Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-06-19, n. 202003924

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-06-19, n. 202003924
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202003924
Data del deposito : 19 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2020

N. 03924/2020REG.PROV.COLL.

N. 03830/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3830 del 2019, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E F, A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Renzi in Roma, via Renato Fucini, 288;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2020 il Cons. E L;

Dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellato, Assistente capo della Polizia di Stato, all’epoca dei fatti in servizio presso la Sezione Polstrada di -OMISSIS-, accettava la candidatura a consigliere comunale in occasione delle elezioni amministrative nel Comune di -OMISSIS- svoltesi nel mese di giugno 2017.

Il dipendente non veniva eletto per cui l’Amministrazione dava avvio al procedimento di trasferimento di cui all’art. 53 del d.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982.

Con provvedimento del Capo della Polizia del 23.11.2017 era trasferito ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. 335/1982 presso il distaccamento della Polizia stradale di -OMISSIS-in Provincia di Teramo, in luogo di uno degli Uffici della Questura di Pescara, sede per la quale aveva inoltrato richiesta in sede di osservazioni endoprocedimentali, anche in ragione della legge n. 104/1992.

2. Il provvedimento veniva impugnato dall’interessato dinanzi al T.A.R. Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, alla stregua dei motivi che possono essere così sintetizzati.

1) Violazione dell’art. 51 Cost., e dell’art. 53 d.p.r. n. 335 del 1982, violazione della

legge n. 241/1990 dell’art. 10 bis in merito alle garanzie partecipative dell’interessato, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in merito all’obbligo di motivazione, eccesso di potere per omessa valutazione di circostanze di fatto, violazione della circolare del Ministero dell’Interno dipartimento di P.S. n.333-A/9801 G.D. datata 6 aprile 1995, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia ed illogicità, violazione del principio di proporzione e ragionevolezza, violazione dell’art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992.

La ratio della norma di riferimento sarebbe quella di evitare interferenze tra le funzioni di appartenente alle Forze di Polizia e l’esercizio dei diritti politici, garantito a livello costituzionale al cittadino. Il provvedimento impugnato avrebbe sostituito il concetto di incompatibilità, che presuppone attività svolte, con quello di mera territorialità in relazione all’ufficio di appartenenza. A ciò si aggiunga che il ricorrente sin dal 2004 ha conseguito il beneficio di cui all’art. 33 comma 3 della legge n. 104/1994 per l’assistenza verso la nonna materna che risiede nello stesso Comune ove risiede ilricorrente, per cui il trasferimento è avvenuto in violazione dell’art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992 che vieta il trasferimento del dipendente senza il suo consenso in una sede diversa da quella più vicina al domicilio della persona da assistere.

2) Violazione della legge 241 / 1990 dell’art. 10 bis in merito alle garanzie partecipative dell’interessato, violazione dell’art. 3 della L. 241 in merito all’obbligo di motivazione; eccesso di potere per omessa valutazione di circostanze di fatto violazione della circolare del Ministero dell’Interno dipartimento di P.S. n. 333 – A / 9801.G.D. datata 6 aprile 1995.

Il Ministero non ha tenuto conto delle osservazioni e dei documenti presentati dal ricorrente ed ha disposto il trasferimento dell’interessato presso il Distaccamento della Polizia Stradale di -OMISSIS-, senza spiegare le ragioni che l’hanno indotta a confermare la sede preventivata senza considerare l’alternativa più gradita all’interessato.

3) Violazione della circolare del Ministero dell’Interno dipartimento di P.S. n. 333 – A / 9801.G.D. datata 6 aprile 1995, travisamento ed erronea valutazione dei

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