Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-08-02, n. 202105682
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Testo completo
Pubblicato il 02/08/2021
N. 05682/2021REG.PROV.COLL.
N. 08651/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8651 del 2012, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato L A, con domicilio eletto presso lo studio del dottor M G in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis , in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
i signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti tutti gli atti della causa;
relatore il consigliere F F nell’udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2021, svolta con modalità telematica, e udito l’avvocato L A per la parte appellante, nonché dato per presente, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, l’avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per il Ministero della difesa;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per -OMISSIS-, -OMISSIS-, avverso giudizio di non idoneità del -OMISSIS-espresso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali relativi al Concorso per esami indetto per l’ammissione di 50 allievi al primo anno del 192° corso dell’Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, nonché, all’occorrenza, avverso il Bando del concorso, la determinazione del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri del 28 settembre 1995 n. 201/6-6, con cui ai sensi dell’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo n. 198/1995, sono stati approvati gli specifici requisiti attitudinali per prestare servizio come ufficiale dei carabinieri, e le norme tecniche per l’individuazione di tali requisiti, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
1.1. Successivamente l’interessato ha proposto, in tempi diversi, cinque atti di motivi aggiunti: a) con i primi motivi aggiunti, depositati il 16 dicembre 2010, egli ha impugnato la graduatoria finale del concorso; b) mediante i secondi motivi aggiunti, depositati il 14 gennaio 2011, ha ulteriormente contestato il giudizio di non idoneità sulla base di consulenza tecnica di una psicologa psicoterapeuta e a seguito dell’estrazione, in data 2 novembre 2010, di copia del questionario informativo, del test della figura umana, della relazione psicologica, della scheda di valutazione redatta dall’ufficiale perito selettore e del verbale della Commissione attitudinale; c) attraverso i terzi motivi aggiunti, depositati il 3 giugno 2011, ha proposto censure sulla valutazione delle prove, con riserva di ulteriori censure in attesa della ricezione di altra documentazione; d) tramite i quarti motivi aggiunti, depositati il 28 settembre 2011, ha svolto ulteriori censure a seguito dell’acquisizione di ulteriore documentazione; e) con i quinti motivi aggiunti, depositati il 15 febbraio 2012, ha dedotto altre doglianze in conseguenza dall’ostensione, in data 24 novembre 2011, da parte dell’Arma dei Carabinieri di una parte della documentazione richiesta dal consulente di parte.
1.2. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
2. Con l’impugnata sentenza in forma semplificata n. -OMISSIS-, il T.a.r. per -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- bis , ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti e ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione statale, delle spese di lite, liquidate in euro 1.500.
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 15 novembre 2012 e in data 7 dicembre 2012 – la parte privata ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico composito motivo.
4. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio, con memoria depositata l’11 dicembre 2012, eccependo l’inammissibilità dell’appello, siccome asseritamente reiterativo