Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-02-11, n. 201600603
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Testo completo
N. 00603/2016REG.PROV.COLL.
N. 04639/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 4639/2015 RG, proposto dal Ministero della giustizia, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Presidente e dei rispettivi Ministri pro tempore , tutti rappresentati e difesi per legge dall' Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
contro
- i dott. L B, L B, A B, G B, G G C, M C, E C, V C, M C, A D R, S D, L D, C D, M D B, A D P, F Fezza, Mimma Grisafi, Lionella Manazzone, Lorenzo Massarelli, Giorgio Milillo, Giorgio Nicoli, Luca Olivotto, Mario Pellegrini, Fabrizio Rigo, Maria D. Solinas, Leonardo Tamborini, Mario Trampus, Enzo Truncellito, Daniele Venier e Carlo Maria Zampi, non costituiti nel presente giudizio e
- i dott. O D ed A A, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Petillo, con domicilio eletto in Roma, via F. Ozanam n. 69 e
nei confronti di
Giuliano Berardi, Gianmarco Calienno, Enrico Cavalieri, C D, Lionella Manazzone, e Paolo Petoello, non costituiti nel presente giudizio,
per la riforma
della sentenza breve del TAR Friuli – Venezia Giulia, sez. I, n. 579/2014, resa tra le parti e relativa al diritto degli appellati all’ accelerazione di carriera quali magistrati ordinari:
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei soli appellati dott. Drigani ed Antonini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 28 gennaio 2016 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti costituite, l’avv. Petillo e l'Avvocato dello Stato De Bellis;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – La dott. L B e consorti assumono d’esser magistrati ordinari in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte d’appello di Trieste.
La dott. B e consorti dichiarano pure d’aver maturato, all’entrata in vigore della novella recata dalla l. 30 luglio 2007 n. 111 all’ordinamento dell’accesso e delle carriere dei magistrati ex Dlg 5 aprile 2006 n. 190, l’anzianità per l’ottenere la nuova qualifica ed il connesso liv. retrib. di Magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità (quattro anni dall’ingresso in Magistratura).
Essi fanno presente inoltre che la l. 111/2007 ha modificato profondamente il regime stipendiale previgente ex l. 18 febbraio 1981 n. 27, in virtù del quale, dopo due anni dall’ammissione in Magistratura, l’uditore giudiziario acquisiva il liv. retrib. di Magistrato di tribunale e dopo tre, quello di Magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina . Infatti, dopo la riforma del 2007, scompare la qualifica di Uditore giudiziario ed il vincitore di concorso è nominato Magistrato ord. in tirocinio (MOT) per diciotto mesi, trascorsi i quali egli ottiene, in pratica con un anticipo di sei mesi rispetto al passato, il liv. retr. di Magistrato ordinario . Sicché, grazie alla riforma e decorsi i quattro anni dall’assunzione, il magistrato neoassunto ottiene così qualifica e livello di Magistrato di tribunale alla prima valutazione di professionalità , pari a quelli di