Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-02-08, n. 201900942
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Testo completo
Pubblicato il 08/02/2019
N. 00942/2019REG.PROV.COLL.
N. 01032/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2018, proposto da:
Edicom Finance s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R I e G C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, via Cicerone, 44;
contro
Tribunale di Civitavecchia, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidente pro tempore del Tribunale di Civitavecchia, non costituito in giudizio;
Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L M, E M, P C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Tziana Parisi in Roma, piazza Medaglie D'Oro, 7;
Astalegale.net s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele P e Cataldo Giuseppe S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gabriele P in Roma, viale Giulio Cesare, 14;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 10713/2017, resa tra le parti, concernente l’impugnazione della nota del Tribunale di Civitavecchia 30 maggio 2017 prot. 1760/17.U che comunica l'aggiudicazione ad Astalegale della procedura di cui infra , dei verbali di gara del 10 febbraio 2017, 6 aprile 2017 e 27 aprile 2017, oltre a quello eventualmente redatto nel corso della “camera di consiglio al 20.04.2017”, ignoto alla ricorrente, della delibera di assegnazione del servizio ad Astalegale 17 maggio 2017, delle relative note di convocazione, oltre che della nota del Tribunale 15 giugno 2017 prot. 1967/17.U di trasmissione del verbale nel quale si dà conto dei punteggi assegnati, della determina del Presidente del Tribunale di nomina della Commissione 4 novembre 2016, della nota del Presidente del Tribunale 7 febbraio 2017, nonché, per quanto occorrer possa, del bando di gara “PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE PER LE VENDITE GIUDIZIARIE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE E FALLIMENTARI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI”, oltre a tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche ignoti alla ricorrente, compresi quelli che abbiano approvato gli esiti della procedura impugnata, se diversi e ulteriori rispetto a quelli elencati, nonché per la caducazione ex tunc , o, in subordine, ex nunc , del contratto o convenzione che fossero stati frattanto stipulati, con espressa richiesta di subentro di EDICOM nella relativa esecuzione, oltre che per la condanna dei resistenti a risarcire in forma specifica, tramite detto subentro, o, in subordine, per equivalente, i danni arrecati all'esponente dagli atti e comportamenti illegittimi impugnati.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a e di Astalegale.net s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2018 il Cons. S F e uditi per le parti gli avvocati I, C, l’avvocato dello Stato Di Giorgio, P, S, e C per delega di C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La Edicom Finance s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza non definitiva 26 ottobre 2017, n. 10713 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, che ha respinto in parte (in relazione ai primi due motivi) il suo ricorso avverso la nota del Tribunale di Civitavecchia prot. n. 1760/17.U in data 30 maggio 2017, disponente l’aggiudicazione ad Astalegale.net della procedura “per l’assegnazione del servizio di pubblicità legale per le vendite giudiziarie nelle procedure esecutive e fallimentari ed altri servizi connessi”.
La controversia si inserisce nella procedura per l’assegnazione, mediante convenzione triennale, ad un operatore monopolista del servizio predetto, indetta nel novembre 2016 dal Tribunale di Civitavecchia, e conclusasi con una graduatoria che ha visto al primo posto Astalegale (con punti 37,00), seconda Aste Giudiziarie (con punti 27,40) e terza Edicom (con punti 27,40).
Con il ricorso in primo grado Edicom Finance ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione nonché gli atti presupposti e conseguenziali, con censure volte a caducare la procedura, anche nella prospettiva del difetto di attribuzione del Tribunale ad indire la procedura e di operare quale stazione appaltante, ed in subordine deducendo singoli vizi del procedimento, con particolare riguardo all’integrazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione di gara, al tempo della nomina della Commissione stessa, alle modalità di apertura delle buste, asseritamente inidonee a garantire la segretezza delle offerte, all’erronea attribuzione del punteggio.
2. - La sentenza non definitiva appellata, dato atto che con provvedimento del 5 ottobre 2017 l’Amministrazione ha provveduto all’annullamento dell’aggiudicazione in favore di