Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-09-27, n. 202308546

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-09-27, n. 202308546
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308546
Data del deposito : 27 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2023

N. 08546/2023REG.PROV.COLL.

N. 03754/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3754 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato G N e dall’Avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Presidente pro tempore , CSM Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del vicepresidente pro tempore , entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza n. 2455 del 13 febbraio 2023 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante contro la deliberazione del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del -OMISSIS-, recante la non conferma nelle funzioni di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di -OMISSIS-.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del CSM – Consiglio Superiore della Magistratura;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 settembre 2023 il Consigliere M N e udito per l’odierna appellante, -OMISSIS-, l’Avvocato G N;

viste le conclusioni delle parti come da verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), unitamente agli atti connessi e presupposti, la deliberazione del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura – CSM (di qui in avanti solo CSM) del -OMISSIS-, con cui l’organo di autogoverno ha deliberato di non confermarla nelle funzioni di Procuratore aggiunto presso il Tribunale di -OMISSIS-.

1.1. Ella ha anche gravato il decreto ministeriale di ratifica della citata deliberazione e l’atto del CSM del 22 dicembre successivo di indizione del bando per la copertura del medesimo posto semidirettivo, rimasto vacante.

1.2. In fatto, l’interessata, dopo aver ricostruito la propria carriera, ha dedotto:

- di essere stata nominata Procuratore aggiunto presso il Tribunale -OMISSIS-con delibera del CSM del 2 dicembre 2015 ed immessa nelle funzioni in data -OMISSIS-;

- che, in vista della maturazione del quadriennio di permanenza nelle funzioni, aveva presentato la relazione illustrativa dell’attività svolta, con la prescritta documentazione allegata, manifestando la volontà di essere confermata nell’incarico per un secondo quadriennio ai sensi dell’articolo 46 del d. lgs. n. 160 del 2006 e del T.U. della dirigenza giudiziaria (circolare n. P 14858 del 28 luglio 2015);

- che, nella seduta del 16 aprile 2020, il Consiglio giudiziario aveva espresso, all’unanimità, un parere positivo sulla conferma;

- che tale giudizio veniva poi confermato nei successivi pareri attitudinali rilasciati dal Consiglio giudiziario di -OMISSIS- in data 11 giugno 2020, 23 luglio 2020 e 12 novembre 2020;

- che, a seguito della avvenuta trasmissione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-degli atti del procedimento penale relativo alle note vicende del dott. -OMISSIS-, la prima commissione del CSM, valutando talune conversazioni via whatsApp intercorse tra l’interessata e il detto -OMISSIS-, aveva avviato, in data 26 novembre 2020, nei confronti della ricorrente, un procedimento di trasferimento d’ufficio ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 511 del 1946, stanti possibili profili di incompatibilità ambientale;

- che, all’esito del procedimento istruttorio, il CSM aveva disposto l’archiviazione della pratica;

- che gli stessi fatti venivano poi esaminati sotto il profilo disciplinare e ritenuti non rilevanti in sede pre-disciplinare;

- che, viceversa, durante la seduta del 21 giugno 2021, la V commissione del CSM, in sede di procedura di conferma nell’incarico semidirettivo de quo , riteneva le medesime conversazioni come un elemento che poteva portare alla formulazione di un giudizio negativo e disponeva l’audizione di essa ricorrente;

- che, quindi, nella seduta del -OMISSIS-, il Plenum ha deliberato, approvando la proposta di minoranza, di non confermare l’istante nelle funzioni.

1.3. La ricorrente in prime cure ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati, articolando i seguenti motivi di diritto:

a) la violazione e la falsa applicazione di legge (art. 46 del d. lgs. n. 160 del 2006;
d.lgs. n. 109 del 2006) e degli artt. 71 e segg. del T.U. sulla dirigenza giudiziaria di cui alla circolare n. p 14858 del 28 luglio 2015, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e sviamento di potere;

b) la violazione e la falsa applicazione di legge (art. 46 del d.lgs. n. 160 del 2006;
d. lgs. n. 109 del 2006) e degli artt. 71 e segg. del T.U. sulla dirigenza giudiziaria di cui alla circolare n. p 14858 del 28 luglio 2015 e ss.mm.ii., l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta. sviamento di potere;

c) l’errata ponderazione tra i fatti contestati e il parere Consiglio giudiziario, l’eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria, per illogicità manifesta, per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. violazione e falsa applicazione di legge (art. 46 del d. lgs. n. 160 del 2006 e artt. 71 e segg. T.U. sulla dirigenza giudiziaria di cui alla circolare n. p 14858 del 28 luglio 2015);

d) la contraddittorietà con le precedenti deliberazioni del CSM di archiviazione dell’azione disciplinare e del procedimento di trasferimento d’ufficio, l’eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca, difetto di istruttoria e illogicità della motivazione, travisamento dei fatti;

e) la violazione e falsa applicazione di legge (art. 46 del d. lgs. n. 160 del 2006 e artt. 71 e ss. del T.U. sulla dirigenza giudiziaria, di cui alla circolare n. P/14858 del 28 luglio 2015);

f) l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità del presupposto, la violazione del T.U. sulla dirigenza giudiziaria di cui alla circolare n. P/14858 del 28 luglio 2015 e ss.mm.ii;

g) violazione dell’art. 11 della l. n. 195 del 1958 e dell’art. 45 del d.lgs. n. 160 del 2006;

h) l’illegittimità derivata.

1.4. Ella ha proposto altresì ricorso, ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a., diretto ad ottenere l’ostensione di atti del procedimento e ha concluso per l’annullamento degli atti impugnati.

1.5. Si sono costituiti il CSM ed il Ministero della Giustizia, contestando la domanda a mezzo di ampie deduzioni difensive e chiedendone la reiezione.

1.6. La causa è stata discussa nel merito all’udienza pubblica del 23 novembre 2022 e infine trattenuta in decisione.

2. Il Tribunale, con la sentenza n. 2455 del 13 febbraio 2023, ha respinto il ricorso.

2.1. Ad avviso del primo giudice, infatti, il CSM, che pure ha archiviato il procedimento per incompatibilità ambientale, ha valorizzato gli stessi fatti naturalistici, che avevano dato avvio a quel procedimento, e il disvalore che dagli stessi si ritrae, laddove è emerso che il magistrato, titolare di incarico semidirettivo, ha fornito al citato membro del CSM ampie indicazioni, con valutazioni di merito e legate a logica di appartenenza “correntizia”, su vari aspiranti ad incarichi direttivi e semidirettivi del proprio distretto.

2.2. In modo del tutto condivisibile il CSM avrebbe considerato la condotta contestata idonea a provocare l’appannamento dell’immagine di indipendenza e imparzialità della ricorrente, quale Procuratore aggiunto presso la sede di -OMISSIS-, posto che potevano ipotizzarsi significative conseguenze nei rapporti con gli altri magistrati del distretto (sia con quelli “sponsorizzati” sia con quelli la cui nomina era stata sconsigliata).

2.3. Il Collegio di prime cure ha osservato, su di un piano generale, che l’interlocuzione tra un magistrato e il noto esponente del CSM in questione (coinvolto nelle altrettanto note vicende giudiziarie) può costituire una mera forma di colleganza, anche a fini informativi su esiti e tempistiche dei vari procedimenti trattati dal CSM, e dunque può risolversi in un’innocua richiesta di informazioni, del tutto irrilevante ai fini dei procedimenti soprariferiti.

2.4. Può, per converso, disvelare una pregnanza ben diversa, laddove emergano inopportuni apprezzamenti di merito su colleghi ovvero pressioni su provvedimenti all'esame dell’organo di autogoverno, finalizzate a far nominare soggetti della stessa corrente al fine di creare una sorta di “squadra” unitaria di colleghi nello stesso ambito territoriale, esito che può portare, in tesi, finanche a condizionare il libero esercizio dell’attività giurisdizionale.

2.5. In sintesi, ad avviso del primo giudice, dall’insieme della messaggistica e dei fatti desunti dalla stessa emergerebbe come le interlocuzioni dell’interessata siano andate al di là della mera richiesta informativa, tipica della colleganza tra magistrati, per sconfinare in un non fisiologico intervento volto a disegnare la “mappatura” di taluni posti apicali nel territorio di riferimento, esternando valutazioni su colleghi e puntando al consolidamento del proprio gruppo associativo.

2.6. Da ciò, ad avviso del Tribunale, il prospettato vulnus all’indipendenza del magistrato.

2.7. I fattori di grave condizionamento dell’indipendenza del magistrato sono stati inferiti dal CSM:

- dalla reiterata e insistita attività di promozione di candidati a posti direttivi e semidirettivi fondata su logiche di appartenenza e correntizie;

- dalla reiterata richiesta di esclusione di altri candidati appartenenti ad altri gruppi;

- dall’adesione ad una logica di scambio con altri gruppi;

- dalla promozione di incontri con i consiglieri di riferimento.

2.8. Oltre a ciò, ha aggiunto il Tribunale, il CSM ha pure valorizzato, a supporto della decisione di non conferma, il fatto che, così comportandosi, la ricorrente ha dimostrato di non possedere l’indicatore inerente alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati, come riveniente dal combinato disposto degli articoli 7, 15 e 80 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria, e ciò nella misura in cui un approccio che valorizzi l’appartenenza correntizia porta verosimilmente a valutare i magistrati dell’ufficio non secondo i canoni del merito.

2.9. Sulla scorta di queste considerazioni, qui in sintesi riassunte, la sentenza impugnata ha così respinto il ricorso proposto in primo grado dall’odierna appellante.

3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessata e, nell’affermarne l’erroneità per distinti motivi che di seguito saranno esaminati, ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti in prime cure gravati.

3.1. Si sono costituite le amministrazioni intimate per chiedere la reiezione dell’appello, deducendone l’infondatezza.

3.2. Nella pubblica udienza del 12 settembre 2023 il Collegio, sentito il solo difensore dell’appellante presente, ha trattenuto la causa in decisione.

4. L’appello è infondato.

5. Con il primo motivo di censura (pp. 11-20 del ricorso), anzitutto, l’odierna appellante deduce che il CSM e il Tribunale avrebbero erroneamente ritenuto che il fatto di avere scambiato alcuni messaggi con il dott. -OMISSIS- su alcune vicende relative ad alcune nomine produca, quale inevitabile corollario in relazione al quale non si ammette prova contraria, l’automatica certezza in ordine all’esercizio concreto delle funzioni giudiziarie in modo non indipendente ed imparziale.

5.1. A tale “certezza”, però, si sarebbe semmai dovuti giungere, doverosamente, attraverso una compiuta istruttoria e comunque con motivazione rafforzata a fronte delle decise indicazioni in senso contrario del capo dell’Ufficio e del Consiglio giudiziario, autore di numerosi pareri ampiamente positivi sull’indipendenza della odierna appellante, tutti ritualmente prodotti e successivi alla pubblicazione della messaggistica in esame.

5.2. Di tale asserito esercizio non indipendente non risulterebbe tuttavia contestato alcun aspetto reale ed effettivo, nei confronti di colleghi ovvero in relazione a situazioni accertate, sulle quali poter articolare una difesa.

5.3. Del resto, ha dedotto ancora l’interessata, nessuna contestazione avrebbe mai potuto esserle mossa, in quanto, come ampiamente dedotto dalla appellante a mezzo di plurime prove documentali, non vi è alcuna traccia di effetti negativi o indici fattuali di negative ripercussioni potenziali sull’attività svolta, avendo ella goduto e godendo anche attualmente di amplissima stima in ognuno degli uffici nei quali in -OMISSIS- ha prestato servizio, senza mai il minimo rilievo o il minimo ritardo o la minima problematica nei rapporti con i colleghi, il foro o il personale amministrativo, dai quali tutti è universalmente stimata, come attestato dal capo dell’Ufficio e come consacrato, da ultimo, nel parere del Consiglio Giudiziario di -OMISSIS- del 13 settembre 2022 in ordine alla VII valutazione di professionalità.

5.4. Il Tribunale si sarebbe limitato, invece, ad una sommaria analisi delle conversazioni intrattenute dall’odierna appellante con il dott. -OMISSIS-, dalle quali non emergerebbe alcuna alcun insulto né il sia pur minimo apprezzamento negativo nei confronti di alcun collega, né del proprio, né di altri uffici, facendosi solo riferimento, in qualche caso, alla giovane età di alcuni rispetto ad altri.

5.5. Proprio la circostanza del dettagliato esame delle conversazioni compiuto in sentenza non potrebbe esimere l’appellane, malgrado la consapevolezza della irrilevanza delle stesse ai fini della procedura di conferma, dallo svolgere anche in questo grado di appello puntuali critiche a simili valutazioni, a valere quali doglianze relative alla illogicità ed irragionevolezza della motivazione dell’impugnata decisione, così come già dedotto nei motivi di ricorso (cfr. pag. 12 del ricorso) di primo grado.

5.6. In particolare:

1) risulterebbe non comprovata ed anzi smentita la circostanza di un « rapporto privilegiato con il dott. -OMISSIS- » affermato in delibera e riportato in sentenza, emergendo dagli atti della pratica al CSM e dalle giustificazioni della ricorrente, che o le comunicazioni con il dott. -OMISSIS- risultano delimitate in un brevissimo arco temporale: -OMISSIS- (poco meno di quattro mesi), data delle dimissioni della appellante dalla propria carica associativa, nonostante la concorrenza di altre importanti nomine nel distretto di -OMISSIS- (Procuratore minorenni, Presidente del Tribunale) senza che si possa dunque attribuire alcun carattere di sistematicità alle interlocuzioni o nell’intero compendio chat, contenenti messaggi scambiati dal dott. -OMISSIS- con centinaia di interlocutori diversi, non si fa mai alcun riferimento, diretto o indiretto, alla appellante, in relazione ad alcun argomento, associativo o di altro genere;

2) sarebbero assenti espressioni negative, dispregiative o in qualsiasi modo pregiudicanti il valore professionale di qualunque collega citato nei messaggi, limitandosi l’appellante a citare la maggiore o minore anzianità di servizio;
il riferimento al merito ed anzianità è sempre esclusivo e preponderante, considerato che nell’ambito di 18 conversazioni messaggistiche tenute nel corso di circa quattro mesi, per ben 18 volte ricorrono espressioni indicative di anzianità e merito;

3) sarebbero del tutto assenti “ inopportuni apprezzamenti di merito ” sui colleghi, affermati in sentenza ma non circostanziati in relazione a specifiche conversazioni;

4) nella messaggistica non vi sarebbe il minimo riferimento a conteggi o raccolta di voti o reclutamento di nuovi colleghi, ma solo all’interesse a che venissero perseguiti principi di trasparenza nelle nomine, riferimento estraibile ed emergente dai verbali di assemblea e comunicati associativi versati in atti, esattamente contemporanei alla cronologia della messaggistica esaminata e la valutazione del cui contenuto è stata totalmente omessa nella proposta nonostante essi valessero a contestualizzare e giustificare il contenuto dei messaggi conformemente alle indicazioni della ricorrente;

5) non vi sarebbe stata alcuna influenza effettiva sulle quattro nomine di cui alla messaggistica e nessun accordo: infatti, con riguardo a due di esse (-OMISSIS- -OMISSIS-) il dott. -OMISSIS- non tenne in alcun conto gli apprezzamenti circa la maggiore anzianità formulati dalla ricorrente, essendo stati nominati altri due candidati, mentre per le ultime due (-OMISSIS--), come anche specificato dal Procuratore della Repubblica -OMISSIS-nelle sue dichiarazioni, vi fu unanimità per mancanza di altri concorrenti comparabili;

6) quanto affermato in sentenza circa un presunto “appuntamento” finalizzato a sollecitare nomine e circa indebite pressioni per convincere un collega a revocare una domanda sono assolutamente infondate e, infatti, la ricorrente ha fornito al riguardo ampie spiegazioni e non risulta alcuna revoca da parte di alcun collega in relazione alle nomine di cui si parlava, né risulta da altri messaggi che la appellante si fosse prestata a ciò che chiedeva il dott. -OMISSIS-.

7) soprattutto sarebbe evidente l’assenza assoluta del riferimento testuale citato in sentenza ad una presunta “squadra” unitaria di colleghi nel distretto (§3 della sentenza), parola mai citata in alcun messaggio come agevolmente verificabile dagli atti e che, invece, secondo il Tribunale porterebbe in tesi persino a condizionare l’esercizio della funzione giurisdizionale (cfr. pag. 8 della sentenza);
affermazione avanzata non si comprende bene su quale base, non essendovi agli atti alcuna allegazione di condotte in tal senso, né alcuna prova ed anzi evidenziandosi plurimi elementi in senso contrario, la cui comprovata ed allegata esistenza è stata del tutto ignorata, anche perché, qualora vi fossero state condotte anche lontanamente riconducibili a ciò che si sostiene in sentenza, un simile modus agendi avrebbe dovuto doverosamente condurre all’iscrizione di un procedimento penale oltre che disciplinare a carico della odierna appellante, mentre ciò non è avvenuto.

5.7. Insomma, la sentenza esprimerebbe, ad avviso dell’appellante, una contraddittorietà argomentativa insanabile, laddove, nella prima parte normativa, inquadra correttamente quale requisito da accertare, il riferimento all’indipendenza da impropri condizionamenti nell’esercizio delle funzioni, per poi affermare la “condivisibilità” della delibera del CSM laddove essa, apoditticamente e senza alcun riferimento a fatti e comportamenti concreti relativi all’esercizio delle funzioni, nega il prerequisito dell’indipendenza altrove dallo stesso organo pienamente affermato.

6. Il motivo è destituito di fondamento.

6.1. Come hanno ben rilevato le amministrazioni appellate nelle loro deduzioni difensive, risulta evidente come le conversazioni intercettate, benché non inerenti al concreto esercizio dell’attività giurisdizionale, non si collochino nella sfera della vita privata del magistrato, ma attengano, comunque, al suo ruolo professionale perché l’incarico di segretario distrettuale della -OMISSIS-che all’epoca rivestiva le era stato attribuito in quanto magistrato iscritto a detta corrente.

6.2. Inoltre, il pervicace interessamento dell’appellante all’assegnazione di uffici direttivi e semidirettivi ad aspiranti vicini al gruppo dell’-OMISSIS-si traduce in una interferenza nelle delicate funzioni di governo autonomo, il cui corretto svolgimento, quanto alle nomine, è funzionale non solo alla tutela del principio della par condicio tra tutti gli aspiranti, ma anche al buon funzionamento degli uffici, affidandone la direzione agli aspiranti più idonei per attitudini e merito.

6.3. In definitiva, condotte mirate ad orientare le scelte del governo autonomo secondo logiche di appartenenza e di rafforzamento del consenso di un determinato gruppo, a promuovere i candidati graditi, anche procurando agli stessi incontri diretti con il consigliere di riferimento (v. chat del -OMISSIS-), a screditare gli aspiranti appartenenti a gruppi diversi, a ricercare accordi e scambi reciproci, pur se tenute nell’esercizio di incarichi ricevuti da gruppi associativi, valgono a connotarne il profilo professionale complessivo del magistrato e, quindi, devono essere valutate ai fini della verifica del possesso del prerequisito dell’indipendenza, costituente condizione essenziale per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali.

6.4. Ebbene, una soggezione così forte agli interessi del gruppo associativo di appartenenza, l’anteposizione di questi rispetto a quelli degli uffici, la violazione del dovere di correttezza rispetto ai colleghi estranei al gruppo, costituiscono modalità comportamentali che, al di là del loro rilievo disciplinare, nell’ambito della procedura di conferma, proiettano i loro effetti negativi sul profilo del magistrato, ponendo in dubbio il possesso di quella capacità di svolgere le funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influire negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione.

7. È dunque, smentito l’assunto sostenuto dall’appellante con il motivo qui in esame, secondo cui l’incidenza negativa della messaggistica sulla valutazione del prerequisito dell’indipendenza e della capacità di valorizzare i colleghi sarebbe stata fondata dal Consiglio esclusivamente su elementi presuntivi.

7.1. La circostanza – qui dedotta dall’appellante – secondo cui nelle chat non si rinverrebbero insulti e apprezzamenti negativi nei confronti di colleghi, facendosi solo riferimento alla giovane età di alcuni di essi, non elide la valenza che le interlocuzioni presentano sotto il diverso e rilevante profilo, costituito dalla finalità di orientare le decisioni consiliari in merito alla scelta dei dirigenti secondo logiche di appartenenza.

7.2. E del tutto ragionevole, e condivisa da questo Consiglio di Stato, è pertanto la valutazione operata dal CSM, secondo cui dette condotte « da un lato offuscano la funzione semidirettiva, macchiandola di opacità e ambiguità, dall’altro, inevitabilmente, finiscono per confondere l’esercizio delle funzioni con l’impegno associativo, in un unicum inscindibile, nel quale i due elementi appaiono legati da un rapporto di reciproca servente interferenza ».

7.3. Del pari infondata è la doglianza secondo la quale il Consiglio e il Tribunale avrebbero apoditticamente tratto dalle chat anche la carenza dell’indicatore della capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati di cui al combinato disposto degli artt. 80, 15 e 7 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.

7.4. Innanzitutto il Consiglio, nella delibera, non ha affermato che la redazione dei rapporti per le valutazioni di professionalità spetta al Procuratore aggiunto, ma piuttosto che quest’ultimo è tenuto a fornire al dirigente le necessarie informazioni per la redazione degli stessi.

7.5. E che ciò sia rispondente al vero è certo, trattandosi di una delle forme attraverso le quali gli aggiunti danno attuazione al generale dovere di collaborazione cui sono tenuti rispetto al dirigente dell’ufficio.

7.6. Inoltre, nella delibera, tra le modalità con le quali il titolare della funzione semidirettiva può valorizzare i sostituti da lui coordinati, sono state ricomprese anche le segnalazioni al dirigente per l’assegnazione degli stessi ai gruppi di lavoro e specializzati, il che ovviamente richiede valutazioni del tutto imparziali circa le capacità dei sostituti e le loro particolari attitudini.

8. Ebbene, come ha ben evidenziato il Tribunale nella disamina delle conversazioni intercettate, è emerso in maniera inequivocabile da esse, a tacer d’altro, che la dott.ssa -OMISSIS-, nel fornire il proprio sostegno ai magistrati aspiranti ad importanti incarichi, si sia mostrata del tutto indifferente al loro valore professionale, dando piuttosto rilievo alla loro appartenenza o vicinanza al proprio gruppo (-OMISSIS-).

8.1. Nello specifico, ha poi attivamente “sponsorizzato” per la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-e Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di -OMISSIS- due sostituti del suo ufficio, vicini ad -OMISSIS-, da lei personalmente accompagnati ad un incontro con il dott. -OMISSIS-, nove giorni prima del voto (unanime) in commissione.

8.2. Tali circostanze danno piena ragione al CSM quando nella delibera, contestata nel presente giudizio, afferma che « l’approccio della dr.ssa -OMISSIS-nella gestione delle nomine di interesse – connotato da dinamiche del tutto estranee a qualsivoglia parametro di merito e attitudine – costituisce circostanza (peraltro dimostrata in modo preciso ed univoco) che porta ad escludere che il magistrato in valutazione abbia, rispetto alla valorizzazione delle attitudini dei magistrati del suo ufficio, modalità di verifica diverse da quelle dimostrate nelle chat » e, in particolare, che « l’iniziativa associativa della dr.ssa -OMISSIS-, peraltro spesso funzionale alla promozione di colleghi del suo stesso ufficio o distretto, influisca negativamente sulle modalità di intendere ed esercitare le funzioni, posto che esse – non solo quelle stricto sensu giudiziarie ma anche e soprattutto quelle semidirettive che qui vengono in rilievo - non possono prescindere, per esempio, dalla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati (di cui si deve tenere conto nella assegnazione dei sostituti ai gruppi di lavoro, nelle valutazioni di professionalità ovvero nelle informazioni che il Procuratore Aggiunto è tenuto a fornire al Dirigente dell’ufficio per la redazione dei rapporti di professionalità o per la composizione dei gruppi di lavoro), capacità di cui la dr.ssa -OMISSIS-ha dato pessima prova ».

8.3. La tenuta di questa motivazione non è affatto scalfita dalla lettera sottoscritta da alcuni dei magistrati appartenenti al gruppo “fasce deboli”, in precedenza coordinato dalla dott.ssa -OMISSIS-, per l’ovvia ragione che tali attestazioni non possono superare l’inequivoco significato delle interlocuzioni sopra riportate.

9. Corretta, alla luce di quanto sin qui si è evidenziato, risulta dunque la valutazione del Consiglio secondo la quale le condotte della dott.ssa -OMISSIS- denotano soggezione e subordinazione a interessi di parte, che da un lato offuscano la funzione semidirettiva, macchiandola di opacità e ambiguità, e dall’altro, inevitabilmente, finiscono per confondere l’esercizio delle funzioni con l’impegno associativo, in un unicum inscindibile, nel quale i due elementi appaiono legati da un rapporto di reciproca servente interferenza.

9.1. In merito alla ritenuta carenza dell’indicatore di cui agli articoli 7, 15 e 80 del T.U. sulla dirigenza giudiziaria, il primo giudice ha altrettanto poi correttamente rilevato che, se è vero che la valutazione dei magistrati spetta al dirigente dell’ufficio, è pur vero che il Procuratore aggiunto deve fornire al primo tutte le informazioni necessarie per la redazione dei rapporti di competenza, e che il CSM, con prognosi del tutto plausibile, dalle condotte accertate, ha ritratto il pericolo che il magistrato metta in pratica modalità di verifica e di valutazione dell’attività dei colleghi improntate a logiche correntizie piuttosto che all’effettivo apprezzamento della professionalità.

9.2. È evidente che la motivazione del Tribunale sia tutt’altro che apodittica, mentre, al contrario, la verifica in ordine alla legittimità della delibera è stata dal primo giudice condotta senza intromettersi nel merito, e cioè muovendo dalle circostanze di fatto in essa indicate e poi procedendo alla valutazione della coerenza del percorso logico-motivazionale effettuato dal Consiglio per giungere a ritenere dimostrato che i fatti accertati proiettano i loro effetti negativi anche nella procedura di conferma e ostano alla formulazione di una prognosi favorevole circa la prosecuzione dell’incarico semidirettivo senza impropri condizionamenti, come richiesto dall’art. 72 del T.U. sulla dirigenza.

9.3. Il motivo, dunque, deve essere respinto.

10. Con il secondo motivo di appello (pp. 21-23 del ricorso), ancora, la dott.ssa -OMISSIS- lamenta che la sentenza, incorrendo sul punto nel vizio di omessa pronuncia, non avrebbe esaminato l’aspetto, fondamentale, inerente all’attualità delle condotte tenute a influenzare l’esercizio delle funzioni semidirettive, posto che, a suo avviso, il provvedimento impugnato muoverebbe da una concezione punitiva all’insegna dell’irredimibilità della colpa – in ipotesi – che si dovrebbe trascinare eterna contro ogni evidenza di superamento della crisi.

10.1. Nella specie il CSM non avrebbe svolto un ragionamento in concreto al fine di dimostrare deviazioni sintomatiche di mancanza di indipendenza, ma ha posto il principio generale ed astratto, sganciato da qualunque riferimento al caso concreto, secondo cui quei fatti denotano, oggi e domani, l’inattitudine semidirettiva.

10.2. Quel che rivestirebbe, ad avviso dell’interessata, carattere di patente illegittimità è proprio la presa di posizione del CSM in termini di “inesorabile” preclusione – sulla base di un giudizio ricavato da fatti remoti e circoscritti nel tempo, oltre che privi di qualsiasi attitudine dimostrativa della compromissione del prerequisito dell’indipendenza – a una valutazione completa e ponderata di tutti gli elementi attualmente a disposizione, compresi quelli, rilevanti e ampiamente positivi, frattanto acquisiti e relativi allo svolgimento delle funzioni semidirettive a -OMISSIS-.

10.3. Anche questo motivo, tuttavia, deve essere respinto.

10.4. Lungi dall’accogliere una concezione della “colpa” irredimibile, il provvedimento impugnato in prime cure ha giustamente osservato come le condotte tenute dall’odierna appellante si proiettino in modo negativo e, per così dire, infausto sul rinnovo delle funzioni semidirettive in un ulteriore quadriennio, secondo una prospettiva rigorosamente e ragionevolmente prognostica, che non poteva che fondarsi sulle condotte tenute nel precedente quadriennio, nel corso del quale è stata evidente la commistione tra funzioni associative e quelle semidirettive da parte dell’odierna appellante, con compromissione di un imparziale esercizio di queste ultime.

10.5. Né certo giova a superare questo rilievo la circostanza, del tutto irrilevante, che l’odierna appellante abbia svolto la propria carica di rappresentante locale della corrente dell’-OMISSIS-soltanto dal 22 maggio 2017 al 16 aprile 2018, data delle sue volontarie dimissioni, dalle quali non può farsi discendere, come vorrebbe a torto l’appellante, una inattualità della prognosi sfavorevole dedotta dai comportamenti da questa tenuti nell’esercizio delle funzioni semidirettive.

10.6. Il motivo, dunque, deve essere respinto.

11. Con il terzo motivo di appello (pp. 23-25 del ricorso), ancora, la dott.ssa -OMISSIS- lamenta come il primo giudice abbia omesso di motivare, con inammissibile assorbimento implicito, in ordine al terzo motivo di ricorso, con il quale era stato in prime cure dedotto l’eccesso di potere per motivazione carente e contraddittoria in quanto la delibera ometteva di considerare gli elementi positivi in ordine al prerequisito della indipendenza, evidenziati nei numerosi pareri del Consiglio giudiziario di -OMISSIS-, ritualmente prodotti al procedimento e resi sul profilo professionale della odierna appellante, non soltanto nel procedimento di conferma, ma anche in seguito, dopo che la messaggistica in questione era stata pubblicata e, cioè, successivamente al -OMISSIS- (cfr. pareri del C.G. di -OMISSIS- in data 11 giugno 2020;
23 luglio 2020;
12 novembre 2020 ed articolo di stampa del -OMISSIS-, agli atti della pratica).

11.1. In tali pareri, il Consiglio giudiziario ha affermato con sicurezza il prerequisito dell’indipendenza e, segnatamente:

a) in data 11 giugno 2020 e, cioè, un paio di settimane dopo la pubblicazione delle chat, il Consiglio giudiziario assolutamente nulla rilevava in ordine all’indipendenza della ricorrente, non ravvisava esigenze istruttorie ed anzi concludeva con le seguenti valutazioni: « in particolare sinteticamente può sostenersi che le effettive pregevoli doti di serietà professionale, equilibrio, indipendenza, imparzialità, unanimemente e costantemente riconosciute alla Collega oltre che di straordinaria preparazione giuridica, produttività, diligenza ed efficacia operativa associate alla dimostrata eccellente capacità organizzativa e direttiva rendono a parere del Consiglio Giudiziario la dr.ssa -OMISSIS- ampiamente idonea al conseguimento dell’ufficio direttivo richiesto »;

b) in data 23 luglio 2020 e 12 novembre 2020 confermava il parere dell’11 giugno 2020, ancora senza ravvisare esigenze istruttorie, dichiarando che non erano sopraggiunti elementi negativi.

11.2. Varrebbe la pena osservare, secondo l’appellante, come non possa svalutarsi quanto affermato dall’organo locale consiliare semplicemente sostenendone, come in delibera, l’irrilevanza in quanto la messaggistica non sarebbe stata tenuta in considerazione, poiché è proprio quest’ultimo l’aspetto essenziale e, cioè, che il Consiglio giudiziario, l’organo composto da colleghi in sede locale, che per primo avrebbe dovuto percepire e rimarcare, per ovvie ragioni, l’esistenza di condotte tali da costituire un “vulnus” all’indipendenza del magistrato, pur a fronte dell’avvenuta pubblicazione della messaggistica, non avrebbe rilevato nulla.

11.3. Ma anche questo motivo è, all’evidenza, privo di fondamento perché, come ha ben rimarcato il CSM nella delibera qui contestata, il Consiglio giudiziario non ha minimamente preso in considerazione le chat intercorse con il dott. -OMISSIS-, nonostante la loro pubblicazione, e, dunque, non ha effettuato una valutazione del loro contenuto per esprimere una valutazione completa e complessiva circa le attitudini professionali dell’odierna appellante a cominciare dal prerequisito, fondamentale, dell’indipendenza e dell’imparzialità nell’esercizio delle funzioni semidirettive.

11.4. Dalla mancata menzione in detti pareri delle chat non può trarsi insomma nessun’altra conclusione se non che il Consiglio giudiziario di -OMISSIS- non le ha considerate, sicché non ha alcun fondamento l’affermazione dell’appellante che il Consiglio giudiziario ne ha escluso l’incidenza negativa sul possesso dei prerequisiti e degli altri parametri rilevanti.

11.5. Si attaglia pertanto al caso in esame quanto affermato da questa stessa sezione VII, in una recente pronuncia laddove, nel respingere un’analoga doglianza, ha rilevato che « neppure coglie nel segno la doglianza volta a lamentare l’omessa considerazione da parte del C.S.M. del parere favorevole espresso dal Consiglio giudiziario, poiché la valenza positiva di tale parere è sminuita - se non azzerata - dalla circostanza che in esso non sono oggetto di valutazione gli episodi per i quali l’appellante è stato sottoposto al procedimento penale e su cui si è fondata la decisione di non conferma: circostanza che è puntualmente riportata nella proposta di delibera (v. all. 2, pag. 467) ed a fronte della quale non vale obiettare, come fa l’appellante, che tale parere sia stato reso quando il procedimento penale era stato già avviato » (v., appunto, Cons. St., sez. VII, 29 marzo 2023, n. 3253).

11.6. Il motivo, dunque, deve essere respinto.

12. Con l’ultimo motivo di appello (pp. 25-32 del ricorso), infine, la dott.ssa -OMISSIS- deduce che, quanto alle rigettate doglianze di contraddittorietà della negazione del prerequisito dell’indipendenza nel procedimento di non conferma rispetto all’affermazione della stessa nella delibera di archiviazione del CSM del 29 aprile 2021 per art. 2 della L.G. (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente in primo grado) e al mancato avvio di alcun procedimento disciplinare, errerebbe la sentenza, sia in diritto, quando ritiene che nella disciplina ex art. 2 L.G., nella sua formulazione vigente, non si debba valutare il prerequisito dell’indipendenza nelle funzioni giudiziarie concretamente esercitate e che si debba invece aver riguardo soltanto allo “ strepitus loci ” come unico requisito da accertare, sia in fatto, quando ritiene che il CSM, sempre in ambito di procedimento ex art. 2 cit., abbia espresso un giudizio negativo sul requisito della indipendenza e imparzialità, ancorché in mancanza dell’elemento dello strepitus loci .

12.1. Infatti, contrariamente a quanto afferma la sentenza qui impugnata, la valutazione della piena indipendenza “interna” nell’esercizio delle funzioni nella sede, persino in assenza di colpa, è il primo indispensabile requisito da accertare ai fini del trasferimento ex art. 2, mentre seguendo il ragionamento del primo giudice, anche un magistrato privo di indipendenza nella propria sede potrebbe essere non trasferito ove la sua immagine “esterna” agli occhi della collettività risultasse non pregiudicata.

12.2. Il citato “ strepitus loci ” è soltanto uno degli indici valutabili per affermare tale mancanza di indipendenza, e la sua assenza può essere favorevolmente valutata, ma non può essere da sola sufficiente ad escludere che il magistrato non possa svolgere le proprie funzioni giudiziarie in modo indipendente nella sede di servizio.

12.3. Invero, i primi indispensabili accertamenti in sede di istruttoria ex art. 2 L. Guarentigie attengono all’ascolto dei capi degli uffici e laddove ritenuto necessario, dei colleghi, proprio per valutare quello che il Tribunale definisce profilo “interno” di indipendenza e, cioè, le modalità concrete di svolgimento delle funzioni all’interno dell’Ufficio, onde verificarne la connotazione di indipendenza.

12.4. È proprio questo, deduce l’appellante, ciò che è stato fatto dal CSM nella procedura ex art. 2 cit. a carico dell’appellante, laddove, lungi dal limitarsi al riscontro della mancanza di “ strepitus loci ”, ha doverosamente vagliato la sussistenza dell’indipendenza sotto tutti i profili, ascoltando il Procuratore della Repubblica e la ricorrente proprio in merito allo svolgimento delle funzioni ed alle possibili ripercussioni negative, anche potenziali, derivanti dalla permanenza in sede all’interno dell’Ufficio.

12.5. Il Consiglio insomma, senza limitarsi, come avrebbe erroneamente ritenuto il Tribunale, a rilevare l’inesistenza dello “ strepitus fori ”, ha compiuto un’approfondita disamina dell’effettiva incidenza della messaggistica sull’imparzialità ed indipendenza della dott.ssa -OMISSIS-, nell’esercizio delle funzioni semidirettive svolte presso la sede, escludendone ogni rilevanza negativa, sia sul piano “interno”, sia sul piano “esterno”, anche in termini di mera potenzialità

12.6. Invero, in merito alla sussistenza del requisito dell’indipendenza, nella procedura ex art. 2 sono stati valutati gli stessi fatti in termini di refluenza, anche potenziale, sul prerequisito dell’indipendenza nell’esercizio concreto delle funzioni, e non, come ritenuto in sentenza, ai soli fini di valutare lo “ strepitus fori ”.

12.7. Quanto al motivo di doglianza relativo alla mancata considerazione, in favore dell’odierna appellante, della assenza finanche dell’avvio di un procedimento disciplinare a suo carico – che, tra l’altro, contrasterebbe platealmente con le affermazioni della delibera in termini di riprovevolezza di asserite condotte desunte dalla messaggistica in questione, addirittura attestanti secondo il CSM condizionamenti, rapporti e vincoli che da un lato offuscano la funzione semidirettiva, macchiandola di opacità e ambiguità, e dall’altro, inevitabilmente, finiscono per confondere l’esercizio delle funzioni con l’impegno associativo, in un unicum inscindibile, nel quale i due elementi appaiono legati da un rapporto di reciproca servente interferenza, l’appellante sostiene che il motivo attiene, appunto, al fatto che la messaggistica in questione non sia stata neppure ritenuta idonea ad aprire un procedimento, in quanto evidentemente non integrante oggettivamente, già sul piano astratto, alcuna condotta disciplinarmente rilevante, cioè « comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell’istituzione giudiziaria » (art. 1 del d. lgs. n. 109 del 2006) e sui quali avviare indagini.

12.8. In sintesi, sostiene ancora l’interessata, la lamentata illogicità della delibera non può essere negata, come ritenuto dal primo giudice, sulla base del rilievo del diverso oggetto valutativo del procedimento disciplinare, atteso che quest’ultimo non è stato mai avviato perché, più precisamente, la doglianza della appellante atteneva alla illogicità della delibera per non avere essa tenuto in alcun conto il fatto storico della accertata irrilevanza, già sul piano astratto, in sede di vaglio pre-disciplinare, della messaggistica in contestazione, profilo affatto diverso e sul quale il Tribunale ha omesso di pronunziarsi, compiendo anzi in parte motiva valutazioni in termini di riprovevolezza, di stretta competenza dell’organo titolare dell’azione disciplinare.

12.9. L’illogicità sarebbe invero manifesta, dal momento che la presuntiva carenza di indipendenza si fonda su un giudizio di riprovevolezza di condotte che di per sé non sono state ritenute neppure idonee al mero avvio di un procedimento disciplinare, mentre non potrebbe valere ad escludere tale illogicità e contraddittorietà la diversità dell’organo titolare dell’azione disciplinare rispetto al CSM, non potendo quest’ultimo non tener conto delle valutazioni di irrilevanza del primo in ordine a condotte della ricorrente che si assumono di gravità tale da portare persino all’esclusione del prerequisito dell’indipendenza.

13. Anche questo motivo è privo di fondamento.

13.1. Invero, dall’esame della delibera di archiviazione del procedimento di trasferimento di ufficio ex art. 2 del R.D. n. 511 del 1946 c.d. legge sulle guarentigie della magistratura – e di qui in avanti per brevità L.G. – (doc. 5 fasc. parte ricorrente in primo grado), come correttamente è stato evidenziato nella sentenza qui impugnata, in punto di fatto è dato indubitabilmente evincere:

- che le interlocuzioni della dott.ssa -OMISSIS- con il dott. -OMISSIS- siano state caratterizzate da un “gradimento”, per determinati candidati, funzionale anche – in ragione dei magistrati dalla medesima segnalati – al consolidamento nel territorio del proprio gruppo associativo di riferimento;

- che il documentato interesse del gruppo associativo di cui la dott.ssa -OMISSIS- era segretario distrettuale, i riferimenti ai segnali di attenzione da rivolgere al territorio -OMISSIS-, i richiami ai risvolti elettorali ed agli incontri in sede locale con i candidati alle elezioni per il CSM, ed in ultimo, ma non per importanza, i riferimenti ad accordi tra correnti per le nomine del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-e del Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- « restituiscono un’attività extrafunzionale della medesima che travalica i confini della fisiologica dinamica associativa »;

- che tali comportamenti sono in astratto idonei a causare il possibile appannamento dell’immagine di indipendenza e imparzialità, quale Procuratore aggiunto presso la Procura di -OMISSIS-.

13.2. Cionondimeno, è stato evidenziato che, ai fini del trasferimento d’ufficio previsto dall’art. 2 L.G., occorre riscontrare che le condotte abbiano avuto ricadute effettive nei rapporti con gli altri magistrati del distretto, con incidenza immediata e diretta, in termini di discredito sociale e professionale del magistrato, oltre che – ovviamente – con la cittadinanza.

13.3. E, in quel caso, è stato ritenuto che non vi fosse prova dell’incidenza di dette circostanze sull’immagine esterna di imparzialità e di indipendenza della dott.ssa -OMISSIS- nella sede territoriale occupata.

13.4. Dunque, l’archiviazione del procedimento ex art. 2 L.G. è stata fondata non già su una valutazione di irrilevanza della condotte, ma sull’assenza di prova circa la ricorrenza di quella speciale condizione che costituisce il proprium del trasferimento per incompatibilità ambientale e, cioè, un appannamento dell’immagine di indipendenza del magistrato nel territorio per il venir meno della credibilità e della fiducia collettiva di cui lo stesso deve godere, e che riverbera in pregiudizio della funzionalità e dell’affidabilità dell’ufficio.

13.5. Diversamente, nella procedura di conferma quadriennale ove, va qui sottolineato con forza, le valutazioni formulate dal CSM sono caratterizzate da un’ampia discrezionalità, sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità sotto i profili del travisamento, dell’incoerenza tra i presupposti e le conseguenze, dell’irrazionalità, della carenza motivazionale, tali da connotarle in termini di eccesso di potere (cfr., di recente, Cons. St., sez. VII, 29 marzo 2023, n. 3253 nonché ex multis Cons. St., sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 1113, in relazione all’ampia sfera di discrezionalità spettante all’organo di autogoverno nelle valutazioni sull’idoneità e attitudine dei magistrati a ricoprire un incarico direttivo o semidirettivo, con i precedenti ivi richiamati), è stato invece ritenuto che, al di là della percezione esterna, le condotte documentate dalle chat, nella loro oggettività, dimostrano una forte soggezione del magistrato a logiche lottizzatorie di tipo correntizio, che rifluisce negativamente sul prerequisito dell’indipendenza e sull’indicatore relativo alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati del suo ufficio.

13.6. Alla stregua di quanto esposto, risulta evidente che la valutazione delle condotte tenute dalla dott.ssa -OMISSIS- effettuata dal Consiglio in sede di conferma, diversamente da quanto affermato nell’atto di appello, non diverge da quella compiuta nella diversa procedura ex art. 2 L.G., dove si è pervenuti all’archiviazione solo per l’assenza dell’appannamento della sua immagine presso i colleghi del distretto della Corte d’Appello di -OMISSIS-, come aveva riferito il Procuratore in sede di audizione, e per l’assenza di qualsivoglia clamore – c.d. strepitus fori – sull’immagine professionale dell’appellante, ma non già – si noti – per l’obiettiva compromissione dell’indipendenza per i gravi fatti accertati e ritenuti sussistenti dal CSM nella stessa delibera di archiviazione.

13.7. In esse, i fatti, come sopra evidenziato, nella loro oggettiva portata, sono stati valutati in modo identico, e, cioè, negativamente.

14. Le diverse conseguenze che ne sono state tratte sono coerenti con la differente prospettiva cui la valutazione per la conferma deve essere orientata e, cioè, non quella, propria della procedura di trasferimento d’ufficio, della percezione esterna delle condotte del magistrato e del venir meno, nel contesto territoriale in cui opera, della necessaria fiducia nella sua terzietà ed imparzialità, ma quella della loro oggettiva valenza ai fini dell’apprezzamento del complessivo profilo professionale del magistrato, con specifico riferimento al possesso del prerequisito dell’indipendenza, condizione indispensabile per ritenere l’idoneità a proseguire l’esercizio delle funzioni semidirettive.

14.1. È, pertanto, evidente come non sussista nessuna contraddittorietà tra le valutazioni contenute nella delibera impugnata e quelle che hanno motivato l’archiviazione del procedimento ex art. 2 L.G., il che rende del tutto immune da censure il capo della sentenza del Tribunale che le ha ritenute infondate.

15. Ad analoghe conclusioni, come bene osservano le amministrazioni appellate nelle loro difese, deve pervenirsi con riferimento all’addotta contraddittorietà della delibera di non conferma con le determinazioni assunte in sede disciplinare.

15.1. Come ammesso anche nell’atto di appello, l’azione disciplinare non è stata avviata, quindi, non sono intervenute decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore, ma della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, che ha adottato un provvedimento di archiviazione predisciplinare, del quale non sono note le motivazioni, trattandosi di atto interno a quell’Ufficio.

15.2. Non essendo stata l’archiviazione disposta con atto del CSM, per intuitive ragioni, è radicalmente inammissibile ogni questione circa una pretesta contraddittorietà ‘interna’ all’azione consiliare in ragione del diverso apprezzamento delle condotte intervenuto nelle due sedi (disciplinare e amministrativa).

15.3. Rispetto ai rilievi svolti è, comunque, assorbente la circostanza che, ai fini dell’integrazione degli illeciti disciplinari, occorre che le condotte abbiano specifiche connotazioni, oggettive e soggettive, che non sono, invece, richieste ai fini della loro rilevanza nella procedura amministrativa di conferma.

15.4. Pertanto, sul piano dei principi, è del tutto arbitrario inferire dall’intervenuta archiviazione in sede predisciplinare la contraddittorietà del diverso esito della procedura amministrativa di conferma, tenuto conto delle rilevanti diversità, per profili funzionali e strutturali, dei due procedimenti valutativi.

16. Anche questo motivo, dunque, deve essere respinto, non senza rilevarsi che sono del tutto irrilevanti nel presente giudizio – al di là del loro tardivo deposito perché sopravvenuti allo spirare dei termini per il deposito dei documenti – i provvedimenti di conferma nell’esercizio delle funzioni direttive adottati dal CSM nei confronti di altri magistrati ai quali veniva egualmente “addebitato” di avere intrattenuto con il dott. -OMISSIS- conversazioni, simili a quelle oggetto del presente giudizio (v., in particolare, pp. 10-11 della memoria di replica depositata dall’appellante il 28 agosto 2023), trattandosi, comunque, di vicende non comparabili a quella presente, nelle quali si era pervenuti da parte dell’organo di autogoverno ad una pronuncia assolutoria in sede disciplinare e, dunque, lo stesso CSM era giunto già in sede disciplinare, senza poi potersi contraddire in sede di valutazione relativa alla conferma, ad una esplicita valutazione relativa all’assenza di compromissione di indipendenza nei due magistrati (v., sul punto, anche Cons. St., sez. V, 1° marzo 2021, n. 1702), ciò che nel caso dell’odierna appellante, per quanto detto sopra in riferimento al procedimento ex art. 2 L.G., è radicalmente mancato, per la ragioni ampiamente esposte.

17. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, l’appello, infondato, deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.

18. Le spese del presente grado del giudizio, per la obiettiva complessità delle censure esaminate in questo grado di appello, possono essere interamente compensate tra le parti.

18.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.

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