha il maneggio acquisti la qualità di agente contabile. Le Sezioni Unite hanno, infatti, riconosciuto nella sentenza n. 12010 del 1991 l'esistenza della giurisdizione contabile in relazione alle entrate patrimoniali dei comuni.
Del resto anche la riscossione di entrate di diritto privato di enti pubblici, e in special modo dei comuni, può avvenire mediante concessionari (art. 69 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;art. 17 e 21 del d.lgs. n. 46 del 1999).
Va comunque rilevato che le somme riscosse quotidianamente dal concessionario - al quale sia affidata la gestione dei parcheggi a pagamento - anche se riscosse a mezzo parchimetri sono proventi di servizi pubblici a domanda individuale indicati dal D.M. 31 dicembre 1983 e sono classificate nel bilancio dell’ente fra le entrate extratributarie e/o patrimoniali.
Nella giurisprudenza contabile si è ritenuto che sussista la responsabilità amministrativa della società per i danni patiti dall'amministrazione proprietaria delle aree di sosta a pagamento della società a partecipazione unica comunale, affidataria diretta del servizio di gestione della sosta e titolare altresì di altre importanti attribuzioni attinenti la mobilità ed i parcheggi, quando questa, oltre a non perseguire efficacemente i propri obiettivi gestionali, ha gravemente omesso di esercitare i controlli necessari sulla gestione operativa della società subaffidataria, che pure le erano stati attribuiti sia dalla Convenzione, sia dalla delibera comunale di affidamento, quando, in alcuni casi, la predetta Società si faceva parte attiva nell'autorizzare spese incongrue. Per tali scelte gestionali dannose è corresponsabile l'assessore comunale che, in qualità di vice sindaco e di ideatore del sistema della sosta a pagamento, abbia l'obbligo di una costante e puntuale verifica della correttezza della gestione e, soprattutto, della esecuzione delle disposizioni e direttive comunali contenute nella delibera di affidamento. (C.Conti reg. Lazio, sez. giurisd., 30 dicembre 2005 , n. 3008).
Da ciò deriva la piena corresponsabilità degli organi del comune per episodi di disordine contabile o mala gestio che eventualmente occorrano nella gestione del servizio di sosta a pagamento.
Certo va ricordato che è illegittima la clausola del bando di gara indetta per l'affidamento del servizio di parcheggio pubblico, che richiede come requisito di ammissione alla procedura selettiva l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati all'attività liquidatoria e di accertamento dei tributi e delle entrate dei comuni e delle province istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, giaccché i proventi derivanti dal pagamento della sosta non sono configurabili come entrate pubbliche e l'attività di esazione, gestione del servizio e accertamento delle violazioni non costituisce attività di accertamento o di liquidazione di entrate pubbliche di tipo tributario (Consiglio Stato , sez. V, 23 dicembre 2008 , n. 6531) ma , nella specie, l’iscrizione all’albo veniva valutata fra le caratteristiche qualificanti dell’offerta e non quale requisito di ammissione ( e ciò deve intendersi rientrante nella potestà discrezionale dell’ente che voglia garantire una maggiore affidabilità dei procedimenti di contabilizzazione e riversamento di tali entrate stante anche le responsabilità contabili legate alla loro gestione ) .
In sostanza l’amministrazione ha ritenuto che gli aspetti economici della gestione del servizio avessero una rilevanza non indifferente ed – anche in considerazione delle obiettive responsabilità contabili legate alla loro gestione – ha valorizzato alcune caratteristiche professionali degli offerenti in sede di valutazione delle offerte, senza tuttavia costruire un requisito di ammissione legato all’iscrizione agli albi dei riscossori dei tributi locali ( ciò che sarebbe stato inammissibile secondo l’insegnamento del giudice amministrativo).
Il requisito di ammissione era infatti legato all’aver esercitato per almeno un biennio antecedente la data di pubblicazione del bando tre concessioni identiche - quanto all’ oggetto – a quella messa a gara.
Nessuna commistione quindi , nella specie, è ravvisabile fra requisiti di ammissione e caratteristiche tecniche dell’offerta.
Aipa – l’impresa controinteressata – è stata preferita perché , a differenza della ricorrente , possiede l’iscrizione all’albo istituito con D.M . 11 settembre 2000 per i riscossori delle entrate locali e, quindi, ha provato, mediante tale iscrizione, di essere in grado di svolgere il servizio con una professionalità già valutata idonea alla gestione di tributi ( 10 punti carta del servizio).
Aipa ha svolto attività di accertamento, gestione e riscossione dei tributi locali sicché per questo si è vista riconoscere il punteggio aggiuntivo previsto dal bando ( 20 punti caratteristiche qualificanti dei concorrenti ).
Inoltre Aipa possiede il certificato di qualità che le è valso 5 punti alla luce della lex specialis ( elaborato Carta del servizio ).
Aipa ha formulato una migliore offerta economica.
Tanto spiega l’aggiudicazione senza che vi sia alcuna irragionevolezza o illegittimità nell’operato dell’amministrazione, una volta ritenuta legittima la scelta di valutare queste caratteristiche nell’ambito dell’offerta come elementi che garantiscano qualità nell’esecuzione delle complesse attività di gestione del parcheggio.
Né può dirsi che tali elementi risultino squilibrati nel complesso degli elementi considerati per l’attribuzione dei punteggi atteso che , pur decurtando di 10 punti la previsione della Carta del servizio ( i dieci punti previsti per l’iscrizione ad albi qualificanti ), il punteggio attribuibile in relazione alla gestione tecnica del parcheggio risulta pari a 35 punti ed è quindi maggiore del punteggio attribuibile in relazione alle altre caratteristiche tecniche dell’organizzazione imprenditoriale che risulta pari a 30 punti ( 20 delle caratteristiche qualificanti dei concorrenti e 10 relativi all’iscrizione ad albi qualificanti ).
In definitiva appare legittimo e non vietato dai principi comunitari in materia di gare prevedere nella valutazione dell’offerta tecnica punteggi in grado di remunerare elementi di capacità – non considerati quali requisiti di ammissione – direttamente collegabili all’analisi del livello ontologico e qualitativo di prestazioni rese nel passato e rilevanti per la gestione del servizio affidato.
In sostanza non v’è commistione perché nella specie si tratta di valutare referenze ulteriori direttamente attinenti le caratteristiche della prestazione da rendere secondo il giudizio discrezionale dell’amministrazione.
Ciò è conforme a quanto ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa che ritiene legittima la valorizzazione – da parte dell’amministrazione - delle esperienze pregresse dei partecipanti alla gara, ma in un quadro tale da non menomare la tutela di libertà di concorrenza e la par condicio dei partecipanti.
Si è così ritenuto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) d.lg. 17 marzo 1995 n. 157, esprime una realtà composita, in cui all'elemento quantitativo, si aggiunge quello qualitativo, valutabile anche in funzione della migliore affidabilità del servizio ai fini di considerare in concreto la qualità e l'affidabilità di quanto offerto, specialmente nei casi in cui venga preso in considerazione non soltanto il dato quantitativo (il volume d'affari delle partecipanti) ma anche quello qualitativo (qualità dei servizi svolti). Ciò è conforme alla potestà delle amministrazioni individuata dall'art. 23 comma 6 del citato d.lg. n. 157 del 1995, come sostituito dall'art. 53 l. 1 marzo 2002 n. 39, di individuare i parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi dell'offerta, volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare (nella specie, il disciplinare di gara enumerava nel quadro del servizio da affidare una complessa serie di prestazioni diverse dal mero servizio di uscierato, pulizia e guardiania, inerenti in parte alla fornitura al pubblico di stampati, informazioni e materiale illustrativo e didattico in parte al trasporto valori e all'effettuazione di operazioni bancarie e di versamento. La rigidità del servizio era pertanto limitata ai soli aspetti retributivo-contrattuali - osservanza dei contratti nazionali e degli accordi locali di categoria - e permetteva pertanto di valorizzare la capacità del partecipante in ragione dell'esperienza pregressa maturata nello svolgimento di servizi analoghi e la sua affidabilità, la cui rilevanza soggettiva connota tuttora la guardiania nonostante il venir meno dell'autorizzazione di polizia per il suo esercizio)(Consiglio Stato , sez. V, 14 novembre 2006 , n. 6682).
Ne consegue il rigetto dell’appello.
Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.